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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27682 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LÌ NI nato a [...] il [...] AR LE nato a [...] il [...] OC TA nato a [...] il [...] FI EX nato a [...] il [...] FI AI nato a [...] il [...] IS IC nato a [...] il [...] IL LV nato a [...] il [...] La EL LV nato a [...] il [...] Lo GR NI nato a [...] il [...] SI FI nato a [...] il [...] UR AR nato a [...] il [...] ON PI nato a [...] il [...] ON LV nato a [...] il [...] RZ LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22 giugno 2023 della Corte d'appello di Caltanissetta;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27682 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 08/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'ammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Astarita per le parti civili F.A.I. Federazione CK Italiana, F.A.I. CK OR e MA GE. RITENUTO IN FATTO 1. Il procedimento penale trae origine da una complessa attività investigativa svolta dalla Questura di Enna e dal Commissariato di OR, consistita, in particolare, in operazioni di intercettazione (telefoniche e ambientali), videoregistrazioni, perquisizioni, sequestri, servizi di osservazione e controllo, nonché nell'acquisizione delle dichiarazioni di alcune persone offese e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende oggetto di accertamento. All'esito delle attività di indagine, gli odierni ricorrenti venivano tratti a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A, contestato ad EX e AI FI, TA OC, LV AU e LE AR), di plurime estorsioni, tentate e consumate (capi C ed H, contestati ad EX FI e TA OC;
capi D ed E, contestati solo a quest'ultimo; capo F, contestato al solo AR;
capo G, contestato a LV La EL e LV AU;
capo I, contestato a TA OC, LE AR e ER IT), del reato di incendio doloso (capo 3, contestato al solo TA OC), nonché del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo K, contestato a TA OC, LV AU, FI SI, PI ON, AN AT, NI LI, IC IS, NI Lo GR, LV RD, IO SE e LV VI) e, singolarmente, di una pluralità di reati di spaccio, contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Celebrato il giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, tutti gli imputati, per quel che rileva in questa sede, venivano ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (salvo che per l'estorsione tentata contestata al capo H e gli episodi di spaccio contestati ai capi EE ed FF) e condannati alle pene ritenute di giustizia. La sentenza pronunciata in primo grado veniva impugnata da tutti gli odierni ricorrenti, deducendo ciascuno motivi sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine alla valutazione delle prove, sia, infine, in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, le difese di NI Can, LE AR, TA OC, EX e AI FI, NI Lo GR, 2 LV AU, FI SI, IS IC, LV IL, AR UR e PI e LV ON rinunciavano ai motivi inerenti all'accertamento delle loro rispettive responsabilità e concordavano con il Procuratore generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, in accoglimento delle richieste, rideterminava il relativo trattamento sanzionatorio e, riconosciuta la continuazione tra il reato contestato a LV La EL e quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 12 luglio 2021 (irrevocabile il 13 gennaio 2023), rideterminava anche la pena irrogata a LV La EL, rigettando nel resto la relativa impugnazione. 2. Avverso tale sentenza propongono impugnazione tutti i predetti imputati. 2.1. I ricorsi proposti da NI Lo GR, NI LÌ, EX e AI, FI, PI e LV ON, FI SI, LV IL, LE AR, IC IS, AR UR, VI LV e TA OC si compongono, ciascuno, di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si censura: - la qualificazione giuridica dei reati contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (NI Lo GR e NI LÌ); - il difetto motivazione in ordine alla valutazione di congruità della pena concordata (AR UR) e la legittimità di un accordo che prevedeva la comparazione esclusivamente con alcune e non con la totalità delle aggravanti contestate (EX e AI FI); - il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (TA OC, FI SI e IC IS), quanto, in particolare, alla riconducibilità del fatto all'imputato (LE AR e LV IL) o alla sussistenza dello stesso (PI e LV ON e LV VI). 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di LV La EL si compone di due motivi d'impugnazione. 2.2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, deduce che gli unici elementi probatori a sostegno della prospettazione accusatoria sarebbero le dichiarazioni del MA, le quali non solo sono de relato (per avere appreso delle circostanze riferite dalla persona offesa), ma non appaiono neanche univoche e certe, non avendo il dichiarante saputo collocare temporalmente il momento della richiesta estorsiva;
3 e l'incertezza probatoria emersa in ordine a tale profilo non potrebbe neanche essere colmata dalle dichiarazioni oggetto del colloquio tra il UR (vittima dell'estorsione) e il AU (materiale esecutore del reato). Cosicché la prova della responsabilità del ricorrente si fonderebbe esclusivamente sulla posizione assunta dal La EL all'epoca dei fatti, quale esponente della famiglia mafiosa di Enna e in quanto tale, secondo la prospettazione accusatoria, mandante della richiesta estorsiva. Con riferimento alle aggravanti contestate, poi, la Corte si sarebbe limitata, secondo la difesa, ad una enunciazione generica in punto di diritto, senza alcun confronto con le contingenze concrete. Laddove, l'aggravante di cui l'art. 628, comma 2 n. 3, cod. pen., presuppone che il delitto sia stato commesso nella qualità di appartenente all'associazione mafiosa (e il ricorrente non risponde nel presente procedimento del reato di associazione mafiosa) e l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1, invece, impone che l'agente si sia avvalso della forza intimidatorie del sodalizio mafioso (e nessuna minaccia ebbe mai a proferire l'odierno ricorrente, specificamente evocativa della forza intimidatrice del vincolo associativo). Il secondo motivo, anch'esso formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta che le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del quantum dell'aumento inflitto a titolo di continuazione, sarebbero apodittiche e preconcette. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da NI Lo GR, NI LÌ, EX e AI, FI, PI e LV ON, FI SI, LV IL, LE AR, IC IS, AR UR, VI LV e TA OC sono tutti inammissibili in quanto NI Lo GR e da NI LÌ hanno ritualmente rinunciato ai rispettivi ricorsi, mentre tutti gli altri ricorrenti hanno proposto profili di censura (qualificazione giuridica del reato contestato, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e congruità della pena concordata) che, a fronte di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono indeducibili in sede di legittimità. Va, infatti, ribadito il principio per cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. E ciò in quanto, in linea generale, l'obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione che, a 4 fronte della rinuncia ai motivi di appello, perimetra la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validità è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), richiamata dalla difesa del AR e dell'IL. Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Quanto al bilanciamento delle circostanze, è sufficiente rilevare come nel caso in cui una aggravante "rigida" - rispetto alla quale le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante - concorra con altre circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento tra queste ultime (Sez. 2, n. 29601 del 09/04/2019, Vitanostra, Rv. 276575). 2. Ugualmente inammissibile, ma per motivi differenti, è il ricorso proposto nell'interesse del La EL. Per come si è detto, il ricorrente censura il profilo della ritenuta responsabilità, la sussistenza delle aggravanti e il trattamento sanzionatorio. 2.1. La Corte ha dato atto sia degli elementi di prova emersi a carico del ricorrente (i risultati dell'attività di intercettazione, che immortalano l'incontro avvenuto tra IO UR, vittima della richiesta estorsiva, e LV AU, materiale esecutore del reato, in occasione del quale si è perfezionata la dazione;
le dichiarazioni rese, de relato, dall'imprenditore LV MA, che consentono di risalire alla fase antecedente alla consumazione del reato, relativa proprio alla formulazione dell'illecita richiesta da parte di LV La EL;
i relativi riscontri), sia dell'infondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla tempistica delle richieste e alle incertezze riscontrante nelle dichiarazioni rese dai predetti (in ragione della sovrapponibilità dei periodi nei quali erano stati svolti vari lavori oggetto di richieste estorsive). 5 A fronte di ciò, il ricorrente censura la valutazione delle dichiarazioni del MA e l'interpretazione data alle conversazioni oggetto di intercettazione, prospettando una rivalutazione dei dati probatori acquisiti o dell'attendibilità e credibilità dei testi esaminati, senza considerare, però, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo ME. La valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità illogicità della motivazione, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa;
un apprezzamento in fatto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio ME (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623) 2.2. La censura afferente alla sussistenza delle aggravanti contestate è indeducibile in quanto il relativo motivo di appello era esso stesso indeducibile per evidente genericità. La difesa, invero, nell'impugnare l'analitica ricostruzione offerta in primo grado (anche) sotto il profilo circostanziale (si era dato atto che le minacce erano state poste in essere da esponenti del sodalizio, con modalità tipicamente espressive e logica mafiosa, quali l'invio del "saluti" da parte del mafioso ristretto in carcere), si limita a dedurre il dato (irrilevante) dell'assenza, in questo procedimento, di un'imputazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e, apoditticamente, senza tener in conto quanto chiaramente evidenziato dal Tribunale, che nessuna minaccia ebbe mai a proferire l'imputato nei confronti degli imprenditori, specificatamente evocativa della forza intimidatrice del vincolo associativo. Ebbene, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 2.3. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, 6 miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multís, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazionale che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, da un canto, la pena irrogata (anni due di reclusione) è ampiamente inferiore alla media edittale prevista per il reato contestato;
dall'altro, sono chiaramente indicati i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (la particolare gravità del fatto;
la sua perpetrazione nonostante l'intervenire di ulteriori condanne e di ulteriori periodi di carcerazione;
i precedenti penali dell'imputato, gravi e numerosi e significativi della dimostrata sussistenza di ancora attuali legami con esponenti della criminalità organizzata locale nonostante la detenzione). E tanto, alla luce di quanto osservato, è ampiamente sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili F.A.I. CK OR - associazione antiracket e antiusura - rappresentata dall'avv. Elena Spagna e F.A.I. - Federazione CK Italiana- rappresentata dall'avv. AN Pizzuto, 7 entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato La EL LV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA GE che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso 1'8 maggio 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27682 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 08/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'ammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Astarita per le parti civili F.A.I. Federazione CK Italiana, F.A.I. CK OR e MA GE. RITENUTO IN FATTO 1. Il procedimento penale trae origine da una complessa attività investigativa svolta dalla Questura di Enna e dal Commissariato di OR, consistita, in particolare, in operazioni di intercettazione (telefoniche e ambientali), videoregistrazioni, perquisizioni, sequestri, servizi di osservazione e controllo, nonché nell'acquisizione delle dichiarazioni di alcune persone offese e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende oggetto di accertamento. All'esito delle attività di indagine, gli odierni ricorrenti venivano tratti a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A, contestato ad EX e AI FI, TA OC, LV AU e LE AR), di plurime estorsioni, tentate e consumate (capi C ed H, contestati ad EX FI e TA OC;
capi D ed E, contestati solo a quest'ultimo; capo F, contestato al solo AR;
capo G, contestato a LV La EL e LV AU;
capo I, contestato a TA OC, LE AR e ER IT), del reato di incendio doloso (capo 3, contestato al solo TA OC), nonché del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo K, contestato a TA OC, LV AU, FI SI, PI ON, AN AT, NI LI, IC IS, NI Lo GR, LV RD, IO SE e LV VI) e, singolarmente, di una pluralità di reati di spaccio, contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Celebrato il giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, tutti gli imputati, per quel che rileva in questa sede, venivano ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (salvo che per l'estorsione tentata contestata al capo H e gli episodi di spaccio contestati ai capi EE ed FF) e condannati alle pene ritenute di giustizia. La sentenza pronunciata in primo grado veniva impugnata da tutti gli odierni ricorrenti, deducendo ciascuno motivi sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine alla valutazione delle prove, sia, infine, in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, le difese di NI Can, LE AR, TA OC, EX e AI FI, NI Lo GR, 2 LV AU, FI SI, IS IC, LV IL, AR UR e PI e LV ON rinunciavano ai motivi inerenti all'accertamento delle loro rispettive responsabilità e concordavano con il Procuratore generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, in accoglimento delle richieste, rideterminava il relativo trattamento sanzionatorio e, riconosciuta la continuazione tra il reato contestato a LV La EL e quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 12 luglio 2021 (irrevocabile il 13 gennaio 2023), rideterminava anche la pena irrogata a LV La EL, rigettando nel resto la relativa impugnazione. 2. Avverso tale sentenza propongono impugnazione tutti i predetti imputati. 2.1. I ricorsi proposti da NI Lo GR, NI LÌ, EX e AI, FI, PI e LV ON, FI SI, LV IL, LE AR, IC IS, AR UR, VI LV e TA OC si compongono, ciascuno, di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si censura: - la qualificazione giuridica dei reati contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (NI Lo GR e NI LÌ); - il difetto motivazione in ordine alla valutazione di congruità della pena concordata (AR UR) e la legittimità di un accordo che prevedeva la comparazione esclusivamente con alcune e non con la totalità delle aggravanti contestate (EX e AI FI); - il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (TA OC, FI SI e IC IS), quanto, in particolare, alla riconducibilità del fatto all'imputato (LE AR e LV IL) o alla sussistenza dello stesso (PI e LV ON e LV VI). 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di LV La EL si compone di due motivi d'impugnazione. 2.2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, deduce che gli unici elementi probatori a sostegno della prospettazione accusatoria sarebbero le dichiarazioni del MA, le quali non solo sono de relato (per avere appreso delle circostanze riferite dalla persona offesa), ma non appaiono neanche univoche e certe, non avendo il dichiarante saputo collocare temporalmente il momento della richiesta estorsiva;
3 e l'incertezza probatoria emersa in ordine a tale profilo non potrebbe neanche essere colmata dalle dichiarazioni oggetto del colloquio tra il UR (vittima dell'estorsione) e il AU (materiale esecutore del reato). Cosicché la prova della responsabilità del ricorrente si fonderebbe esclusivamente sulla posizione assunta dal La EL all'epoca dei fatti, quale esponente della famiglia mafiosa di Enna e in quanto tale, secondo la prospettazione accusatoria, mandante della richiesta estorsiva. Con riferimento alle aggravanti contestate, poi, la Corte si sarebbe limitata, secondo la difesa, ad una enunciazione generica in punto di diritto, senza alcun confronto con le contingenze concrete. Laddove, l'aggravante di cui l'art. 628, comma 2 n. 3, cod. pen., presuppone che il delitto sia stato commesso nella qualità di appartenente all'associazione mafiosa (e il ricorrente non risponde nel presente procedimento del reato di associazione mafiosa) e l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1, invece, impone che l'agente si sia avvalso della forza intimidatorie del sodalizio mafioso (e nessuna minaccia ebbe mai a proferire l'odierno ricorrente, specificamente evocativa della forza intimidatrice del vincolo associativo). Il secondo motivo, anch'esso formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta che le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del quantum dell'aumento inflitto a titolo di continuazione, sarebbero apodittiche e preconcette. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da NI Lo GR, NI LÌ, EX e AI, FI, PI e LV ON, FI SI, LV IL, LE AR, IC IS, AR UR, VI LV e TA OC sono tutti inammissibili in quanto NI Lo GR e da NI LÌ hanno ritualmente rinunciato ai rispettivi ricorsi, mentre tutti gli altri ricorrenti hanno proposto profili di censura (qualificazione giuridica del reato contestato, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e congruità della pena concordata) che, a fronte di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono indeducibili in sede di legittimità. Va, infatti, ribadito il principio per cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. E ciò in quanto, in linea generale, l'obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione che, a 4 fronte della rinuncia ai motivi di appello, perimetra la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validità è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), richiamata dalla difesa del AR e dell'IL. Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Quanto al bilanciamento delle circostanze, è sufficiente rilevare come nel caso in cui una aggravante "rigida" - rispetto alla quale le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante - concorra con altre circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento tra queste ultime (Sez. 2, n. 29601 del 09/04/2019, Vitanostra, Rv. 276575). 2. Ugualmente inammissibile, ma per motivi differenti, è il ricorso proposto nell'interesse del La EL. Per come si è detto, il ricorrente censura il profilo della ritenuta responsabilità, la sussistenza delle aggravanti e il trattamento sanzionatorio. 2.1. La Corte ha dato atto sia degli elementi di prova emersi a carico del ricorrente (i risultati dell'attività di intercettazione, che immortalano l'incontro avvenuto tra IO UR, vittima della richiesta estorsiva, e LV AU, materiale esecutore del reato, in occasione del quale si è perfezionata la dazione;
le dichiarazioni rese, de relato, dall'imprenditore LV MA, che consentono di risalire alla fase antecedente alla consumazione del reato, relativa proprio alla formulazione dell'illecita richiesta da parte di LV La EL;
i relativi riscontri), sia dell'infondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla tempistica delle richieste e alle incertezze riscontrante nelle dichiarazioni rese dai predetti (in ragione della sovrapponibilità dei periodi nei quali erano stati svolti vari lavori oggetto di richieste estorsive). 5 A fronte di ciò, il ricorrente censura la valutazione delle dichiarazioni del MA e l'interpretazione data alle conversazioni oggetto di intercettazione, prospettando una rivalutazione dei dati probatori acquisiti o dell'attendibilità e credibilità dei testi esaminati, senza considerare, però, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo ME. La valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità illogicità della motivazione, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa;
un apprezzamento in fatto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio ME (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623) 2.2. La censura afferente alla sussistenza delle aggravanti contestate è indeducibile in quanto il relativo motivo di appello era esso stesso indeducibile per evidente genericità. La difesa, invero, nell'impugnare l'analitica ricostruzione offerta in primo grado (anche) sotto il profilo circostanziale (si era dato atto che le minacce erano state poste in essere da esponenti del sodalizio, con modalità tipicamente espressive e logica mafiosa, quali l'invio del "saluti" da parte del mafioso ristretto in carcere), si limita a dedurre il dato (irrilevante) dell'assenza, in questo procedimento, di un'imputazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e, apoditticamente, senza tener in conto quanto chiaramente evidenziato dal Tribunale, che nessuna minaccia ebbe mai a proferire l'imputato nei confronti degli imprenditori, specificatamente evocativa della forza intimidatrice del vincolo associativo. Ebbene, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 2.3. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, 6 miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multís, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazionale che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, da un canto, la pena irrogata (anni due di reclusione) è ampiamente inferiore alla media edittale prevista per il reato contestato;
dall'altro, sono chiaramente indicati i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (la particolare gravità del fatto;
la sua perpetrazione nonostante l'intervenire di ulteriori condanne e di ulteriori periodi di carcerazione;
i precedenti penali dell'imputato, gravi e numerosi e significativi della dimostrata sussistenza di ancora attuali legami con esponenti della criminalità organizzata locale nonostante la detenzione). E tanto, alla luce di quanto osservato, è ampiamente sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili F.A.I. CK OR - associazione antiracket e antiusura - rappresentata dall'avv. Elena Spagna e F.A.I. - Federazione CK Italiana- rappresentata dall'avv. AN Pizzuto, 7 entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato La EL LV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA GE che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso 1'8 maggio 2024