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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 655/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n° 655/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Via Nicolò Tommaseo N.84 47921 RIMINI con il patrocinio degli avv.ti DELUCCA GIOVANNI e
AN UI MONTI, con domicilio eletto presso i difensori in Bologna, Via Massimo D'Azeglio
n. 39; PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE
nei confronti di c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2
IG UD N.62 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI MONICA, con domicilio eletto presso il difensore in Corso D'augusto 14 47037 RIMINI;
RESISTENTE
e
nata a [...], il [...], (c.f. ) residente in CP_2 C.F._3
CO (RN), P.zza F.lli Cervi n,10 e nata in [...], il [...] Controparte_3
(f.c. residente in [...], entrambe C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Sabrina Barbieri, con domicilio eletto presso il difensore in Via Flaminia
n. 185/B Rimini, PEC Email_3
INTERVENUTE
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 settembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02/05/1962, contraevano matrimonio concordatario in data 10/10/1982 a RIMINI, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1982, n. 376, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie: (1990), (1994) e (2000). CP_2 Per_1 CP_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29/1/2008.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale in capo alla moglie, nonché disporsi la contribuzione diretta in favore delle figlie e fino alla loro indipendenza CP_2 CP_3 economica in concorso con la madre per l'importo di € 250 ciascuna.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio e rimettendosi a giustizia circa l'assegnazione della casa coniugale e l'individuazione di una somma da versare alle figlie per il loro mantenimento, ma chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al rimborso pro quota delle spese ordinarie anticipate nell'interesse della secondogenita e Per_1 straordinarie anticipate nell'interesse delle figlie e nonché delle spese sostenute per CP_2 CP_3
l'immobile in sua assegnazione, in comproprietà con il ricorrente.
Intervenivano volontariamente le figlie e domandando che venisse riconosciuto il CP_2 CP_3 loro diritto a percepire un contributo al mantenimento dai propri genitori (di € 250,00 ciascuna a carico del padre e di € 150,00 ciascuna a carico della madre), oltre alle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 16/5/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
In via provvisoria e urgente, venuto meno il presupposto della collocazione delle figlie presso la madre, veniva disposta la revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie e, dal punto di vista economico, veniva disposta la contribuzione diretta al mantenimento di e nella CP_2 CP_3 misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della madre, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie relative alle figlie al 50% fra entrambi i genitori. Infine, veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 20/9/2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, la resistente non si opponeva e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2 Pronunziata sentenza parziale n° 864/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa proseguiva unicamente per la decisione in ordine all'ammontare del contributo dei genitori al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non CP_2 CP_3 economicamente autosufficienti, e alle domande riconvenzionali proposte da parte resistente.
Con ordinanza di pari data la causa era rimessa al giudice istruttore con l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Il pubblico ministero interveniva in data 14/09/2023 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000
n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
* * * * *
1. Così riassunto lo svolgimento del processo e venendo al merito, il Collegio ritiene di dover confermare la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale sita in Via S. UD n. 62 (RN) alla resistente.
Per comune rappresentazione delle parti costituite, infatti, le figlie e non risultano CP_2 CP_3 più stabilmente collocate presso la madre. In particolare, ha trasferito la propria CP_2 residenza in Via F.lli Cervi n. 10, CO (RN) (certificato di residenza del 2/2/2023, doc.4 fascicolo di parte ricorrente), mentre ha costituito nuovo nucleo familiare con il compagno ed il CP_3 figlio, trasferendo la propria residenza in Via Santa Margherita Ligure n. 29 int. 1 (RN) (certificato di residenza del 2/2/2023, doc.6 fascicolo di parte ricorrente). Cosicché, reciso il collegamento stabile delle figlie con l'abitazione familiare, è venuto meno il presupposto di diritto per l'assegnazione del bene al genitore (non più) collocatario della prole.
2. In punto di mantenimento delle figlie e maggiorenni non economicamente CP_2 CP_3 autosufficienti, entrambi i genitori convengono circa la necessità di prevedere una contribuzione mensile diretta in loro favore.
Rispetto al quantum le parti, in atti conclusivi, dichiarano di rimettersi a giustizia;
le figlie, per parte loro, chiedono un contributo mensile di € 400,00 per ciascuna da disporsi (come in ordinanza presidenziale del 16/05/23) nella misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della
3 madre, oltre alle spese straordinarie mediche di e mediche e universitarie di nella CP_2 CP_3 misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Sul piano normativo giova ricordare che il dovere di mantenimento del figlio, oltre il raggiungimento della maggiore età, è sancito dall'art. 30 comma 1, Cost. e dagli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c., che impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni della stessa e delle raggiunte capacità professionali, in proporzione alle rispettive sostanze. Secondo quanto previsto dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., inoltre, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, il tutto a garanzia del diritto del figlio maggiorenne di perseguire le proprie ambizioni personali e professionali.
Le scelte di vita operate dal figlio maggiorenne devono, tuttavia, confrontarsi con la necessità che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si protragga sine die poiché, raggiunta la maggiore età, si presume la idoneità a procurarsi un reddito, superabile solo con la prova della persistenza di quelle condizioni che giustificano il diritto del figlio al mantenimento ulteriore. Tale prova diviene più gravosa con l'aumentare dell'età del figlio “adulto”, per il quale il mancato raggiungimento della autosufficienza economica può trovare conforto, sinteticamente, nella condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
nella prosecuzione degli studi con fattivo impegno ed adeguati risultati in vista della realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;
nella dimostrazione che, trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, il figlio si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro e non lo abbia trovato (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17644).
L'assolvimento dell'onere della prova è a carico del beneficiario, tenuto a dimostrare la incolpevole mancanza di indipendenza economica (v. Cass. Civ. 3017/2024:
“In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari dedizione, operato nella ricerca di un lavoro”).
Nel caso di specie, incontroverso l'an del mantenimento delle due figlie adulte, occorre dunque determinare esclusivamente il quantum del predetto contributo, in ragione della capacità economico reddituale delle parti e delle specifiche esigenze di ciascuna figlia beneficiaria.
pensionato, ha documentato un reddito annuale netto di € 20.019 (730/23), di € 21.267 Parte_1
(730/24) e di € 21.909 (730/25). Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente è comproprietario al
4 50% della casa ex coniugale e vive in un appartamento facente parte di immobile (di complessive tre unità abitative) del quale è comproprietario.
, dipendente a tempo indeterminato, ha documentato un reddito annuale netto di € CP_1
25.289 (730/23), di € 26.205 (730/24) e di € 25.740 (730/25). Dal punto di vista patrimoniale, la resistente è comproprietaria al 50% dell'abitazione di Via IG UD n. 62 int. 1 di cui era assegnataria e, nel corso dell'anno 2025, ha beneficiato dei proventi derivanti dalla vendita (per il complessivo importo di € 240.000) di un bene immobile pervenutole per successione, in comproprietà con i due fratelli.
Può dunque concludersi per una condizione di parità economica fra le parti, seppure per poste non omogenee. L'apprezzamento del lieve vantaggio della , in termini di capacità economico- CP_1 reddituale trova, difatti, corrispondenza nella maggiore capacità patrimoniale del Pt_1
Avuto riguardo alle due figlie, si osserva che (di anni 35), non più convivente con la madre, è CP_2 portatrice di handicap in situazione di gravità, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% non più revisionabile, e percepisce una pensione di entità non dichiarata o documentata ma, a suo dire, insufficiente a garantirle l'indipendenza economica. PE (di anni 25), ad oggi convivente con il compagno e il figlio (nato in CP_3 Controparte_4 data 11/09/2022), è neolaureata in lingue orientali ed è in attesa di trovare un'occupazione lavorativa.
Tanto accertato, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per confermare quanto disposto in sede presidenziale a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia primogenita che, per CP_2 quanto adulta e già affrancatasi dal contesto abitativo familiare, ha dimostrato di necessitare di sostegno anche economico da parte dei familiari, poiché gravata da una condizione di salute che la rende sostanzialmente inidonea al reddito.
Il contributo diretto di € 400,00 mensili si conferma ripartito, nella misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della madre che, non più assegnataria della casa coniugale, si presume nella imminente esigenza di provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, oppure di oneri locatizi per una nuova abitazione. Le spese mediche straordinarie relative alla figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Rispetto alla terzogenita laureatasi in corso di causa ed in attesa di occupazione, occorre CP_3 rilevare che questa ha costituito un nuovo nucleo familiare, cosicché la contribuzione al suo mantenimento trova conforto nella disponibilità dichiarata da entrambi i genitori, che hanno inteso favorire la figlia nel suo inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò detto, tenuto conto che la figlia ha terminato gli studi universitari, il Collegio ritiene congruo determinare, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto già versato in esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, un contributo diretto mensile in suo favore dell'importo omnicomprensivo di € 300,00 (€ 150,00 a carico di ciascun genitore), fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5 3. Sono infine tutte inammissibili le ulteriori domande formulate in via riconvenzionale dalla parte resistente, poiché relative a questioni che esulano dal thema decidendum del giudizio di divorzio, atteso che, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione/divorzio e le domande, quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito ordinario, non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vd. Cass. Civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/2014).
In proposito, non è condivisibile la tesi espressa dalla resistente, secondo cui tra le domande in questione vi sarebbe connessione qualificata in quanto “Il divorzio, infatti, può essere richiesto ed ottenuto se, ed in quanto, sia trascorso almeno un anno dal passaggio in giudicato della separazione
e la relativa domanda dipende dunque dal titolo, costituito dall'omologazione. Allo stesso modo, la domanda di pagamento di quanto anticipato per conto del coniuge in relazione al mantenimento Per_ ordinario (nel caso di ) e per le spese straordinarie (relative a tutte le figlie della coppia), dipende a sua volta dal medesimo titolo dedotto dal ricorrente: la condanna al pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie contenuta nell'omologa della separazione, come modificata nel frattempo”.
Le domande avanzate in via riconvenzionale nel presente giudizio, infatti, risultano connesse solo soggettivamente con quella posta in via principale, hanno ad oggetto diritti di credito in alcun modo dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dal ricorrente (la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolazione futura del mantenimento delle figlie) e sono soggette al rito ordinario di cognizione. Ben diversa è l'ipotesi di cumulo nello stesso giudizio della domanda di revoca/modifica dell'assegno divorzile con quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r., in qui tutte dipendenti dallo stesso titolo (il diritto del coniuge a percepire l'assegno).
Così, dunque, devono essere dichiarate inammissibili le domande di rimborso del mantenimento ordinario della figlia (illo tempore collocata presso il padre tenuto al suo mantenimento diretto), Per_1 nonché delle spese straordinarie per le figlie e CP_2 CP_3
A maggior ragione deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di “stabilire quanto di giustizia circa l'immobile di proprietà comune alle parti”, ovvero di condannare il ricorrente a rifondere pro- quota le spese straordinarie e ordinarie inerenti all'immobile in comproprietà o quant'altro per il medesimo titolo, trattandosi di questione squisitamente privatistica, che trova integrale regolamentazione nelle norme del Codice civile in materia di comunione.
4. La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ivi comprese le spese inerenti agli interventi di e entrambe CP_2 Parte_2 ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che con sentenza parziale n° 864/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da c.f. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e , c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
02/05/1962;
- revoca definitivamente l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- conferma il contributo al mantenimento di di € 400,00 mensili (di cui euro 250,00 CP_2
a carico del padre ed euro 150,00 a carico della madre ), rivalutabili Parte_1 CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche;
- dispone che e , con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1 CP_1 sentenza, versino direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo Controparte_3 mensile omnicomprensivo di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande formulate da parte resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n° 655/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Via Nicolò Tommaseo N.84 47921 RIMINI con il patrocinio degli avv.ti DELUCCA GIOVANNI e
AN UI MONTI, con domicilio eletto presso i difensori in Bologna, Via Massimo D'Azeglio
n. 39; PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE
nei confronti di c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2
IG UD N.62 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI MONICA, con domicilio eletto presso il difensore in Corso D'augusto 14 47037 RIMINI;
RESISTENTE
e
nata a [...], il [...], (c.f. ) residente in CP_2 C.F._3
CO (RN), P.zza F.lli Cervi n,10 e nata in [...], il [...] Controparte_3
(f.c. residente in [...], entrambe C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Sabrina Barbieri, con domicilio eletto presso il difensore in Via Flaminia
n. 185/B Rimini, PEC Email_3
INTERVENUTE
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 settembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02/05/1962, contraevano matrimonio concordatario in data 10/10/1982 a RIMINI, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1982, n. 376, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie: (1990), (1994) e (2000). CP_2 Per_1 CP_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29/1/2008.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale in capo alla moglie, nonché disporsi la contribuzione diretta in favore delle figlie e fino alla loro indipendenza CP_2 CP_3 economica in concorso con la madre per l'importo di € 250 ciascuna.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio e rimettendosi a giustizia circa l'assegnazione della casa coniugale e l'individuazione di una somma da versare alle figlie per il loro mantenimento, ma chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al rimborso pro quota delle spese ordinarie anticipate nell'interesse della secondogenita e Per_1 straordinarie anticipate nell'interesse delle figlie e nonché delle spese sostenute per CP_2 CP_3
l'immobile in sua assegnazione, in comproprietà con il ricorrente.
Intervenivano volontariamente le figlie e domandando che venisse riconosciuto il CP_2 CP_3 loro diritto a percepire un contributo al mantenimento dai propri genitori (di € 250,00 ciascuna a carico del padre e di € 150,00 ciascuna a carico della madre), oltre alle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 16/5/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
In via provvisoria e urgente, venuto meno il presupposto della collocazione delle figlie presso la madre, veniva disposta la revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie e, dal punto di vista economico, veniva disposta la contribuzione diretta al mantenimento di e nella CP_2 CP_3 misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della madre, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie relative alle figlie al 50% fra entrambi i genitori. Infine, veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 20/9/2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, la resistente non si opponeva e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2 Pronunziata sentenza parziale n° 864/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa proseguiva unicamente per la decisione in ordine all'ammontare del contributo dei genitori al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non CP_2 CP_3 economicamente autosufficienti, e alle domande riconvenzionali proposte da parte resistente.
Con ordinanza di pari data la causa era rimessa al giudice istruttore con l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Il pubblico ministero interveniva in data 14/09/2023 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000
n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
* * * * *
1. Così riassunto lo svolgimento del processo e venendo al merito, il Collegio ritiene di dover confermare la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale sita in Via S. UD n. 62 (RN) alla resistente.
Per comune rappresentazione delle parti costituite, infatti, le figlie e non risultano CP_2 CP_3 più stabilmente collocate presso la madre. In particolare, ha trasferito la propria CP_2 residenza in Via F.lli Cervi n. 10, CO (RN) (certificato di residenza del 2/2/2023, doc.4 fascicolo di parte ricorrente), mentre ha costituito nuovo nucleo familiare con il compagno ed il CP_3 figlio, trasferendo la propria residenza in Via Santa Margherita Ligure n. 29 int. 1 (RN) (certificato di residenza del 2/2/2023, doc.6 fascicolo di parte ricorrente). Cosicché, reciso il collegamento stabile delle figlie con l'abitazione familiare, è venuto meno il presupposto di diritto per l'assegnazione del bene al genitore (non più) collocatario della prole.
2. In punto di mantenimento delle figlie e maggiorenni non economicamente CP_2 CP_3 autosufficienti, entrambi i genitori convengono circa la necessità di prevedere una contribuzione mensile diretta in loro favore.
Rispetto al quantum le parti, in atti conclusivi, dichiarano di rimettersi a giustizia;
le figlie, per parte loro, chiedono un contributo mensile di € 400,00 per ciascuna da disporsi (come in ordinanza presidenziale del 16/05/23) nella misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della
3 madre, oltre alle spese straordinarie mediche di e mediche e universitarie di nella CP_2 CP_3 misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Sul piano normativo giova ricordare che il dovere di mantenimento del figlio, oltre il raggiungimento della maggiore età, è sancito dall'art. 30 comma 1, Cost. e dagli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c., che impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni della stessa e delle raggiunte capacità professionali, in proporzione alle rispettive sostanze. Secondo quanto previsto dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., inoltre, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, il tutto a garanzia del diritto del figlio maggiorenne di perseguire le proprie ambizioni personali e professionali.
Le scelte di vita operate dal figlio maggiorenne devono, tuttavia, confrontarsi con la necessità che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si protragga sine die poiché, raggiunta la maggiore età, si presume la idoneità a procurarsi un reddito, superabile solo con la prova della persistenza di quelle condizioni che giustificano il diritto del figlio al mantenimento ulteriore. Tale prova diviene più gravosa con l'aumentare dell'età del figlio “adulto”, per il quale il mancato raggiungimento della autosufficienza economica può trovare conforto, sinteticamente, nella condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
nella prosecuzione degli studi con fattivo impegno ed adeguati risultati in vista della realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;
nella dimostrazione che, trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, il figlio si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro e non lo abbia trovato (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17644).
L'assolvimento dell'onere della prova è a carico del beneficiario, tenuto a dimostrare la incolpevole mancanza di indipendenza economica (v. Cass. Civ. 3017/2024:
“In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari dedizione, operato nella ricerca di un lavoro”).
Nel caso di specie, incontroverso l'an del mantenimento delle due figlie adulte, occorre dunque determinare esclusivamente il quantum del predetto contributo, in ragione della capacità economico reddituale delle parti e delle specifiche esigenze di ciascuna figlia beneficiaria.
pensionato, ha documentato un reddito annuale netto di € 20.019 (730/23), di € 21.267 Parte_1
(730/24) e di € 21.909 (730/25). Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente è comproprietario al
4 50% della casa ex coniugale e vive in un appartamento facente parte di immobile (di complessive tre unità abitative) del quale è comproprietario.
, dipendente a tempo indeterminato, ha documentato un reddito annuale netto di € CP_1
25.289 (730/23), di € 26.205 (730/24) e di € 25.740 (730/25). Dal punto di vista patrimoniale, la resistente è comproprietaria al 50% dell'abitazione di Via IG UD n. 62 int. 1 di cui era assegnataria e, nel corso dell'anno 2025, ha beneficiato dei proventi derivanti dalla vendita (per il complessivo importo di € 240.000) di un bene immobile pervenutole per successione, in comproprietà con i due fratelli.
Può dunque concludersi per una condizione di parità economica fra le parti, seppure per poste non omogenee. L'apprezzamento del lieve vantaggio della , in termini di capacità economico- CP_1 reddituale trova, difatti, corrispondenza nella maggiore capacità patrimoniale del Pt_1
Avuto riguardo alle due figlie, si osserva che (di anni 35), non più convivente con la madre, è CP_2 portatrice di handicap in situazione di gravità, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% non più revisionabile, e percepisce una pensione di entità non dichiarata o documentata ma, a suo dire, insufficiente a garantirle l'indipendenza economica. PE (di anni 25), ad oggi convivente con il compagno e il figlio (nato in CP_3 Controparte_4 data 11/09/2022), è neolaureata in lingue orientali ed è in attesa di trovare un'occupazione lavorativa.
Tanto accertato, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per confermare quanto disposto in sede presidenziale a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia primogenita che, per CP_2 quanto adulta e già affrancatasi dal contesto abitativo familiare, ha dimostrato di necessitare di sostegno anche economico da parte dei familiari, poiché gravata da una condizione di salute che la rende sostanzialmente inidonea al reddito.
Il contributo diretto di € 400,00 mensili si conferma ripartito, nella misura di € 250,00 a carico del padre e di € 150,00 a carico della madre che, non più assegnataria della casa coniugale, si presume nella imminente esigenza di provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, oppure di oneri locatizi per una nuova abitazione. Le spese mediche straordinarie relative alla figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Rispetto alla terzogenita laureatasi in corso di causa ed in attesa di occupazione, occorre CP_3 rilevare che questa ha costituito un nuovo nucleo familiare, cosicché la contribuzione al suo mantenimento trova conforto nella disponibilità dichiarata da entrambi i genitori, che hanno inteso favorire la figlia nel suo inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò detto, tenuto conto che la figlia ha terminato gli studi universitari, il Collegio ritiene congruo determinare, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto già versato in esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, un contributo diretto mensile in suo favore dell'importo omnicomprensivo di € 300,00 (€ 150,00 a carico di ciascun genitore), fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5 3. Sono infine tutte inammissibili le ulteriori domande formulate in via riconvenzionale dalla parte resistente, poiché relative a questioni che esulano dal thema decidendum del giudizio di divorzio, atteso che, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione/divorzio e le domande, quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito ordinario, non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vd. Cass. Civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/2014).
In proposito, non è condivisibile la tesi espressa dalla resistente, secondo cui tra le domande in questione vi sarebbe connessione qualificata in quanto “Il divorzio, infatti, può essere richiesto ed ottenuto se, ed in quanto, sia trascorso almeno un anno dal passaggio in giudicato della separazione
e la relativa domanda dipende dunque dal titolo, costituito dall'omologazione. Allo stesso modo, la domanda di pagamento di quanto anticipato per conto del coniuge in relazione al mantenimento Per_ ordinario (nel caso di ) e per le spese straordinarie (relative a tutte le figlie della coppia), dipende a sua volta dal medesimo titolo dedotto dal ricorrente: la condanna al pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie contenuta nell'omologa della separazione, come modificata nel frattempo”.
Le domande avanzate in via riconvenzionale nel presente giudizio, infatti, risultano connesse solo soggettivamente con quella posta in via principale, hanno ad oggetto diritti di credito in alcun modo dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dal ricorrente (la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolazione futura del mantenimento delle figlie) e sono soggette al rito ordinario di cognizione. Ben diversa è l'ipotesi di cumulo nello stesso giudizio della domanda di revoca/modifica dell'assegno divorzile con quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r., in qui tutte dipendenti dallo stesso titolo (il diritto del coniuge a percepire l'assegno).
Così, dunque, devono essere dichiarate inammissibili le domande di rimborso del mantenimento ordinario della figlia (illo tempore collocata presso il padre tenuto al suo mantenimento diretto), Per_1 nonché delle spese straordinarie per le figlie e CP_2 CP_3
A maggior ragione deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di “stabilire quanto di giustizia circa l'immobile di proprietà comune alle parti”, ovvero di condannare il ricorrente a rifondere pro- quota le spese straordinarie e ordinarie inerenti all'immobile in comproprietà o quant'altro per il medesimo titolo, trattandosi di questione squisitamente privatistica, che trova integrale regolamentazione nelle norme del Codice civile in materia di comunione.
4. La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ivi comprese le spese inerenti agli interventi di e entrambe CP_2 Parte_2 ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che con sentenza parziale n° 864/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da c.f. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e , c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
02/05/1962;
- revoca definitivamente l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- conferma il contributo al mantenimento di di € 400,00 mensili (di cui euro 250,00 CP_2
a carico del padre ed euro 150,00 a carico della madre ), rivalutabili Parte_1 CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche;
- dispone che e , con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1 CP_1 sentenza, versino direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo Controparte_3 mensile omnicomprensivo di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande formulate da parte resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
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