Ordinanza collegiale 2 aprile 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Angeletti, Emidio Premici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’interno in data 8.11.2023 e notificato in data 7.12.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il d.m. 8 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, in data 21 dicembre 2022.
A fondamento del diniego, il Ministero dell’Interno ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, è emersa elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica, circostanza quest’ultima ritenuta ostativa alla concessione dello status civitatis .
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente insorge con il presente gravame deducendo i vizi di:
1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE APPARENTE.
DIFETTO, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.
A) Difetto di istruttoria e motivazione apparente
B) Difetto assoluto, illogicità, contraddittorietà, illegittimità e irragionevolezza della motivazione. Travisamento dei fatti
C) Eccesso di potere nell’avere emesso il provvedimento di diniego in assenza della indicazione specifica degli elementi ostativi e quindi per genericità dei medesimi
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990. Violazione dei limiti all’uso di poteri discrezionali. Violazione del principio di legalità, di difesa, violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
In ragione degli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n 6395/2024, la p.a. ha depositato la documentazione con le informative coperte da riservatezza, sottese all’avversato diniego.
Con ordinanza n. 5669/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
Approssimandosi l’udienza di trattazione del merito, parte ricorrente ha versato in atti documenti, una memoria difensiva, in cui, contestando ciascuno degli addebiti emersi dalla relazione riservata depositata dalla p.a., ha chiesto, a conforto della propria posizione, l’ammissione di prova testimoniale, nonché una memoria di replica, in cui, rifacendosi ai propri precedenti scritti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte sul rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
All’esito dell’istruttoria disposta da questo TAR con ordinanza n. 13108/2025 l’amministrazione con l’informativa depositata in giudizio (e corredata dalle opportune modalità di riservatezza) ha reso noto che lo straniero:
- si è formato all’interno di un movimento politico-religioso del Paese di origine, attestata su posizioni radicali e fondamentalistiche
- ha fatto parte in passato del circuito relazionale di matrice religiosa di un connazionale, che è stato oggetto di provvedimento di espulsione per ordine pubblico e sicurezza eseguito alla fine del 2019;
- avrebbe agevolato la permanenza sul territorio nazionale di cittadini stranieri ai quali avrebbe rilasciato falsi attestati di assunzione;
- è emerso all’attenzione per la sua rigidità nei confronti della coniuge alla quale ha imposto sia il burka che l’hijab.
Orbene, il Collegio, ritiene che sia possibile giungere ad escludere la fondatezza delle doglianze dedotte con i motivi di ricorso – suscettibili, attesa la loro stretta interconnessione, di trattazione congiunta - avverso la determinazione del Ministero dell’Interno che, sulla base della informativa proveniente da organi di sicurezza, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
L’operato della p.a. deve essere, invero, scrutinato alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di “concessione” della cittadinanza – che in realtà ha natura di ammissione di un nuovo elemento nella Comunità politica nazionale - consistendo nell’attribuzione dei cd. diritti politici nonché alla luce delle conseguenze che ne potrebbero derivare: “ se non si può escludere, con sicurezza, un pericolo per la Repubblica, è giustificato il rifiuto di attribuirgli i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese – mediante l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento e l’assunzione di cariche ed impieghi pubblici – sia all’interno sia nei rapporti internazionali che sono suscettibili di favorire la diffusione di determinati indirizzi antistatuali ed antioccidentali oppure agevolare attività o persone connessi con quelle organizzazioni (oltre che, ovviamente, agevolare lo svolgimento diretto da parte dell’interessato di attività che possano, direttamente o indirettamente, comportare tale rischio) ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024; in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10200 e 10229/2023).
