Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ibrahim Khalil Diarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto di Torino, prot. nr. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata a favore del lavoratore straniero nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 1° aprile 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 6 maggio 2022 e depositato il successivo 6 giugno, è stato impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di emersione proposta a favore dello straniero -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’esito dell’udienza camerale del 6 luglio 2022 il Collegio ha respinto l’stanza cautelare del ricorrente.
3. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 è stata disposta un’istruttoria a carico dell’amministrazione procedente, perché il provvedimento impugnato menzionava per relationem un parere emesso dalla Questura, che non era però presente agli atti di causa.
4. Il 25 giugno 2025 il documento richiesto è stato depositato in giudizio e all’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Nel merito i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 268/1998 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché, a loro dire, il provvedimento impugnato si fonderebbe esclusivamente su un precedente penale dello straniero da regolarizzare, tra l’altro risalente al 2019.
6. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.l. n. 34 del 2020, « al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 ».
Il comma 8 prevede, poi, che « Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».
Il successivo comma 10 prevede, poi, che non siano ammessi alla procedura di emersione, tra l’altro, coloro « nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni » ovvero che « risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite» o che, comunque, «siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in presenza di reati ostativi non è necessario un'ulteriore valutazione sulla condotta complessiva del ricorrente, atteso che la legge ha prefissato una « una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit , oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza (ex multis T.A.R. Veneto, sez. III, 13 maggio 2024, n. 996).
Ebbene, nel caso di specie il Collego reputa che l’amministrazione procedente abbia correttamente esercitato il proprio potere, posto che dall’esame degli atti di causa è emerso che -OMISSIS- è stato oggetto di ben due sentenze di condanna definitive: una divenuta irrevocabile il -OMISSIS- (per il reato di lesioni personali) e l’altra, definitiva il -OMISSIS-, per induzione alla prostituzione, rapina e lesioni personali le quali giustificano ampiamente il rigetto dell’istanza di emersione.
7. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | FA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.