Art. 20. Consigli di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva e' composto a norma dell' articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 . Ne sono altresi' componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.
Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all' articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 , e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.
Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria e' composto a norma dell' articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 . Ne fa altresi' parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.
I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non piu' di due volte.
Per la validita' delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta: a parita' di voti prevale quello del presidente.
Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva e' composto a norma dell' articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 . Ne sono altresi' componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.
Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all' articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 , e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.
Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria e' composto a norma dell' articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 . Ne fa altresi' parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.
I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non piu' di due volte.
Per la validita' delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta: a parita' di voti prevale quello del presidente.