Articolo 79 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 77Articolo 80
Versione
24 ottobre 1942
>
Versione
20 maggio 1945
>
Versione
6 giugno 1946
>
Versione
17 febbraio 1951
>
Versione
30 gennaio 1971
Art. 79. Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000.(7) ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 .".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 come modificato dal D.L. 30 novembre 1970, n. 870 , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 ha disposto (con l'art. 3) che "E' decuplicata la multa stabilita dall' art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ".
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971