CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25096 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA nel procedimento a carico di: IG ES nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di BIELLA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG MARIA EMANUELA GUERRA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 25096 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Biella del 12.12.2022 con cui non è stato convalidato l'arresto di RL OM e non è stata applicata, nei suoi confronti, la misura richiesta dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una volta tratto a giudizio direttissimo l'imputato in ordine ai reati di danneggiamento, minaccia aggravata (ai danni di RI MA e LV IN) e porto di oggetti atti ad offendere (nella specie, una pietra di circa 2 Kg, scagliata contro l'auto, bersaglio del reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen.). 1.1. Il ricorrente, sottolineando l'erroneità del provvedimento di mancata convalida, evidenzia nei due motivi formulati: - il vizio di violazione di legge rispetto alla mancata convalida dell'arresto, nonostante vi fossero le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità per ritenerlo legittimo: l'arresto è stato eseguito in flagranza del reato, tale dovendosi intendere l'intervento della polizia giudiziaria a seguito di chiamata del 112 da parte di una delle persone offese, Barbara IN;
i carabinieri, intervenuti entro un brevissimo spazio temporale di pochi minuti, hanno trovato sul posto, accanto all'autovettura danneggiata, la pietra con cui l'imputato era stato visto agire e lo stesso imputato, descritto, riconosciuto e bloccato dal marito di una delle vittime poco prima minacciate;
- il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica del provvedimento impugnato, nella misura in cui ritiene che, senza le dichiarazioni delle persone offese, la polizia giudiziaria non avrebbe mai potuto individuare l'autore dei reati e, contemporaneamente, ha dato atto di alcune emergenze contraddittorie rispetto a tale considerazione, vale a dire che l'imputato non si era mai allontanato dal luogo dei fatti e che la sua presenza fosse stata segnalata al 112, descrivendosi le sue fattezze e la circostanza che fosse un uomo di colore. 3. Il Sostituto Procuratore Generale RI Emanuela Guerra ha chiesto l'accoglimento del ricorso, concludendo affinchè la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio evidenzia che, in tema di legittimità dell'arresto in "quasi flagranza", l'interpretazione di legittimità si è consolidata intorno alla sentenza Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice, Rv. 267591, secondo cui è illegittimo 2 l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Tuttavia, nella fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore, ma le condizioni di fatto possono variare in concreto sensibilmente e determinare soluzioni diverse. In alcune tra le più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità la quasi flagranza che legittima l'arresto è stata abbinata alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" (cfr. Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 -01; Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683 -01). Nell'ipotesi concreta sottoposta oggi all'esame del Collegio, le forze dell'ordine intervenute erano state allertate da una testimone diretta con chiamata al 112, in cui si segnalava la presenza di un giovane di colore che aveva danneggiato un'auto in sosta con una pietra e minacciato una donna con una pietra;
la polizia giudiziaria è giunta pochi istanti dopo aver ricevuto la segnalazione ed ha identificato l'indagato sul luogo del commesso reato mentre stava ancora discutendo e, anzi, si contendeva una pistola ad aria compressa con il marito della donna che aveva aggredito con una pietra, ritrovando quest'ultima sul posto. In tale contesto temporale di intervento, il ritrovamento della pietra (l'arma del delitto) e dell'uomo, poi arrestato, sul luogo teatro dei fatti, corrispondente, per sembianze, fisiche al soggetto denunciato nella telefonata al 112 come autore dei reati ed ivi descritto puntualmente;
la diretta osservazione da parte degli operanti della condotta mantenuta dall'indagato, nonché la circostanza del loro intervento entro un brevissimo spazio temporale di pochi minuti dalla chiamata sono stati illogicamente ritenuti, nel provvedimento impugnato, fattori insufficienti per motivare l'autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria delle tracce della commissione del reato immediatamente prima, laddove invece tali elementi compongono un quadro affidabile della sussistenza del presupposto normativo previsto dall'art. 382 cod. proc. pen. dell'aver sorpreso, appunto, l'autore del fatto con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Non rileva, pertanto, che, nello stesso contesto temporale, gli agenti di polizia giudiziaria abbiano anche provveduto, con solerzia, alle ordinarie, ulteriori procedure investigative successive al blocco dell'indagato - vale a dire le sommarie informazioni delle persone 3 coinvolte nei fatti e testimoni - poiché i successivi elementi raccolti a suo carico hanno solo confermato un quadro di quasi flagranza già emerso. Del resto, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 -01). Deve ribadirsi, pertanto, anche nella fattispecie in esame, che, in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683; nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360). Detto altrimenti, in tema di convalida dell'arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, P., Rv. 281749, in una fattispecie che dimostra come le valutazioni sulla "quasi flagranza" possano variare molto tra loro, assecondando le diverse sfumature nelle quali si svolgono le diverse vicende concrete). Nel caso di specie, si ribadisce, ricorrevano le condizioni per ritenere configurabile un'ipotesi di quasi flagranza poichè l'imputato è stato trovato dalla polizia giudiziaria immediatamente dopo 4fi fatti denunciati al telefono delle forze dell'ordine e sul luogo del delitto, accanto alla pietra utilizzata per i reati;
il suo aspetto fisico era corrispondente alle descrizioni delle sue sembianze denunciate con la telefonata allertante al 112. L'ordinanza ha valorizzato il dato delle informazioni ricevute dalle persone offese successivamente all'intervento ed al fermo di polizia dell'autore dei fatti, equivocandone la valenza e sottovalutando il particolare essenziale della chiamata diretta al 112, per descrivere quanto stava accadendo e le fattezze dell'autore dei reati, nonchè la circostanza dell'immediato intervento della polizia giudiziaria, sul luogo-teatro dei fatti, senza soluzione di continuità, e del ritrovamento, accanto all'auto danneggiata, della pietra utilizzata per danneggiare l'autovettura, così come denunciato già telefonicamente. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio essendo stato legittimamente eseguito l'arresto. 4 Il Collegio rammenta che l'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566 e Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 17 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG MARIA EMANUELA GUERRA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 25096 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Biella del 12.12.2022 con cui non è stato convalidato l'arresto di RL OM e non è stata applicata, nei suoi confronti, la misura richiesta dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una volta tratto a giudizio direttissimo l'imputato in ordine ai reati di danneggiamento, minaccia aggravata (ai danni di RI MA e LV IN) e porto di oggetti atti ad offendere (nella specie, una pietra di circa 2 Kg, scagliata contro l'auto, bersaglio del reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen.). 1.1. Il ricorrente, sottolineando l'erroneità del provvedimento di mancata convalida, evidenzia nei due motivi formulati: - il vizio di violazione di legge rispetto alla mancata convalida dell'arresto, nonostante vi fossero le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità per ritenerlo legittimo: l'arresto è stato eseguito in flagranza del reato, tale dovendosi intendere l'intervento della polizia giudiziaria a seguito di chiamata del 112 da parte di una delle persone offese, Barbara IN;
i carabinieri, intervenuti entro un brevissimo spazio temporale di pochi minuti, hanno trovato sul posto, accanto all'autovettura danneggiata, la pietra con cui l'imputato era stato visto agire e lo stesso imputato, descritto, riconosciuto e bloccato dal marito di una delle vittime poco prima minacciate;
- il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica del provvedimento impugnato, nella misura in cui ritiene che, senza le dichiarazioni delle persone offese, la polizia giudiziaria non avrebbe mai potuto individuare l'autore dei reati e, contemporaneamente, ha dato atto di alcune emergenze contraddittorie rispetto a tale considerazione, vale a dire che l'imputato non si era mai allontanato dal luogo dei fatti e che la sua presenza fosse stata segnalata al 112, descrivendosi le sue fattezze e la circostanza che fosse un uomo di colore. 3. Il Sostituto Procuratore Generale RI Emanuela Guerra ha chiesto l'accoglimento del ricorso, concludendo affinchè la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio evidenzia che, in tema di legittimità dell'arresto in "quasi flagranza", l'interpretazione di legittimità si è consolidata intorno alla sentenza Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice, Rv. 267591, secondo cui è illegittimo 2 l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Tuttavia, nella fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore, ma le condizioni di fatto possono variare in concreto sensibilmente e determinare soluzioni diverse. In alcune tra le più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità la quasi flagranza che legittima l'arresto è stata abbinata alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" (cfr. Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 -01; Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683 -01). Nell'ipotesi concreta sottoposta oggi all'esame del Collegio, le forze dell'ordine intervenute erano state allertate da una testimone diretta con chiamata al 112, in cui si segnalava la presenza di un giovane di colore che aveva danneggiato un'auto in sosta con una pietra e minacciato una donna con una pietra;
la polizia giudiziaria è giunta pochi istanti dopo aver ricevuto la segnalazione ed ha identificato l'indagato sul luogo del commesso reato mentre stava ancora discutendo e, anzi, si contendeva una pistola ad aria compressa con il marito della donna che aveva aggredito con una pietra, ritrovando quest'ultima sul posto. In tale contesto temporale di intervento, il ritrovamento della pietra (l'arma del delitto) e dell'uomo, poi arrestato, sul luogo teatro dei fatti, corrispondente, per sembianze, fisiche al soggetto denunciato nella telefonata al 112 come autore dei reati ed ivi descritto puntualmente;
la diretta osservazione da parte degli operanti della condotta mantenuta dall'indagato, nonché la circostanza del loro intervento entro un brevissimo spazio temporale di pochi minuti dalla chiamata sono stati illogicamente ritenuti, nel provvedimento impugnato, fattori insufficienti per motivare l'autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria delle tracce della commissione del reato immediatamente prima, laddove invece tali elementi compongono un quadro affidabile della sussistenza del presupposto normativo previsto dall'art. 382 cod. proc. pen. dell'aver sorpreso, appunto, l'autore del fatto con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Non rileva, pertanto, che, nello stesso contesto temporale, gli agenti di polizia giudiziaria abbiano anche provveduto, con solerzia, alle ordinarie, ulteriori procedure investigative successive al blocco dell'indagato - vale a dire le sommarie informazioni delle persone 3 coinvolte nei fatti e testimoni - poiché i successivi elementi raccolti a suo carico hanno solo confermato un quadro di quasi flagranza già emerso. Del resto, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 -01). Deve ribadirsi, pertanto, anche nella fattispecie in esame, che, in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683; nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360). Detto altrimenti, in tema di convalida dell'arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, P., Rv. 281749, in una fattispecie che dimostra come le valutazioni sulla "quasi flagranza" possano variare molto tra loro, assecondando le diverse sfumature nelle quali si svolgono le diverse vicende concrete). Nel caso di specie, si ribadisce, ricorrevano le condizioni per ritenere configurabile un'ipotesi di quasi flagranza poichè l'imputato è stato trovato dalla polizia giudiziaria immediatamente dopo 4fi fatti denunciati al telefono delle forze dell'ordine e sul luogo del delitto, accanto alla pietra utilizzata per i reati;
il suo aspetto fisico era corrispondente alle descrizioni delle sue sembianze denunciate con la telefonata allertante al 112. L'ordinanza ha valorizzato il dato delle informazioni ricevute dalle persone offese successivamente all'intervento ed al fermo di polizia dell'autore dei fatti, equivocandone la valenza e sottovalutando il particolare essenziale della chiamata diretta al 112, per descrivere quanto stava accadendo e le fattezze dell'autore dei reati, nonchè la circostanza dell'immediato intervento della polizia giudiziaria, sul luogo-teatro dei fatti, senza soluzione di continuità, e del ritrovamento, accanto all'auto danneggiata, della pietra utilizzata per danneggiare l'autovettura, così come denunciato già telefonicamente. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio essendo stato legittimamente eseguito l'arresto. 4 Il Collegio rammenta che l'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566 e Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 17 marzo 2023.