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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1495/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM060302820 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2119/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'Avviso di Accertamento n. TVM060302820/2024 notificato il 31.03.2025, avente ad oggetto una pretesa impositiva per l'annualità 2018 di € 7.616,30, di cui imposte per € 3.213,00.
Precisa che l'Avviso di accertamento impugnato contesta la mancanza di documentazione idonea a giustificare cessioni intracomunitarie effettuate nel 2018 per € 10.454,90 di scarpe da scena fornite a due clienti esteri “Associazione_1 di Vienna e “Associazione_2” di Helsinki, ritenute assoggettabili ad IVA anche in ragione di una asserita assenza dal registro Vies di tali committenti, accertando quindi un omesso versamento di IVA per € 2.300,00. L'Ufficio ha anche contestato un omesso versamento
IVA di € 913,00 sostenendo che la ditta non avrebbe effettuato sufficienti Cessioni intracomunitarie negli anni pregressi, idonee a comprovare un plafond entro i limiti dei € 15.000,00. Complessivamente è stata, quindi, accertata una maggiore imposta IVA di € 3.213,00, oltre a sanzioni per € 3.614,63 ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1. onere della prova non assolto;
2. sull'iscrizione nel sistema vies;
3. sul vizio di motivazione;
4. omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
5. nullità dell'avviso di accertamento per carenza e difetto di sottoscrizione;
6. inesistenza dell'avviso di accertamento poiché privo di firma;
7. illegittima irrogazione delle sanzioni.
Concludeva nel merito: accogliere tutti i motivi di ricorso e per l'effetto dichiarare inesistente e/o illegittimo e/o infondato l'Avviso di Accertamento impugnato;
- in subordine: rideterminare la pretesa Erariale, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, nella misura che si riterrà di giustizia e più opportuna.
Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento dei diritti e degli onorari.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contesta il ricorso. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della parte alla rifusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ufficio ha provveduto a notificare regolarmente lo schema d'atto, dando avvio al contraddittorio preventivo. Tuttavia, il contribuente non ha presentato alcuna risposta né ha prodotto documentazione entro il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Tale circostanza assume rilievo in quanto la mancata partecipazione del contribuente alla fase procedimentale impedisce di arricchire il contraddittorio con elementi utili alla valutazione dei fatti contestati.
In merito alla formazione del plafond per le cessioni intracomunitarie effettuate nel 2017, la Corte sottolinea che l'onere di dimostrare la realtà delle operazioni ricade sul contribuente. Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha presentato alcuna documentazione attestante l'effettività delle cessioni intracomunitarie: mancano CMR, DDT, prove di trasporto, pagamenti e corrispondenza commerciale. In assenza di tali elementi probatori, l'Ufficio ha agito correttamente nel disconoscere la legittimità del plafond e nel recuperare l'IVA sugli acquisti effettuati in sospensione.
Per quanto concerne le cessioni intracomunitarie del 2018, si osserva che, secondo la Corte di Giustizia
UE, la mancata iscrizione al sistema VIES dei clienti esteri non è di per sé sufficiente a negare la non imponibilità delle operazioni. Tuttavia, affinché tali operazioni siano considerate non imponibili ai fini IVA, il contribuente deve fornire la prova dell'uscita dei beni dal territorio nazionale. Nel caso di specie, non è stata presentata prova documentale delle spedizioni verso i clienti esteri, come richiesto dalla normativa.
Il rilievo relativo al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento risulta infondato. L'avviso notificato contiene la descrizione dettagliata dei fatti, l'indicazione delle disposizioni normative violate, la quantificazione dell'imposta dovuta e il richiamo allo schema d'atto notificato. Pertanto, la motivazione appare sufficiente e conforme agli articoli 42 del DPR 600/1973 e 7 della Legge 212/2000.
Non è fondato nemmeno il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti endoprocedimentali. Gli atti richiamati risultano essere stati conosciuti dal contribuente, in quanto lo schema d'atto è stato notificato, e non sono essenziali ai fini della comprensione della pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio. La Corte ritiene infondato anche il rilievo relativo alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'atto risulta essere stato firmato digitalmente dal funzionario competente;
tale modalità di sottoscrizione soddisfa il requisito previsto dall'articolo 42 del DPR 600/1973.
Infine, il rilievo sulle sanzioni applicate è privo di fondamento. Le sanzioni sono state irrogate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 e risultano correttamente applicate, proporzionate e coerenti con la natura delle violazioni contestate.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese vengono compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1495/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM060302820 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2119/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'Avviso di Accertamento n. TVM060302820/2024 notificato il 31.03.2025, avente ad oggetto una pretesa impositiva per l'annualità 2018 di € 7.616,30, di cui imposte per € 3.213,00.
Precisa che l'Avviso di accertamento impugnato contesta la mancanza di documentazione idonea a giustificare cessioni intracomunitarie effettuate nel 2018 per € 10.454,90 di scarpe da scena fornite a due clienti esteri “Associazione_1 di Vienna e “Associazione_2” di Helsinki, ritenute assoggettabili ad IVA anche in ragione di una asserita assenza dal registro Vies di tali committenti, accertando quindi un omesso versamento di IVA per € 2.300,00. L'Ufficio ha anche contestato un omesso versamento
IVA di € 913,00 sostenendo che la ditta non avrebbe effettuato sufficienti Cessioni intracomunitarie negli anni pregressi, idonee a comprovare un plafond entro i limiti dei € 15.000,00. Complessivamente è stata, quindi, accertata una maggiore imposta IVA di € 3.213,00, oltre a sanzioni per € 3.614,63 ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1. onere della prova non assolto;
2. sull'iscrizione nel sistema vies;
3. sul vizio di motivazione;
4. omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
5. nullità dell'avviso di accertamento per carenza e difetto di sottoscrizione;
6. inesistenza dell'avviso di accertamento poiché privo di firma;
7. illegittima irrogazione delle sanzioni.
Concludeva nel merito: accogliere tutti i motivi di ricorso e per l'effetto dichiarare inesistente e/o illegittimo e/o infondato l'Avviso di Accertamento impugnato;
- in subordine: rideterminare la pretesa Erariale, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, nella misura che si riterrà di giustizia e più opportuna.
Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento dei diritti e degli onorari.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contesta il ricorso. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della parte alla rifusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ufficio ha provveduto a notificare regolarmente lo schema d'atto, dando avvio al contraddittorio preventivo. Tuttavia, il contribuente non ha presentato alcuna risposta né ha prodotto documentazione entro il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Tale circostanza assume rilievo in quanto la mancata partecipazione del contribuente alla fase procedimentale impedisce di arricchire il contraddittorio con elementi utili alla valutazione dei fatti contestati.
In merito alla formazione del plafond per le cessioni intracomunitarie effettuate nel 2017, la Corte sottolinea che l'onere di dimostrare la realtà delle operazioni ricade sul contribuente. Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha presentato alcuna documentazione attestante l'effettività delle cessioni intracomunitarie: mancano CMR, DDT, prove di trasporto, pagamenti e corrispondenza commerciale. In assenza di tali elementi probatori, l'Ufficio ha agito correttamente nel disconoscere la legittimità del plafond e nel recuperare l'IVA sugli acquisti effettuati in sospensione.
Per quanto concerne le cessioni intracomunitarie del 2018, si osserva che, secondo la Corte di Giustizia
UE, la mancata iscrizione al sistema VIES dei clienti esteri non è di per sé sufficiente a negare la non imponibilità delle operazioni. Tuttavia, affinché tali operazioni siano considerate non imponibili ai fini IVA, il contribuente deve fornire la prova dell'uscita dei beni dal territorio nazionale. Nel caso di specie, non è stata presentata prova documentale delle spedizioni verso i clienti esteri, come richiesto dalla normativa.
Il rilievo relativo al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento risulta infondato. L'avviso notificato contiene la descrizione dettagliata dei fatti, l'indicazione delle disposizioni normative violate, la quantificazione dell'imposta dovuta e il richiamo allo schema d'atto notificato. Pertanto, la motivazione appare sufficiente e conforme agli articoli 42 del DPR 600/1973 e 7 della Legge 212/2000.
Non è fondato nemmeno il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti endoprocedimentali. Gli atti richiamati risultano essere stati conosciuti dal contribuente, in quanto lo schema d'atto è stato notificato, e non sono essenziali ai fini della comprensione della pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio. La Corte ritiene infondato anche il rilievo relativo alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'atto risulta essere stato firmato digitalmente dal funzionario competente;
tale modalità di sottoscrizione soddisfa il requisito previsto dall'articolo 42 del DPR 600/1973.
Infine, il rilievo sulle sanzioni applicate è privo di fondamento. Le sanzioni sono state irrogate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 e risultano correttamente applicate, proporzionate e coerenti con la natura delle violazioni contestate.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese vengono compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis