Sentenza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2018, n. 24480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24480 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS per l'inammissibilità Udito il difensore presente che chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di LECCE, con ordinanza in data 28/11/2017, rigettava l'istanza di riesame proposta da OM AN, confermando l'ordinanza del GIP del Tribunale di BRINDIZI, in data 10/11/2017, che aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per più fatti di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67 1. Propone ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza in relazione agli artt. 309, comma 9 cod. proc. pen con riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 274, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva il difetto di motivazione della ordinanza originaria. Il giudice delle indagini preliminari, riportando acriticamente la richiesta del pubblico ministero, non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali ha fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato ed ha così omesso di procedere alla "autonoma valutazione" circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
1.2. Violazione di legge in riferimento agli artt. 291 e 293 cod. proc. pen. per la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. con riferimento all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei rati di cui agli artt. Quanto al reato di cui al capo A) il giudice ed il tribunale si sarebbero limitati all'analisi delle conversazioni intercettate omettendo di verificare se ci fossero dei riscontri intrinseci ed estrinseci in grado di confermare la veridicità ed affidabilità delle persone coinvolte, molte delle quali sottoposte ad indagini. Considerazioni sostanzialmente analoghe varrebbero per i reati di cui ai capi B) e D). Nulla di significativo, in particolare, sarebbe emerso a carico del RR quanto al sequestro ed alla successiva "gannbizzazione" di Ferrari Christian.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Ad avviso della difesa la motivazione sul punto sarebbe carente poiché questa, eccessivamente fondata sulla gravità del titolo del reato, non terrebbe in alcun conto l'assenza di precedenti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il motivo con il quale si denuncia la carenza di motivazione dell'ordinanza genetica è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, nel quale la tecnica utilizzata dal giudice è stata ritenuta coerente con la struttura imposta dall'attuale formulazione dell'art.292 cod. proc. pen., è espressione delle linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità e non è pertanto censurabile in questa sede. Con le modifiche normative apportate con la L. 47/2015 il legislatore, ribadendo quanto in realtà è connaturato alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari, ha stigmatizzato il requisito della "autonomia" della valutazione e, escludendo il potere di integrare una motivazione del tutto carente, ha reso più incisivo il ruolo del Tribunale del riesame e rafforzato così la tenuta complessiva del sistema dei controlli in materia di privazione della libertà personale.Con riferimento allo specifico tema della autonoma valutazione la più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944) ha evidenziato che: a) la previsione dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, sent. n. 47233 del 29/10/2015, Rv. 265337); b) la previsione di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, sent. n. 11922 del 02/12/2015, 2016, Rv 266428); c) la necessità di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv 271507) d) la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv 266336) e) la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, sent. n. 840 del 17/12/2015, 2016, Rv. 265645). f) la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare;
ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv 269970). g) la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv 265807). In linea con tali principi, pertanto, la motivazione non è censurabile quando, pur riportando anche pedissequamente, ovvero rinviando o allegando o comunque facendo riferimento ad atti del procedimento, evidenzi l'avvenuto esercizio della funzione di controllo dando conto, anche sinteticamente, del percorso logico seguito per valutare la consistenza degli elementi disponibili (Sez. 2, n. 2778 del 24/11/2015, dep. 2016). Nel contesto così delineato, d'altro canto, sia nel corso della originaria verifica che nella successiva fase di controllo dell'effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi. La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi. Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi e di chiara lettura, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato.Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da intercettazioni di conversazioni, e queste siano di contenuto chiaro ed evidente -ad esempio e con riferimento al caso specifico oggetto del ricorso- il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto delle stesse e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata. Tanto premesso deve pertanto concludersi che il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, costituisce coerente applicazione delle linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di verifica dell'autonomia della valutazione in materia cautelare. Il giudice, d'altro canto, considerato che la richiesta si fondava quasi esclusivamente su intercettazioni e sugli esiti degli interventi operati dalla polizia giudiziaria, una volta riportate e considerate le conversazioni, non poteva far altro che evidenziare con giustificazione sintetica, come fatto a pag. 55 e 56, le conclusioni cui è pervenuto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.291 e 293 cod. proc. pen. perché il pubblico ministero non avrebbe trasmesso al giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta, i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il disposto di cui all'art. 291 comma 1 c.p.p. e secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008, Rv.239739), il pubblico ministero, in base alle scelte strategiche che intende seguire ed assumendosene il relativo rischio, ha la piena discrezionalità di selezionare gli atti di indagine (e, in particolare, delle intercettazioni) da sottoporre alla cognizione del giudice cautelare ai fini della decisione sulla richiesta di misura cautelare. A carico dell'organo dell'accusa è previsto un obbligo di completa ed integrale trasmissione soltanto per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive. In tema di mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione di intercettazioni telefoniche la giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha precisato (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944): -per il caso in cui i decreti autorizzativi «siano stati presentati» dal pubblico ministero al Gip con la richiesta cautelare: il principio per cui la mancata trasmissione da parte del Gip al Tribunale del riesame di detti decreti dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. (Sez. 6, sent. n. 51677 del 30/10/2014, Rv. 261666); -per il caso in cui i decreti autorizzativi «non siano stati presentati» dal pubblico ministero al Gip con la richiesta cautelare (come per l'appunto si verifica nel caso di specie): il principio in base al quale la mancata trasmissione dei suddetti decreti da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame non determina la perdita di efficacia della misura, ma può determinare l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 cod. proc. pen. (Sez. 3, sent. n. 19101 del 07/03/2013, Rv. 255117), e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione e la difesa stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6, sent. n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586). Nel caso di specie, al di là della deduzione difensiva relativa alla circostanza che non sarebbe stato il medesimo giudice ad autorizzare le intercettazioni, risulta che il Tribunale ha acquisito i decreti richiesti e la difesa non ha articolato in relazione agli stessi alcuna specifica doglianza in tema di inutilizzabilità ovvero invalidità.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per i reati sub A), B) e D). Anche tali doglianze, sono manifestamente infondate. Quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, questa Corte ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Sotto tale profilo il controllo, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate, deve fare riferimento alla congruenza della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed al rispetto dei canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 2, 12532 del 4/12/2013, dep. 2014, Rv 259421; recentemente Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv 269885). Il ricorso per cassazione, quindi è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013). Tanto premesso, il provvedimento impugnato, anche quanto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, applicati correttamente i principi di diritto, non è censurabile. Reato sub A) La doglianza circa la necessità di verificare se ci fossero dei riscontri intrinseci ed estrinseci in grado di confermare la veridicità ed affidabilità del contenuto delle conversazioni intercettate è manifestamente infondata. Il Tribunale ha citato la costante giurisprudenza sul punto alla quale si rinvia (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Rv 263716) Sul punto, comunque la motivazione, evidenziato il tenore delle numerose conversazioni intercorse ed i riscontri contenuti nell'esito degli accertamenti e dei sopralluoghi della polizia giudiziaria, è immune da vizi. Reati sub B) e D) Anche in relazione a tali fatti la motivazione del provvedimento impugnato, così come strutturata rispettivamente nelle pagine 21 e 30, non è censurabile.
1.3. Considerazioni analoghe valgono per il motivo relativo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione del provvedimento impugnato -nel quale vi è un espresso riferimento alla "professionalità criminale" del soggetto, che ha il possesso di armi "con le quali è solito portarsi in luoghi pubblici, utilizzandole senza preoccuparsi minimamente delle possibili conseguenze" - è sicuramente adeguata e coerente con gli elementi nel corso delle indagini che delineano un quadro complessivo di "estrema pericolosità". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si 9 ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelle