CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA NA PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9529/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Coop. Sociale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Barresi - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400327912000000 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, la ricorrente Coop. Soc. Società_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240032791200000, notificata il 30 settembre 2024, per un importo di euro 22.766,42, relativa all'atto di recupero n. TD7CR0700062/2013 concernente il credito di imposta incremento occupazione per l'anno 2006.
La ricorrente deduce: nullità per difetto di motivazione;
intervenuta prescrizione delle somme;
nullità per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita sostenendo che la cartella deriva legittimamente dalla mancata riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro il termine perentorio previsto dall'art. 393 c.p.c. e dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell'atto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre procedere alla ricostruzione della vicenda processuale
Dalla documentazione agli atti risulta che:
Il contenzioso relativo all'atto di recupero n. TD7CR0700062/2013 si è concluso con la sentenza n.
1443/06/2020 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sfavorevole all'Ufficio;
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione;
La Suprema Corte si è pronunciata con sentenza n. 31419/2022 depositata il 25 ottobre 2022, disponendo il rinvio alla CTR in diversa composizione per la trattazione del merito;
La parte ricorrente è rimasta inerte, non provvedendo alla riassunzione della causa entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione;
L'estinzione del processo si è perfezionata il 26 marzo 2024;
L'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo da cui è derivata la cartella oggetto del presente giudizio.
Il ricorso presenta tre aspetti oggetto di censura: il primo attiene agli effetti dell'estinzione del processo per mancata riassunzione;
il secondo concerne la prescrizione del credito tributario;
il terzo riguarda la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui nel processo tributario l'omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo con conseguente definitività dell'atto impositivo. Come chiarito dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 29752 del 26 ottobre 2023, "nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento".
Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 608 del 8 gennaio 2024, secondo cui "qualora nessuna delle parti provveda alla riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio, il processo si estingue determinando la definitività dell'atto impositivo impugnato".
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha provveduto alla riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione n. 31419/2022, determinando l'estinzione del processo e la definitività dell'atto di recupero.
La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme, sostenendo l'applicabilità dell'art. 2945 c.
c. e il decorso del termine prescrizionale dalla notifica del ricorso introduttivo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di estinzione del processo tributario per mancata riassunzione si applica una disciplina speciale. Come affermato dalla Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n. 25014 del 16 settembre 2021, "in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione".
Le ragioni di tale orientamento risiedono nella natura impugnatoria del processo tributario e nella natura amministrativa dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione.
Nel caso di specie, l'estinzione del processo si è perfezionata il 26 marzo 2024 e l'azione di riscossione è stata legittimamente esercitata nel termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R.
n. 602 del 1973.
La ricorrente eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La giurisprudenza ha chiarito che la cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Nel caso di specie, la cartella riporta chiaramente il riferimento all'atto di recupero n.
TD7CR0700062/2013 e la motivazione del ruolo, ovvero la mancata riassunzione a seguito della sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte. La ricorrente, parte del giudizio di Cassazione, è in grado di conoscere il sotteso titolo giudiziale e la circostanza che la mancata riassunzione ha determinato l'estinzione del processo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Coop. Soc. Società_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA NA PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9529/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Coop. Sociale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Barresi - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400327912000000 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, la ricorrente Coop. Soc. Società_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240032791200000, notificata il 30 settembre 2024, per un importo di euro 22.766,42, relativa all'atto di recupero n. TD7CR0700062/2013 concernente il credito di imposta incremento occupazione per l'anno 2006.
La ricorrente deduce: nullità per difetto di motivazione;
intervenuta prescrizione delle somme;
nullità per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita sostenendo che la cartella deriva legittimamente dalla mancata riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro il termine perentorio previsto dall'art. 393 c.p.c. e dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell'atto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre procedere alla ricostruzione della vicenda processuale
Dalla documentazione agli atti risulta che:
Il contenzioso relativo all'atto di recupero n. TD7CR0700062/2013 si è concluso con la sentenza n.
1443/06/2020 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sfavorevole all'Ufficio;
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione;
La Suprema Corte si è pronunciata con sentenza n. 31419/2022 depositata il 25 ottobre 2022, disponendo il rinvio alla CTR in diversa composizione per la trattazione del merito;
La parte ricorrente è rimasta inerte, non provvedendo alla riassunzione della causa entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione;
L'estinzione del processo si è perfezionata il 26 marzo 2024;
L'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo da cui è derivata la cartella oggetto del presente giudizio.
Il ricorso presenta tre aspetti oggetto di censura: il primo attiene agli effetti dell'estinzione del processo per mancata riassunzione;
il secondo concerne la prescrizione del credito tributario;
il terzo riguarda la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui nel processo tributario l'omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo con conseguente definitività dell'atto impositivo. Come chiarito dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 29752 del 26 ottobre 2023, "nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento".
Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 608 del 8 gennaio 2024, secondo cui "qualora nessuna delle parti provveda alla riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio, il processo si estingue determinando la definitività dell'atto impositivo impugnato".
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha provveduto alla riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione n. 31419/2022, determinando l'estinzione del processo e la definitività dell'atto di recupero.
La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme, sostenendo l'applicabilità dell'art. 2945 c.
c. e il decorso del termine prescrizionale dalla notifica del ricorso introduttivo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di estinzione del processo tributario per mancata riassunzione si applica una disciplina speciale. Come affermato dalla Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n. 25014 del 16 settembre 2021, "in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione".
Le ragioni di tale orientamento risiedono nella natura impugnatoria del processo tributario e nella natura amministrativa dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione.
Nel caso di specie, l'estinzione del processo si è perfezionata il 26 marzo 2024 e l'azione di riscossione è stata legittimamente esercitata nel termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R.
n. 602 del 1973.
La ricorrente eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La giurisprudenza ha chiarito che la cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Nel caso di specie, la cartella riporta chiaramente il riferimento all'atto di recupero n.
TD7CR0700062/2013 e la motivazione del ruolo, ovvero la mancata riassunzione a seguito della sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte. La ricorrente, parte del giudizio di Cassazione, è in grado di conoscere il sotteso titolo giudiziale e la circostanza che la mancata riassunzione ha determinato l'estinzione del processo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Coop. Soc. Società_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000,00 oltre accessori se dovuti.