Art. 2.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare determinato, per l'anno finanziario 1966, con l' articolo 34 della legge 23 aprile 1966, n. 218 , e' aumentato di lire 6.000.000.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare determinato, per l'anno finanziario 1966, con l' articolo 34 della legge 23 aprile 1966, n. 218 , e' aumentato di lire 6.000.000.