Pertanto, come questo Tribunale ha già affermato, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l' iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 13319/2023, 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018). In particolare, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia ha chiarito che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024). In sostanza, data la natura delle informazioni in parola, “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (Vedi, tra tante, di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In tale prospettiva, considerate le caratteristiche di delicatezza e riservatezza della documentazione istruttoria e dell’esigenza di tutela soprarichiamata, nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver motivato il provvedimento facendo richiamo alla relazione dei servizi segreti, senza riportarne il contenuto direttamente nel corpo dell’atto, costituendo il rinvio a tale informativa, un’adeguata forma di motivazione per relationem del diniego di naturalizzazione. In tale prospettiva è stato evidenziato che “ una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire (…) un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ” (Cons. Stato, sez. III, n. 2102/2019; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022). A fortiori , non può essere invocata una lesione del diritto di difesa né delle prerogative partecipative nell’ambito del procedimento amministrativo concessorio proprio “ in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998 ” (Tar Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019), dovendosi altresì ritenere “ che, qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo ” (Tar Lazio, Sezione II quater, n. 4271/2013), come ribadito anche di recente da questa Sezione (vedi, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti, Tar Lazio, sez. V bis, n. 14320/2022), allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 11387/2022).
Quanto poi all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023 citata: “ La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
In questa prospettiva, deve essere altresì respinta la richiesta di ammissione della prova testimoniale, che risulterebbe irrilevante al cospetto di elementi ostativi emersi nell’ambito, non dell’ordinaria attività di pubblica sicurezza, ma dell’attività info-investigativa e di intelligence svolta dai servizi segreti, che, istituzionalmente finalizzata alla prevenzione di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Nelle contrapposte versioni, tra quella del ricorrente, che contesta gli addebiti in argomento, e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, in ragione di indagini in corso, hanno ravvisato un rischio per la sicurezza della Repubblica, non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/2022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. Stato, Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Si consideri, altresì, che l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone infatti che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; in senso conforme Cons. Stato, sez. III n. 8133 del 17 dicembre 2020 e n. 5679 del 2 agosto 2021: “ Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ”).
La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche il rischio di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado l’asserita assenza di pericolosità dell’interessata.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’interno, che si è determinato allo stato degli atti, basandosi sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), senza esternare maggiori dettagli per le descritte ragioni di opportunità.
In proposito, alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza ha precisato che “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato ” [cfr. Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084; Tar Lazio, n. 1957/2024 citata: “ In ogni caso va riconosciuto che tali valutazioni sono inevitabilmente caratterizzate da un estremo grado di incertezza e, proprio per tale motivo, per la loro natura e finalità, nonché per le conseguenze che discendono in caso di inadeguato apprezzamento, sono interamente riservate all’Autorità competente, che è legittimata democraticamente ad assumere le decisioni finali e che risponde, anche politicamente, nei confronti della generalità dei consociati, dei propri errori (come avvertito sin dalla dottrina più risalente, in tali casi, ‘la bilancia del giudice non può pesare più della spada dell’amministrazione’, non essendovi alcuna ragione per ‘ privilegiare l’errore del giudice rispetto a quello dell’amministrazione ’)” ].
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11536/2022; n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019).
Il IC amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; Tar Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
La classificazione “riservata” degli atti in questione comporta infatti che gli stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, aggiornato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2022, siano sottratti all'accesso in quanto rientranti nella categoria dei documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Il regime giuridico degli atti “classificati” è dettato dall'art. 42, comma 8, della legge n.124/2007, a norma del quale, qualora l'Autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'Autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Sulla questione l’orientamento della giurisprudenza è consolidato, espresso anche da questa Sezione da ultimo con sentenza del 2 novembre 2022, n. 14230 e ribadito dal Consiglio di Stato, sezione III, da ultimo, con la sentenza del 12 giugno 2023, n. 5753.
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, a seguito dell’accesso alla relazione riservata depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordine del giudice, come già riferito, sono emersi plurimi elementi di criticità che hanno spinto condivisibilmente a ravvisare gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza nazionale, anche in assenza di pendenze penali, visto il grave rischio per l’integrità della Repubblica e tenuto conto che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose ( ex plurimis, Tar Lazio, Sez. V-bis, nn. 4006/2024; 1942/2023; 17439/2023) con il rischio di ripercussioni, nel caso di specie, anche nei rapporti internazionali.
Il Collegio ritiene dunque che, in conclusione, il provvedimento risulti immune dai vizi dedotti da parte ricorrente, in quanto sorretto da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale e che, pertanto, il ricorso debba essere conclusivamente respinto, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL TT, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
IE IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IC | FL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.