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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4642/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI Parte_1 C.F._1
GIULIA
e
RA DO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) La casa familiare viene assegnata con tutto l'arredo e corredo al Sig. he Pt_1
continuerà ad abitarla con il figlio . I mobili rimarranno nella casa coniugale e Per_1
nella proprietà del signor Parte_1
Il Sig. continuerà a vivere nella casa familiare, sita in SOLIERA (MO), via Parte_1
PO n19 con il figlio che coabiterà con il padre;
Per_2
3) Il figlio è maggiorenne ed ha appena iniziato il suo percorso lavorativo. Il Per_1
padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio, sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente.
4) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si obbligano a quanto segue:
a- i obbliga ad acquistare la quota parte del 50% della casa familiare Parte_1
intestata alla moglie per la somma di €.60.000,00= (sessantamila) di cui €.57.500,00=
(cinquantasettemilacinquecento/00=) già pagati, mediante bonifico sul conto intestato alla stessa €.2.500,00= (diemilacinquecento//00=) alla sottoscrizione del rogito;
b- RA DO si obbliga a trasferire al Sig. entro 15 giorni dal deposito Parte_1
della sentenza di divorzio, avanti notaio scelto dal medesimo Sig. la Pt_1
quota parte del 50% di proprietà dell'abitazione familiare sita in Soliera (MO), Via Po n.19, divenendone il medesimo unico proprietario così descritta all'NCEU del Comune di
Soliera:
- appartamento posto al piano secondo, composto di pranzo-soggiorno con balcone, angolo cottura, disimpegno, due camere da letto e bagno, a confine con vano scala comune, area cortiliva comune a sbalzo su due lati,
- locale ad uso soffitta posto al piano quarto o sottotetto, a confine con corridoio comune,
- locale ad uso autorimessa posto al piano terra, a confine con area cortiliva comune, il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Soliera (MO), al foglio 36,
- Mapp. 336 sub. 15 in via Po n. 19 Piano 2-4 Cat. A/2 Cl. 3 – Vani 5 R.C.L.
850.000 (438,99),
- Mapp. 336 sub. 10 in Via Po n. 19 Piano T Cat. C/6 Cl. 7 Mq. 16, R.C.L. 94.400
(48,75).
Nella cessione sarà compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni per legge, titolo e destinazione ai sensi dell'art. 1117 codice civile, tali risultanti dall'elaborato planimetrico vigente, anche con particolare riferimento alle aree urbane pertinenziali comuni anche ad altri fabbricati di cui al rogito di provenienza atto di compravendita stipulato a ministero del Notaio Dott. in data 17/07/2000, Persona_3
registrato a RP il 24/07/2000, trascritto a Modena il 24/07/2000, n. 17401/11606
particolare, cui si fa espresso rinvio anche per l'individuazione delle quote millesimali di spettanza della citata unità.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno sostenute totalmente da . Parte_1
Il trasferimento immobiliare sopra elencato costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di separazione, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo) previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e confermate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014; d- il conto corrente cointestato agli stessi, aperto presso Credem Agenzia di Soliera (MO)
n. 2149, rimarrà in carico esclusivamente al Sig. che si accollerà integralmente il Pt_1
fido passivo che sarà restituito interamente dal signor , il quale si farà Parte_1
carico del pagamento di tutte le spese per la chiusura del conto corrente, mentre la sig.ra OB ha già restituito il bancomat in suo possesso La stessa provvederà entro
15 giorni dal deposito del ricorso a firmare tutti i documenti necessari alla chiusura del conto;
5) La signora RA DO lascerà la casa coniugale entro e non oltre 4 mesi dalla data del 10/02/2025 e si impegna a trovare un appartamento ove trasferirsi, da condurre in locazione e il contratto di locazione sarà intestato ad , il quale Parte_1
verserà direttamente i canoni di locazione in favore del locatore per 6 mensilità, con un rateo mensile massimo di € 600,00, escluse le utenze, i rifiuti e le spese condominiali ove esistenti, ed anche il deposito cauzionale che rimarranno a carico della Sig.ra
DO. Successivamente, il contratto di locazione dovrà essere intestato alla signora RA DO, la quale provvederà a versare direttamente i ratei di locazione;
il deposito cauzionale versato dal signor verrà allo stesso restituito dal Pt_1
locatore e dovrà essere ricostituito a spese della sig.ra OB. Le utenze, i rifiuti e le spese condominiali se esistenti dell'immobile presso il quale abiterà la signora RA
DO saranno interamente a carico di quest'ultima.
6) Con l'esatto adempimento dei presenti patti:
- i ricorrenti dichiarano di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e di aver diviso ogni bene comune e di aver regolato ogni reciproco rapporto economico / patrimoniale tra loro.
Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra concordati.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e RA DO, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12/06/1970 e RA DO nata in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996 , atto n.17, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale