CASS
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, sicché il soggetto interessato può fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 17095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17095 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
1 7095-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 300/2024 Presidente - MONICA BONI CC 31/01/2024 DO IS - R.G.N. 38536/2023 CA RE AM EVA SC TO IN SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA SC;
lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata M RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da ON TA avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri di pena compresi dal 30 marzo 2022 e il 30 marzo 2023. A ragione della decisione ha osservato che, essendo il condannato sottoposto ad affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dovendosi svolgere come indicato in un arresto di legittimità (Sez. 1, n. 10433 del 02/02/2005, Fiorentino, Rv. 230927) una «valutazione globale del - comportamento tenuto dal condannato nel corso dell'affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un concreto recupero a sernestri»>, beneficio poteva essere applicato, come già chiarito dal Magistrato di sorveglianza, esclusivamente «verso la fine della prova» e, nel caso di specie, in epoca antecedente e prossima al fine pena, fissato per il 2 novembre 2025. 2. TA ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la suindicata ordinanza, per vizio violazione degli artt. 54, 47, comma 12-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di mancata valutazione del programma terapeutico effettivamente svolto. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato una decisione in contrasto con più pronunce della Corte di legittimità, ampiamente citate e riprodotte per stralcio nel ricorso, secondo le quali, una volta affermato che le due misure costituiscono un genus unico e si pongono in rapporto di specialità tra loro - nel senso che la misura dell'affidamento terapeutico, oltre ad avere finalità rieducative, ha anche quello curativo ha altresì chiarito che tale scopo ultimo - non impedisce di poter valutare il percorso rieducativo intrapreso anche in itinere e, cioè, verificare se il condannato abbia seguito il programma terapeutico e se quindi abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 4 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. M 2. In tema di liberazione anticipata, questa Corte ha già avuto modo di chiarire con orientamento costante e superando un risalente ed isolato - arresto secondo il quale, lo status detentionis del condannato è presupposto indefettibile per la concessione della liberazione anticipata, data la necessità di una precisa valutazione del suo comportamento carcerario, sicché l'affidato in prova al servizio sociale non avrebbe titolo ad ottenerla in relazione al periodo trascorso in affidamento (Sez. 1, n. 2199 del 24/03/200, Tramontana, Rv. 215929) che per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione - della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art. 54 Ord. Pen. (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2011, Rossi, Rv. 219554. Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale). Corollario di tale principio è che, in materia di ordinamento penitenziario, il beneficio della liberazione anticipata è compatibile altresì con la misura del cosiddetto affidamento terapeutico, in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, relativo all'affidamento in prova in casi particolari (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Ricco, Rv. 260807; Sez. 1, n. 46079 del 11/11/2004, Onzaca, Rv. 230253; Sez. 1, n. 4382 del 13/10/2004, Fravezzi, Rv. 230128). Quanto, poi, ai criteri di valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza, la giurisprudenza richiamata ha precisato che lo scopo terapeutico, oltre che rieducativo, dell'affidamento in prova ex art 94 d.P.R. 309 del 1990, non impedisce di poter valutare il percorso rieducativo intrapreso anche in itinere, cioè prima che si sia realizzato lo scopo ultimo, e cioè verificare se il condannato abbia seguito il programma terapeutico e se quindi abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale, quindi nessuna preclusione nè letterale nè fattuale esiste all'estensibilità a questa misura del beneficio della liberazione anticipata>> (cfr. Sez. 1, n. 46079 del 11/11/2004, Onzaca, Rv. 230253 in motivazione). -Sicché è errata l'affermazione del Giudice specializzato che invero non si rinviene né nella lettera della legge, né nella sentenza della Corte costituzionale n. 337 del 1997 (che pure ha differenziato i due istituti ai fini di escludere un'estensibilità in malam partem della disciplina dell'affidamento al servizio sociale in materia di art. 67 Ord. Pen., ma che non ha escluso l'esistenza nell'affidamento terapeutico dello scopo rieducativo) - secondo cui il «concreto recupero sociale» cui si riferisce il comma 21-bis dell'art. 47 dell'O.P., per la 3 это concessione della liberazione anticipata, possa ritenersi integrato soltanto nel caso di ultimazione del programma terapeutico e con la certezza del definitivo superamento dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza. La norma fa, infatti, riferimento a «comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità del soggetto» e, dunque, fa riferimento a una verifica della progressiva ed effettiva adesione del condannato a modelli comportamenti rispondenti alle regole del vivere civile;
verifica che, per il caso dell'affidamento terapeutico, non può prescindere in alcun modo dalla rigorosa osservanza del programma terapeutico e delle sue prescrizioni, indicativa del positivo evolversi della personalità del soggetto e comprovante un recupero sociale in atto, così come richiesto dal comma 12 bis dell'art. 47 Ord. Pen.
3. Per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Ancona che, libero begli esiti, si atterrà ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NI BO EV NI Rま SUPREMA DI CASSA Prima Sezione Pagala positata in Cancelleria 23 APR. 2024 uma, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIÓ Marina cagi 4
lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata M RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da ON TA avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri di pena compresi dal 30 marzo 2022 e il 30 marzo 2023. A ragione della decisione ha osservato che, essendo il condannato sottoposto ad affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dovendosi svolgere come indicato in un arresto di legittimità (Sez. 1, n. 10433 del 02/02/2005, Fiorentino, Rv. 230927) una «valutazione globale del - comportamento tenuto dal condannato nel corso dell'affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un concreto recupero a sernestri»>, beneficio poteva essere applicato, come già chiarito dal Magistrato di sorveglianza, esclusivamente «verso la fine della prova» e, nel caso di specie, in epoca antecedente e prossima al fine pena, fissato per il 2 novembre 2025. 2. TA ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la suindicata ordinanza, per vizio violazione degli artt. 54, 47, comma 12-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di mancata valutazione del programma terapeutico effettivamente svolto. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato una decisione in contrasto con più pronunce della Corte di legittimità, ampiamente citate e riprodotte per stralcio nel ricorso, secondo le quali, una volta affermato che le due misure costituiscono un genus unico e si pongono in rapporto di specialità tra loro - nel senso che la misura dell'affidamento terapeutico, oltre ad avere finalità rieducative, ha anche quello curativo ha altresì chiarito che tale scopo ultimo - non impedisce di poter valutare il percorso rieducativo intrapreso anche in itinere e, cioè, verificare se il condannato abbia seguito il programma terapeutico e se quindi abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 4 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. M 2. In tema di liberazione anticipata, questa Corte ha già avuto modo di chiarire con orientamento costante e superando un risalente ed isolato - arresto secondo il quale, lo status detentionis del condannato è presupposto indefettibile per la concessione della liberazione anticipata, data la necessità di una precisa valutazione del suo comportamento carcerario, sicché l'affidato in prova al servizio sociale non avrebbe titolo ad ottenerla in relazione al periodo trascorso in affidamento (Sez. 1, n. 2199 del 24/03/200, Tramontana, Rv. 215929) che per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione - della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art. 54 Ord. Pen. (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2011, Rossi, Rv. 219554. Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale). Corollario di tale principio è che, in materia di ordinamento penitenziario, il beneficio della liberazione anticipata è compatibile altresì con la misura del cosiddetto affidamento terapeutico, in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, relativo all'affidamento in prova in casi particolari (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Ricco, Rv. 260807; Sez. 1, n. 46079 del 11/11/2004, Onzaca, Rv. 230253; Sez. 1, n. 4382 del 13/10/2004, Fravezzi, Rv. 230128). Quanto, poi, ai criteri di valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza, la giurisprudenza richiamata ha precisato che lo scopo terapeutico, oltre che rieducativo, dell'affidamento in prova ex art 94 d.P.R. 309 del 1990, non impedisce di poter valutare il percorso rieducativo intrapreso anche in itinere, cioè prima che si sia realizzato lo scopo ultimo, e cioè verificare se il condannato abbia seguito il programma terapeutico e se quindi abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale, quindi nessuna preclusione nè letterale nè fattuale esiste all'estensibilità a questa misura del beneficio della liberazione anticipata>> (cfr. Sez. 1, n. 46079 del 11/11/2004, Onzaca, Rv. 230253 in motivazione). -Sicché è errata l'affermazione del Giudice specializzato che invero non si rinviene né nella lettera della legge, né nella sentenza della Corte costituzionale n. 337 del 1997 (che pure ha differenziato i due istituti ai fini di escludere un'estensibilità in malam partem della disciplina dell'affidamento al servizio sociale in materia di art. 67 Ord. Pen., ma che non ha escluso l'esistenza nell'affidamento terapeutico dello scopo rieducativo) - secondo cui il «concreto recupero sociale» cui si riferisce il comma 21-bis dell'art. 47 dell'O.P., per la 3 это concessione della liberazione anticipata, possa ritenersi integrato soltanto nel caso di ultimazione del programma terapeutico e con la certezza del definitivo superamento dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza. La norma fa, infatti, riferimento a «comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità del soggetto» e, dunque, fa riferimento a una verifica della progressiva ed effettiva adesione del condannato a modelli comportamenti rispondenti alle regole del vivere civile;
verifica che, per il caso dell'affidamento terapeutico, non può prescindere in alcun modo dalla rigorosa osservanza del programma terapeutico e delle sue prescrizioni, indicativa del positivo evolversi della personalità del soggetto e comprovante un recupero sociale in atto, così come richiesto dal comma 12 bis dell'art. 47 Ord. Pen.
3. Per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Ancona che, libero begli esiti, si atterrà ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NI BO EV NI Rま SUPREMA DI CASSA Prima Sezione Pagala positata in Cancelleria 23 APR. 2024 uma, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIÓ Marina cagi 4