Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 823
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia congruamente motivata attraverso il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori, dato che la ricorrente, essendo parte del giudizio di Cassazione, è in grado di conoscere il sotteso titolo giudiziale e la circostanza che la mancata riassunzione ha determinato l'estinzione del processo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle somme

    La Corte ha applicato una disciplina speciale in caso di estinzione del processo tributario per mancata riassunzione, affermando che il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, e che l'azione di riscossione è stata legittimamente esercitata nel termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Rigettato
    Effetti dell'estinzione del processo per mancata riassunzione

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui l'omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo con conseguente definitività dell'atto impositivo. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha provveduto alla riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione, determinando l'estinzione del processo e la definitività dell'atto di recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 823
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 823
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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