Art. 1.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130 , e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 , e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319 .
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130 , e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 , e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319 .