Art. 16.
Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione".
Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione".