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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11733/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061155267000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 , la cartella di pagamento n. 07120250061155267000, notificata in data 09/06/2025, riportante l'omesso versamento della Tassa
Automobilistica Regionale anno 2019, per un importo complessivo pari ad euro 1.175,87 portata dai seguenti avvisi di accertamento:
1)n. 964299687589 relativo alla vettura targata Targa_1 , presuntivamente notificato il 12/10/2022 dell'importo di euro 467,16;
2)n.96429886607666 relativo alla vettura targata Targa_2 , presuntivamente notificato il 7/11/2022, dell'importo di euro 287,82;
3)n.964328886714 relativo alla vettura targata Targa_3 , presuntivamente notificato il 12/10/2022, dell'importo di euro 347,59;
4)n.964113093339 relativo al veicolo targato Targa_4, presuntivamente notificato il 7/11/2022, dell'importo di euro 67,42.
Contesta il ricorrente l'omessa notifica dei tre avvisi di accertamento indicati ai punti 1),2) e 3), il difetto di motivazione della cartella di pagamento, la prescrizione del credito tributario costituito dalla tassa auto per l'anno 2019.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti gli atti antecedenti alla regolare notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva dell'ente impositore e la legittimità della cartella di pagamento.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania che deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 4 dicembre 2025 al fine della verifica della tempestività del ricorso ove è stata rinviata alla data odierna in cui è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va preso atto della tempestività del ricorso avendo parte ricorrente depositato l'estratto postale da cui risulta che la raccomandata gli è stata consegnata in data 9/6/2025.
In secondo luogo va osservata la regolarità delle notifiche indirizzate sia all'ente Impositore Regione
Campania, che risulta contumace, che all'ente di riscossione regolarmente costituitosi, così come attestato dalle relate di notifica regolarmente depositate in formato .eml.
Da tanto in applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), stante la mancata prova dei prodromici avvisi di accertamento e, quindi, l'inesistenza di atti interruttivi il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda il motivo di impugnazione relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento n.964299687589,964298860766 e n.964328886714 per cui è contestazione portati dalla suddetta cartella di pagamento.
Va accolta, invece, per tutti i ruoli portati dalla suddetta cartella di pagamento (2025/002474, n.2025/002472,
n.2025/00245 e n. 2025/002472) l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente , invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto deve esser rilevato che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale applicabile alla tassa auto, trattandosi di tassa auto per l'anno 2019 e non essendo provata la notifica degli atti interruttivi costituiti dai prodromici avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ad esclusivo carico dell'ente impositore Regione
Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
250 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11733/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061155267000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 , la cartella di pagamento n. 07120250061155267000, notificata in data 09/06/2025, riportante l'omesso versamento della Tassa
Automobilistica Regionale anno 2019, per un importo complessivo pari ad euro 1.175,87 portata dai seguenti avvisi di accertamento:
1)n. 964299687589 relativo alla vettura targata Targa_1 , presuntivamente notificato il 12/10/2022 dell'importo di euro 467,16;
2)n.96429886607666 relativo alla vettura targata Targa_2 , presuntivamente notificato il 7/11/2022, dell'importo di euro 287,82;
3)n.964328886714 relativo alla vettura targata Targa_3 , presuntivamente notificato il 12/10/2022, dell'importo di euro 347,59;
4)n.964113093339 relativo al veicolo targato Targa_4, presuntivamente notificato il 7/11/2022, dell'importo di euro 67,42.
Contesta il ricorrente l'omessa notifica dei tre avvisi di accertamento indicati ai punti 1),2) e 3), il difetto di motivazione della cartella di pagamento, la prescrizione del credito tributario costituito dalla tassa auto per l'anno 2019.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti gli atti antecedenti alla regolare notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva dell'ente impositore e la legittimità della cartella di pagamento.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania che deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 4 dicembre 2025 al fine della verifica della tempestività del ricorso ove è stata rinviata alla data odierna in cui è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va preso atto della tempestività del ricorso avendo parte ricorrente depositato l'estratto postale da cui risulta che la raccomandata gli è stata consegnata in data 9/6/2025.
In secondo luogo va osservata la regolarità delle notifiche indirizzate sia all'ente Impositore Regione
Campania, che risulta contumace, che all'ente di riscossione regolarmente costituitosi, così come attestato dalle relate di notifica regolarmente depositate in formato .eml.
Da tanto in applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), stante la mancata prova dei prodromici avvisi di accertamento e, quindi, l'inesistenza di atti interruttivi il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda il motivo di impugnazione relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento n.964299687589,964298860766 e n.964328886714 per cui è contestazione portati dalla suddetta cartella di pagamento.
Va accolta, invece, per tutti i ruoli portati dalla suddetta cartella di pagamento (2025/002474, n.2025/002472,
n.2025/00245 e n. 2025/002472) l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente , invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto deve esser rilevato che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale applicabile alla tassa auto, trattandosi di tassa auto per l'anno 2019 e non essendo provata la notifica degli atti interruttivi costituiti dai prodromici avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ad esclusivo carico dell'ente impositore Regione
Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
250 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.