Art. 79. Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.
Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000.(7) ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 .".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 come modificato dal D.L. 30 novembre 1970, n. 870 , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 ha disposto (con l'art. 3) che "E' decuplicata la multa stabilita dall' art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ".
Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000.(7) ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 .".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 come modificato dal D.L. 30 novembre 1970, n. 870 , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 ha disposto (con l'art. 3) che "E' decuplicata la multa stabilita dall' art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ".