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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 880 /2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. IOLANDA BORZI' che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. EMILIA MAGAZZU' che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2025 l'attore chiedeva che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento dei danni patiti in data 22.04.2013 “mentre percorreva il
[...] tornante posto al KM. 6+100, il motoveicolo condotto dal deducente slittava a causa delle condizioni del manto stradale, costituito da piccoli conci di pietra (sanpietrini) rivelatisi instabili, in quanto non fissati al manto stradale”.
L'attore, alla luce delle superiori premesse, domandava l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) ritenere e dichiarare che il sinistro occorso all'odierno attore in data 22.04.2013 ed indicato in premessa è da ascriversi ad esclusiva responsabilità di per le ragioni spiegate in CP_1 narrativa. 2) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali CP_1
e non, subiti e subendi dal sig. in conseguenza del sinistro de quo, che si quantificano nella Parte_1 misura di € 20.066,88, stante quanto risulta dalla perizia a firma del dott. o in Persona_1 quella diversa che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio insistendo nel rigetto delle CP_1 domande.
All'udienza del 10 dicembre 2025 parte attrice evidenziava che “la mediazione delegata con ordinanza dell'11.04.2025 si è conclusa con esito positivo, come da verbale di accordo già depositato in atti.
Dichiara, pertanto, di rinunciare alle domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
La materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Ed invero, con note d'udienza depositate il 9 dicembre 2025, l'attore ha dato atto che si è conclusa, con esito positivo, la mediazione con la quale le parti hanno raggiunto un accordo nei termini specificamente indicati nel verbale in atti.
Ciò posto, in ragione del sopravvenuto accordo e del mancato deposito di note d'udienza da parte della convenuta, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti del procedimento.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. Cass. n. 2567/2007).
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 17/12/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza