Art. 2.
Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. - TESTA
Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. - TESTA