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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2718/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Organizzazione Di Volontariato - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2018
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2019
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2020
- ATTO DEF. n. 7709/2021 TARI 2018
- ATTO DEF. n. 7710/2021 TARI 2019
- ATTO DEF. n. 7711/2021 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione culturale ricorrente, in persona del legale rappresentante, impugna il provvedimento di compensazione legale n° 5897 del 15/03/2024 e dei presupposti Atto Definitivo Tari 7709/2012 del 22/4/2021 (anno riferimento 2018), Atto definitivo Tari 7710/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2109), Atto definitivo Tari 7711 del 22/04/2021 (Anno rif. 2020), dell'importo complessivo di € 7.617,68, di cui ha avuto conoscenza in data 27/03/2024. La stessa, a seguito della sottoscrizione della convenzione Rep. 146 del 10/07/2023 per la gestione delle “Attività Estive 2023 da parte dei soggetti di terzo settore e delle formazioni sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017”, ha ricevuto, a mezzo email, dal Comune di Palermo la determina di liquidazione della somma di €. 9.240,00, con la quale veniva contestualmente comunicato di procedere alla compensazione di € 7.617,68 giusta pratica di compensazione legale n° 5897 del 15/03/2024 ed in riferimento alla circolare AREG/2017/1827376 del 5/12/2017, in forza di Atto Tari Definitivo n. 7709/2021 del 22/04/2021 (Anno rif. 2018) di €. 2.372,80, Atto Tari Definitivo 7710/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2019) di € 2.345,02, Atto Tari Definitivo 7711/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2020) di € 2.899,86. Deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione e comunque l'inesattezza nel quantum, in presenza di inidoneità dei locali a produrre rifiuti e di errato computo delle superfici imponibili. Con ordinanza n. 2718/24 è stata accolta l'istanza di sospensione. Successivamente, si è costituito il comune di Palermo, che nella propria memoria meglio precisa i termini della questione in punto di fatto e documenta la notifica degli atti prodromici. Eccepisce carenza di giurisdizione in favore del TAR, stante la natura provvedimentale del provvedimento di compensazione impugnato e conclude in subordine per la reiezione del ricorso, vinte le spese. Con memorie illustrative parte ricorrente insiste su quanto inizialmente dedotto ed eccepito. All'odierna udienza camerale del 22/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito degli elementi conoscitivi pervenuti dal comune di Palermo, costituitosi dopo la fase cautelare, ritiene di dover prendere posizione, pregiudizialmente, sull'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del GA sollevata dall'Amministrazione resistente. L'eccezione è parzialmente fondata nei termini che seguono. Osserva, a riguardo, che il comune di Palermo con l'atto impugnato (atto di compensazione n° 5897 del 15/03/2024), emesso sulla scorta di una propria disposizione regolamentare, ha operato la compensazione “legale” tra un proprio debito civilistico ex contractu con l'associazione ricorrente e un proprio credito tributario, in tesi vantato a seguito della natura definitiva degli avvisi tributari sottostanti. L'atto impugnato, esulante dall'ambito applicativo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, non ha dunque valenza tributaria, in quanto non è espressione di potestà tributaria. Al di là della veste formale, però, lo stesso non ha neanche valenza provvedimentale, come eccepito dalla resistente, in quanto lo stesso non implica l'esercizio di un potere amministrativo, circostanza che radica la giurisdizione del TAR. L'atto qui opposto ha natura squisitamente paritetica, dal momento che con lo stesso l'amministrazione resistente estingue un'obbligazione secondo le modalità previste dal codice civile (artt. 1241-1252). La relativa cognizione dei rapporti sottostanti, pertanto, non può che competere all'AGO, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro giorni 90 dalla presente sentenza. La tutela interinale medio tempore concessa cessa con l'atto di riassunzione o, al più tardi, con la scadenza del termine per la riassunzione, sopra indicato. Spese compensate in ragione dell'esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'AGO, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2718/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Organizzazione Di Volontariato - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2018
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2019
- COMPENS. LEGALE n. 5897 TARI 2020
- ATTO DEF. n. 7709/2021 TARI 2018
- ATTO DEF. n. 7710/2021 TARI 2019
- ATTO DEF. n. 7711/2021 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione culturale ricorrente, in persona del legale rappresentante, impugna il provvedimento di compensazione legale n° 5897 del 15/03/2024 e dei presupposti Atto Definitivo Tari 7709/2012 del 22/4/2021 (anno riferimento 2018), Atto definitivo Tari 7710/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2109), Atto definitivo Tari 7711 del 22/04/2021 (Anno rif. 2020), dell'importo complessivo di € 7.617,68, di cui ha avuto conoscenza in data 27/03/2024. La stessa, a seguito della sottoscrizione della convenzione Rep. 146 del 10/07/2023 per la gestione delle “Attività Estive 2023 da parte dei soggetti di terzo settore e delle formazioni sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017”, ha ricevuto, a mezzo email, dal Comune di Palermo la determina di liquidazione della somma di €. 9.240,00, con la quale veniva contestualmente comunicato di procedere alla compensazione di € 7.617,68 giusta pratica di compensazione legale n° 5897 del 15/03/2024 ed in riferimento alla circolare AREG/2017/1827376 del 5/12/2017, in forza di Atto Tari Definitivo n. 7709/2021 del 22/04/2021 (Anno rif. 2018) di €. 2.372,80, Atto Tari Definitivo 7710/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2019) di € 2.345,02, Atto Tari Definitivo 7711/2021 del 22/04/2021 (Anno Rif. 2020) di € 2.899,86. Deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione e comunque l'inesattezza nel quantum, in presenza di inidoneità dei locali a produrre rifiuti e di errato computo delle superfici imponibili. Con ordinanza n. 2718/24 è stata accolta l'istanza di sospensione. Successivamente, si è costituito il comune di Palermo, che nella propria memoria meglio precisa i termini della questione in punto di fatto e documenta la notifica degli atti prodromici. Eccepisce carenza di giurisdizione in favore del TAR, stante la natura provvedimentale del provvedimento di compensazione impugnato e conclude in subordine per la reiezione del ricorso, vinte le spese. Con memorie illustrative parte ricorrente insiste su quanto inizialmente dedotto ed eccepito. All'odierna udienza camerale del 22/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito degli elementi conoscitivi pervenuti dal comune di Palermo, costituitosi dopo la fase cautelare, ritiene di dover prendere posizione, pregiudizialmente, sull'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del GA sollevata dall'Amministrazione resistente. L'eccezione è parzialmente fondata nei termini che seguono. Osserva, a riguardo, che il comune di Palermo con l'atto impugnato (atto di compensazione n° 5897 del 15/03/2024), emesso sulla scorta di una propria disposizione regolamentare, ha operato la compensazione “legale” tra un proprio debito civilistico ex contractu con l'associazione ricorrente e un proprio credito tributario, in tesi vantato a seguito della natura definitiva degli avvisi tributari sottostanti. L'atto impugnato, esulante dall'ambito applicativo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, non ha dunque valenza tributaria, in quanto non è espressione di potestà tributaria. Al di là della veste formale, però, lo stesso non ha neanche valenza provvedimentale, come eccepito dalla resistente, in quanto lo stesso non implica l'esercizio di un potere amministrativo, circostanza che radica la giurisdizione del TAR. L'atto qui opposto ha natura squisitamente paritetica, dal momento che con lo stesso l'amministrazione resistente estingue un'obbligazione secondo le modalità previste dal codice civile (artt. 1241-1252). La relativa cognizione dei rapporti sottostanti, pertanto, non può che competere all'AGO, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro giorni 90 dalla presente sentenza. La tutela interinale medio tempore concessa cessa con l'atto di riassunzione o, al più tardi, con la scadenza del termine per la riassunzione, sopra indicato. Spese compensate in ragione dell'esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'AGO, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale