Sentenza 9 aprile 2020
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell'attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, in quanto la presenza del titolare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esentando l'organo accertatore dall'obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna per falso ideologico di due vigili urbani che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contestazione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, avevano dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2020, n. 11753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11753 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2020 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 APR 2020 11753-20 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 460прохо Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore -UP 11/2/2020 Dott. Maria Teresa BELMONTE - Consigliere - R.G.N. 42628/2019 Dott. Michele ROMANO - Consigliere - Dott. Angelo CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di AppeLL di Reggio Calabria;
ST EP, nato a [...], il [...]; NÒ EP, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 20/4/2018 della Corte d'appeLL di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
uditi per gli imputati l'avv. Giacomo Iaria, l'avv. Guido Contestabile e l'avv. Francesco Calabrese, che hanno concluso l'accoglimento dei ricorsi proposti chiedendo nell'interesse dei rispettivi assistiti. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appeLL di Reggio Calabria ha confermato la condanna di ST EP e NÒ EP per i reati di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico e di favoreggiamento personale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha provveduto a ridurre le pene irrogate agli stessi. ALL ST, comandante della polizia municipale del comune di S. IN, ed aLL NÒ, agente deLL stesso corpo, è contestato di aver falsamente attestato, nei verbali di ispezione e di constatazione di violazione amministrativa relativi al sopralluogo eseguito nel tardo pomeriggio del 27 febbraio 2013 presso i locali del bar Blue Marine, che all'atto aveva presenziato BR TA, la quale aveva il giorno successivo sottoscritto i suddetti verbali, mentre la stessa sarebbe stata assente. Al controLL ispettivo avrebbe invece presenziato LL CO, titolare di fatto dell'attività e già inquisito per l'appartenenza all'omonimo sodalizio 'ndranghetista, circostanza che la falsa attestazione avrebbe dovuto occultare per non disvelare la fittizia intestazione alla donna del Blue Marine.
2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di AppeLL di Reggio Calabria ed entrambi gli imputati.
2.1 Con il ricorso del PG vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei reati contestati. Lamenta in proposito il pubblico ministero ricorrente che iLLgicamente la Corte territoriale avrebbe desunto la presenza del LL al Blue Marine nel corso dell'ispezione dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata il 28 febbraio 2013 ed il cui significato sarebbe tutt'altro che univoco, ma anzi contraddittorio e che i giudici del merito avrebbero sostanzialmente travisato, ricavandone altresì la prova dell'assenza nell'occasione della BR, atteso che, a stabilire l'entità della sanzione amministrativa irrogata - comunicata dal LL nel corso della telefonata -, gli imputati avevano proceduto solo una volta rientrati presso il Comando e che nel corso della telefonata in nessun momento il citato LL avrebbe informato la donna di queLL che "si era verificato il giorno prima presso il bar", quanto, piuttosto, di ciò che egli aveva appreso in comune. In senso analogo viene eccepito che anche l'intercettazione del 1° marzo 2013, su cui pure si fonda la decisione impugnata, sarebbe stata travisata, poiché la Corte territoriale non ne avrebbe interpretato il significato alla luce di tutti gli elementi disponibili. Se infatti nel corso della telefonata la BR sostiene di non essere stata presenza, dovrebbe tenersi conto del fatto che tale frase fa riferimento alla chiusura del Blue Marine, disposta il giorno successivo a queLL del sopralluogo degli imputati. Infine, secondo il 2 ricorrente, le conclusioni del giudice dell'appeLL sarebbero del tutto iLLgiche nella misura in cui viene attribuita agli imputati l'intenzione di occultare l'intestazione fittizia dell'esercizio commerciale, pur trattandosi di circostanza facilmente accertabile e peraltro già comunicata in precedenza daLL ST ai Carabinieri.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse deLL ST articola quattro motivi.
2.2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei reati ascritti. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto l'iLLgicità della valutazione del compendio probatorio utilizzato per affermare la presenza del LL presso il Blue Marine al momento del sopralluogo. Infatti la Corte ha ritenuto provato il fatto perché questi venne visto all'interno del locale ben quattro ore prima dell'accesso degli imputati ed in quanto, in orario compatibile con lo stesso, la sua utenza cellulare agganciò il ripetitore servente l'area in cui si trova l'esercizio commerciale, ma anche i contigui uffici comunali, posto che il territorio del comune di San IN è coperto da un'unica cella. Del tutto congetturalmente, dunque, la Corte territoriale sulla base di questi dati probatori avrebbe interpretato il contenuto delle intercettazioni nel senso che il LL incontrò gli imputati all'interno del bar nel corso del sopralluogo e che tale incontro, pur nel difetto dell'evidenza di precedenti contatti telefonici tra i tre, sia stato programmato al fine di informare il primo della necessità di disporre la chiusura del Blue Marine. Inconferente sarebbe dunque il successivo sforzo argomentativo operato dalla Corte per riscontrare l'assenza della BR al momento del sopralluogo, poiché la circostanza rileverebbe all'esclusivo fine di comprovare l'intenzione degli imputati di dissimulare la presenza del LL, circostanza invero rimasta indimostrata.
2.2.2 ILLgica e meramente congetturale è per il ricorrente anche l'argomentazione con la quale la sentenza ha svalutato quanto riferito dal M.LL LÀ e cioè che fu lo stesso ST a confidargli, prima dell'esecuzione del sopralluogo, che il Blue Marine stava per riaprire a nome della BR, indicatagli dall'imputato come la «mantenuta del LL». Circostanza questa all'evidenza incompatibile con l'intenzione addebitata all'imputato di aiutare quest'ultimo, attraverso il falso contestato, a dissimulare l'effettiva titolarità del locale. Ancora più congetturale è poi l'attribuzione all'imputato della consapevolezza che l'intestazione della licenza del Blue Marine alla BR costituisse una fittizia intestazione dell'attività invece riconducibile al LL. Irrilevante infine sarebbe il fatto, pure valorizzato in sentenza, che lo ST avrebbe taciuto durante il suo coLLquio con il LÀ la inesistenza della SCIA, oggetto del successivo formale accertamento compiuto dagli imputati.
2.2.3 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, con il quale si eccepisce che queLL contestato al capo ZZ) sarebbe un falso innocuo, in quanto l'attestazione 3 della presenza della BR al momento del sopralluogo, se effettivamente non corrispondente al vero, sarebbe irrilevante ai fini del significato e della funzione documentale degli atti oggetto di contestazione. Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla mancata derubricazione del fatto di cui al capo AAA) in tentato favoreggiamento, posto che al momento della realizzazione della condotta contestata il reato presupposto di intestazione fittizia non si era consumato, ma era ancora nella fase iniziale della sua realizzazione. E sempre gli stessi vizi vengono prospettati con quarto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse deLL NÒ articola tre motivi.
2.3.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta consapevolezza dell'imputato di favorire l'intestazione fittizia del Blue Marine. Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale in proposito abbia motivato esclusivamente in relazione alla posizione deLL ST, facendo riferimento al coLLquio intervenuto tra lo stesso e il M.LL LÀ, ma nulla abbia detto con riguardo aLL NÒ, per di più trascurando che egli non era addetto all'ufficio comunale competente sul commercio. Né rileverebbe in senso contrario il fatto che egli, al fine di eseguire il sopralluogo, sarebbe stato appositamente richiamato dalle ferie in quanto unico agente in rapporti di parentela con il LL. In tal senso si evidenzia anzitutto come l'imputato non venne richiamato dalle ferie, bensì dal servizio elettorale che stava prestando, ma soprattutto che la ragione del suo coinvolgimento da parte del comandante è più semplicemente da individuarsi nel fatto che egli era l'unico dei due agenti dell'organico della polizia municipale del comune di S. IN abilitato ad effettuare un servizio "esterno".
2.3.2 Gli stessi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla configurabilità del reato di falso ideologico. Sul punto il ricorrente eccepisce anzitutto l'innocuità del falso con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati nel corrispondete motivo del ricorso deLL ST, evidenziando altresì come non possa essere in dubbio che in alcun modo la violazione amministrativa accertata nel corso dell'ispezione non poteva essere contestata al LL, qualora effettivamente presente, in quanto egli, al contrario della BR, non era il formale titolare della licenza. In secondo luogo si lamenta che la presunta assenza di quest'ultima non prova la presenza nel bar del primo, certamente non desumibile dall'intercettazione evocata in sentenza, dal significato di segno contrario a queLL attribuitole dai giudici del merito. Inoltre la Corte non avrebbe motivato sulla possibilità che la redazione dei verbali il giorno successivo all'ispezione non sia stata frutto di mera negligenza o leggerezza. 4 Infine la sentenza avrebbe erroneamente affermato che lo NÒ era in servizio, quando invece risulta che egli lo fosse stato solo nella mattinata del 27 febbraio 2013 e non anche il pomeriggio. Conseguentemente, al momento del sopralluogo, egli non poteva ritenersi "pubblico ufficiale", derivandone il difetto della qualifica soggettiva necessaria per la sussistenza del reato.
2.3.3 Con il terzo motivo vengono dedotti ancora erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
3. Il 15 marzo 2019 il PG ricorrente ha proposto motivi nuovi con i quali viene ribadito il significato da attribuire alle frasi imputate alla BR nella telefonata intercettata il 1° marzo 2013. Con memoria del 4 ottobre 2019 anche uno dei difensori deLL NÒ ha proposto motivi nuovi. Viene anzitutto ulteriormente argomentata la tesi del falso "innocuo", evidenziandosi come la Corte non abbia spiegato la effettiva rilevanza dell'attestazione della presenza della BR durante l'esecuzione del controLL ispettivo. Sotto altro profilo viene ripreso il tema della carenza della qualifica soggettiva deLL NÒ al momento del sopralluogo. In tal senso si osserva come l'esecuzione di un atto tipico del servizio non sia sufficiente per attribuire all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale al momento dell'intervento, posto che ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) c.p.p. e dell'art. 5 I. n. 65/1986 egli, in quanto appartenente ad un corpo di polizia municipale e non essendo formalmente in servizio, non poteva considerarsi agente di polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati negli esclusivi termini di seguito esposti.
2. Quanto alla effettiva rilevanza penale delle condotte di falso ideologico contestate al capo ZZ), sono invero infondati ed a tratti inammissibili i rilievi, in larga parte sovrapponibili, sollevate nei ricorsi di entrambi gli imputati e nei motivi nuovi formulati nell'interesse deLL NÒ.
2.1 Va anzitutto chiarito che impropriamente i ricorrenti hanno evocato in proposito la figura del falso "innocuo", quando in realtà essi hanno inteso fare riferimento a quella del falso c.d. "irrilevante", atteso che ad essere eccepito non è l'inidoneità del falso ad ingannare, bensì che lo stesso, qualora effettivamente realizzzato, cadrebbe su di un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, cioè su di un elemento 5 ultroneo rispetto al contenuto tipico dell'atto in relazione al quale è predisposta la tutela della pubblica fede.
2.2 Effettivamente l'orientamento espresso nel tempo da questa Corte è nel senso per cui non è punibile, seppure per l'appunto in riferimento all'inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina una alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In proposito si è quindi precisato che la falsità non è punibile quando risulta irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, non esplicando effetti sulla funzione documentale deLL stesso e cioè quella di attestare i dati in esso indicati che giuridicamente la qualificano (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; Sez. 5, n. 2809/14 del 17/10/2013, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019, PG in proc. Cozzitorto, Rv. 275559). Ne consegue, che la rilevanza non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga o possa essere fatto (ex multis Sez. 3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825).
2.3 Pur ispirandosi a tali principi, i motivi sviluppati sul punto dai ricorrenti giungono a conclusioni però non condivisibili in riferimento ai fatti contestati. Non è dubbio che le attività poste in essere dagli imputati (controLL ispettivo e constatazione di una violazione amministrativa) non fossero funzionali ad acclarare l'eventuale titolarità di fatto da parte del Baiocco dell'attività commerciale, talchè non rileva se non - eventualmente ai fini della prova del reato di favoreggiamento ed in particolare del l'eventuale utilizzo ai fini della prova di tale circostanza dei relativirelativo dolo - verbali. Ciò che viene in conto, invece, è l'effettivo contenuto attestativo di questi ultimi, nei limiti della loro tipica funzione documentale. In tal senso priva di fondamento è aLLra relativa all'irrilevanza l'obiezione dell'attestazione della presenza nel corso dell'ispezione ed al momento della constatazione della BR. Ed infatti, ai sensi degli artt. 13 e 14 I. n. 689/1981 - che costituiscono le norme di riferimento ai fini - dell'accertamento delle violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa, l'organo addetto può procedere ad ispezioni di luoghi diversi dalle private dimore e deve procedere all'immediata contestazione della violazione accertata al trasgressore ovvero, laddove ciò non sia possibile, alla notifica al medesimo dei suoi estremi. Posto che nel caso di specie la violazione accertata era quella dell'apertura dell'esercizio commerciale senza il preventivo deposito della SCIA di cui all'art. 19 I. n. 241/1990 e successive modifiche, va da sé come peraltro sottolineato neLL stesso ricorso deLL - NÒ che la contestazione doveva essere effettuata, se presente, al titolare formale dell'attività commerciale, in quanto questi e non altri si identifica con il "trasgressore" 6 di cui al citato art. 14 I. n. 689/1981. E non è dubbio che nel caso di specie tale era proprio la BR. Infatti, come rilevato da entrambe le sentenze di merito e nemmeno contestato dai ricorrenti, la stessa, il 22 e 23 febbraio, aveva richiesto a proprio nome ed in veste di titolare formale dell'attività relativa al Blue Marine, rispettivamente, l'autorizzazione sanitaria necessaria per la riapertura dell'esercizio e l'attribuzione della partita IVA. Ne deriva che l'attestazione della presenza del "trasgressore" è contenuto tutt'altro che estraneo alla funzione documentale dei due verbali di cui si assume la falsità, atteso che, alla luce della disciplina richiamata in precedenza, queLL di ispezione risulta strumentale all'accertamento della violazione ed alla successiva immediata contestazione della medesima e queLL di constatazione prova che quest'ultima sia avvenuta, esentando tra l'altro l'organo accertatore dall'obbligo di notificargli gli estremi della violazione accertata. Condivisibilmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che i fatti contestati integrino il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, rimanendo irrilevante la motivazione attraverso la quale sono pervenuti a tale conclusione, trattandosi di quaestio iuris comunque correttamente risolta (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
4. In relazione al reato di cui al capo ZZ) rimangono a questo punto da esaminare le doglianze avanzate da tutti i ricorrenti in merito alla prova dei fatti ivi contestati.
4.1 Invero i ricorsi deLL ST e deLL NÒ non hanno in alcun modo contestato le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla prova dell'assenza della BR nel corso del sopralluogo effettuato il 27 febbraio dai due imputati, preferendo censurare invece la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma la presenza nell'occasione del LL. In tal senso ed in ragione della contestata strumentalità del falso al favoreggiamento del citato LL, il ricorso proposto nell'interesse deLL ST ha cercato di accreditare la tesi per cui l'assenza della donna sarebbe sostanzialmente ininfluente ai fini della sussistenza del reato. Si tratta di tentativo manifestamente infondato alla luce di quanto osservato in precedenza in ordine alla rilevanza dell'attestazione di segno contrario ai fini del valore probatorio degli atti oggetto di contestazione. Invero queLL previsto dall'art. 479 c.p. è reato di pericolo ed a dolo generico, integrato dalla mera consapevolezza e volontarietà della falsa attestazione, con la conseguenza che non rilevano gli eventuali motivi o scopi che hanno eventualmente determinato l'agente a realizzarla. Nel caso di specie, dunque, la sua configurabilità prescinde 7 dall'eventuale prova della strumentalità del falso ad occultare la presenza del LL, rilevando unicamente che consapevolmente gli imputati abbiano certificato falsamente la presenza della BR e l'immediata constatazione alla medesima della violazione amministrativa accertata nel corso del controLL ispettivo. Del tutto generiche sono invece le censure avanzate nel ricorso deLL NÒ in merito alla possibile imputazione del falso a mera colpa dovuta all'applicazione di non meglio precisate prassi amministrative - in ogni caso non idonee ad escludere l'illiceità della condotta tanto più che la Corte territoriale ha logicamente desunto la loro consapevolezza di attestare il falso dalla stessa natura dell'oggetto del mendacio e dal comportamento tenuto il giorno successivo a queLL del sopralluogo.
4.2 Sulla prova dell'assenza della BR la motivazione della sentenza è stata invece contestata dal PG (anche con i motivi nuovi), il quale ha però articolato in proposito obiezioni versate in fatto e generiche. Il ricorrente si è infatti esercitato in quella che si rivela una mera lettura alternativa (assertiva e non logicamente imposta dal suo tenore letterale) di un passaggio della conversazione intercettata tra la BR e il LL il 1° marzo 2013, senza peraltro confrontarsi compiutamente con il discorso giustificativo sviluppato dai giudici di merito. La sentenza infatti, coerentemente alle risultanze processuali richiamate e non contestate nella loro oggettività, ha valorizzato il ben più articolato contenuto della captazione in questione, attribuendo in maniera logica al brano estrapolato dal ricorrente il significato censurato proprio alla luce del tenore dell'intera conversazione intercettata. La Corte ha altresì considerato lo stesso fatto che la donna effettivamente ebbe a sottoscrivere i verbali solo il 28 febbraio, circostanza difficilmente spiegabile se la stessa fosse stata effettivamente presente.
4.3 Analoga valutazione va formulata in riferimento alle obiezioni proposte da tutti i ricorrenti all'affermazione relativa alla presenza del LL durante il controLL ispettivo. Come detto la circostanza non è di per sé essenziale ai fini della sussistenza del reato di falso, ma poiché la Corte ne ha tratto anche argomenti ai fini della sua dimostrazione, è necessario affrontare tali censure anche trattando dal medesimo e non solo nel prosieguo, quando si affronteranno le critiche mosse al capo della sentenza relativo all'imputazione di favoreggiamento. Come accennato si tratta peraltro di doglianze che attingono il merito della valutazione della piattaforma cognitiva effettuata dalla Corte territoriale, omettendo però un compiuto confronto con la motivazione dispiegata a sostegno delle medesime. Infatti, i ricorrenti si sono soffermati anche in questo caso sull'esegesi di una singola frase pronunziata dal LL nel corso di una delle telefonate intercettate, prescindendo dal complessivo compendio probatorio valorizzato dai giudici del merito al fine di 8 ricostruirne il significato. In particolare tutti e tre i ricorrenti, rivelando così l'intrinseca genericità delle rispettive doglianze, trascurano un dato centrale nel ragionamento svolto dalla Corte e cioè queLL relativo all'orario delle telefonate nel corso delle quali il LL ha informato il proprio commercialista dell'esito degli accertamenti compiuti dai due imputati presso il Blue Marine. Per come risulta dalla sentenza entrambe sono state effettuate mentre il sopralluogo era ancora in corso ed addirittura a pochi minuti dal suo avvio, per come attestato nei verbali. Del tutto logicamente, dunque, la Corte ha desunto dal contenuto delle conversazioni intercettate nella prima delle quali tra l'altro esplicitamente il LL informa il commercialista di aver parlato con lo ST - e dalla loro contestualità al sopralluogo che l'uomo era presente, rimanendo irrilevante stabilire se la frase "mi ha chiamato adesso VI, sul cui significato si sono concentrate le obiezioni del PG e delle difese, presupponga o meno che egli fosse stato convocato al Blue Marine o già vi si trovava ovvero se il verbo "chiamare" sia stato utilizzato in senso proprio o figurato. Né hanno pregio le obiezioni svolte con il ricorso deLL ST in merito al valore probatorio degli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza. Infatti che il LL fosse stato notato all'interno del bar dal alcuni carabinieri quattro ore prima del sopralluogo e che le menzionate telefonate siano state effettuate agganciandosi al ripetitore che serve tanto il palazzo comunale, che il Blue Marine, sono circostanze evocate dai giudici dell'appeLL a complemento dei dati probatori di cui si è detto e per dimostrare che certamente egli si trovava a S. IN e per ricostruire la ragione per cui il M.LL LÀ contattò l'imputato per avere delucidazioni sulla regolarità amministrativa dell'avvenuta riapertura dell'esercizio commerciale.
4.4 Infondate sono invece le censure avanzate daLL NÒ con il secondo motivo del ricorso principale e con i motivi nuovi in merito al presunto difetto della qualifica di pubblico ufficiale da parte dell'imputato al momento della redazione dei verbali. In proposito inconferente risulta anzitutto la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente, la quale riguarda le funzioni di polizia giudiziaria attribuite all'appartenente al corpo di polizia municipale, mentre pacificamente lo NÒ ha nel caso di specie svolto compiti di polizia amministrativa, del tutto estranei alla disciplina dell'invocato art. 57 comma 2 lett. b) c.p.p. Ma anche a prescindere da tale profilo, è appena il caso di evidenziare come la sentenza ed invero lo stesso ricorso ha precisato che l'imputato, il quale già aveva - - prestato servizio la mattina del 27 febbraio 2013, venne richiamato in servizio dal proprio comandante proprio per svolgere i controlli presso il Blue Marine. Ne consegue che al momento dell'ispezione e in queLL della redazione dei relativi verbali egli era in servizio, rimanendo irrilevante sia che l'attività svolta non sia stata eventualmente annotata negli appositi registri, sia che la Corte territoriale abbia erroneamente indicato 9 che egli, al momento della cooptazione, si trovasse in ferie e non più semplicemente che avesse già terminato il suo orario di lavoro.
5. Venendo al reato di cui al capo AAA), colgono invece nel segno alcune delle censure proposte con i ricorsi dei due imputati. Si è già precisato che oggetto specifico di contestazione agli imputati è di aver favorito il LL tacendo nei verbali la sua presenza al Blue Marine ed affermando invece quella della BR ed aiutandolo così ad eludere le investigazioni per il reato di intestazione fittizia di cui si era reso autore.
5.1 In proposito manifestamente infondato è invero il terzo motivo del ricorso deLL ST, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo AAA) in favoreggiamento tentato. Oltre all'intrinseca genericità ed assertività del motivo ed all'erroneità della qualificazione giuridica proposta (atteso che se effettivamente il reato presupposto non era ancora stato consumato, la condotta degli imputati integrerebbe al più gli estremi del concorso nel medesimo e non già quelli del tentato favoreggiamento), è sufficiente ribadire quanto già osservato relativamente al già avvenuto perfezionamento il 22 e 23 febbraio del reato attraverso le condotte poste in essere dalla donna per apparire come l'intestataria formale dell'attività commerciale dissimulandone la riconducibilità al LL, anche indipendentemente dalla mancata regolarizzazione della riapertura del bar mediante presentazione della SCIA. E' dunque fuor di discussione che correttamente agli imputati è stato contestato il reato di favoreggiamento nella forma consumata e non tentata.
5.2 Come già accennato, invece, l'omessa menzione della presenza del LL nel bar che per le ragioni evidenziate deve ritenersi logicamente provata dai giudici del - merito e del fatto che aLL stesso fossero state comunicate le ragioni dell'intervento e la violazione accertata, sono circostanze del tutto irrilevanti ai fini della completezza degli atti posti in essere dagli imputati, in quanto estranei alla loro funzione documentale. Infatti, come pure si è già detto, queLL compiuto daLL ST e daLL NÒ era un intervento di polizia amministrativa e dunque alcun obbligo gravava sui medesimi di dare atto della presenza all'interno dell'esercizio di persone diverse da chi poteva identificarsi come il formale titolare dell'attività, atteso che lo stesso era finalizzato al mero accertamento dell'apertura del bar in assenza deLL SCIA ovvero dell'assenza di ulteriori autorizzazioni richieste dalla legge ed alla contestazione al trasgressore, qualora effettivamente presente, delle eventuali violazioni riscontrate. Considerazioni che non valgono solo per il verbale di contestazione della sanzione amministrativa che pacificamente non poteva essere redatto che nei confronti della - BR ai sensi del già citato art. 14 I. n. 689/1981 ma anche per queLL 10 4 relativo al sopralluogo, atto non finalizzato ad accertare quali soggetti diversi dal titolare si trovassero nell'esercizio commerciale al momento dell'intervento. Né, sempre per le ragioni già illustrate, rileva l'eventuale utilizzo che altri avrebbero potuto fare dei suddetti verbali al fine dell'accertamento di eventuali reati che non discendano dalla trasgressione amministrativa che era compito degli imputati verificare.
5.3 Per come contestato, dunque, il fatto qualificato come favoreggiamento non sussiste, rimanendo a questo punto assorbite le ulteriori censure proposte dai ricorrenti in merito alla sussistenza del dolo del reato contestato. Censure che comunque deve osservarsi, per mero desiderio di completezza, dovrebbero ritenersi parimenti fondate, risultando la motivazione della sentenza sul punto meramente assertiva ed in parte anche contraddittoria, risultando, quanto alla posizione deLL NÒ, addirittura solo apparente.
6. In conclusione, limitatamente all'imputazione di favoreggiamento di cui al capo AAA) la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste. Conseguentemente, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo ZZ), la medesima sentenza deve altresì essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appeLL di Reggio Calabria per nuovo esame in merito alla commisurazione della pena per tale reato, rimanendo assorbiti i motivi proposti dai ricorrenti in merito al trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso del Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile, mentre quelli degli imputati rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di favoreggiamento perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLL di Reggio Calabria in relazione al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di falso. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati. Così deciso il 11/2/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Enrico V. S. Scarlini 11