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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2432/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*Con ricorso notificato in data 10.5.2025 alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, indi depositato in data 12.5.2025, l'Avv. Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, cod. fisc.: CF_Ricorrente_1, impugnava l' avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificatogli in data 13.2.2025 ( rispetto al quale aveva presentato anche istanza di accertamento con adesione), con il quale,in relazione all' anno di imposta
2018, veniva accertato un maggior reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ,ai fini Irpef ed addizionali connesse, di € 281.224,00, nonché un maggior volume d'affari ai fini Iva. L'accertamento del maggior reddito traeva origine dalla certificazione unica rilasciata da NC_1 PA per somme che non risultavano dichiarate né assoggettate a tassazione nell'anno oggetto di certificazione.
Deduceva in punto di fatto il ricorrente che:
-a seguito di invito ad esibire la documentazione contabile relativamente all'anno d'imposta 2018,in data
26/07/2024 veniva avviata la procedura prevista dall'art.
6-bis, L. 212/2000 e veniva notificato un primo
“Schema d'atto n. TD3T210000195-2024” con una richiesta complessiva di euro 223.561 per maggiori imposte e sanzioni;
-in data 03/12/2024,ovvero quasi 3 mesi dopo le osservazioni e controdeduzioni e ben oltre i 60 gg. assegnati al contribuente per concludere la procedura di cui alla sopra citata norma, veniva notificato secondo “Schema d'atto n. TD3Q1PF01675- 2024”, recante questa volta una richiesta complessiva di euro 398.799 per maggiori imposte e sanzioni;
-dopo le osservazioni formulate , in data 13/02/2025 veniva notificato ad esso ricorrente l'avviso d'accertamento impugnato, conforme al secondo schema d'atto; -in data 18/02/2025 veniva avviata la procedura di “accertamento con adesione”,che si concludeva con un verbale di mancato accordo.
Eccepiva quindi in diritto:-
1)La nullità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini e/o per evidente violazione del diritto di difesa.
Si doleva al riguardo del fatto che l'Ufficio impositore avesse basato l'accertamento sul secondo schema d'atto notificato in data 03/12/2024 ,in tal modo “auto-prorogandosi “ il termine accertativo di circa ulteriori cinque mesi, senza tener conto della procedura già aperta con la notifica del primo schema d'atto e dopo aver ricevuto e conosciuto le note difensive di esso contribuente.
2)L'inapplicabilità alla fattispecie concreta della procedura di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000 e la conseguente decadenza dell'Ufficio dal relativo potere accertativo in data 31/12/2024,trattandosi di accertamento ex art. 41-bis, dpr 600/73.
3)L'illegittimità dell'accertamento,che, in quanto fondato sulle norme di cui agli artt.39, comma 1, lettera c)
e comma 3 – nonchè 41-bis D.P.R. 600/1973, poteva avere ad oggetto solo l'imposta sui redditi e la carenza di motivazione laddove con esso veniva determinata, accertata e richiesta anche l'IVA disciplinata da normativa diversa rispetto a quella richiamata.
4) L'illegittimità dell'atto impugnato e la sua nullità o annullabilità per totale assenza di motivazione e per violazione dell'art. 6 bis quarto comma l.212/2000, non contenendo esso alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente. Deduceva ,peraltro, sul fatto che le scritture contabili, in assenza di accertamenti e/o procedure fiscali, non erano più, legittimamente, nella disponibilità di esso contribuente, essendo decaduti per gli anni di riferimento dei compensi poi riscossi ,tutti i termini di conservazione obbligatoria, sia ai fini fiscali che civilistici.
5) La totale assenza di motivazione, o la sua non adeguatezza e/o erroneità in ordine alla determinazione di un maggior reddito ( quello riveniente dalla Certificazione Unica (C.U.) n. 14533810387-0000521 del 28/03/2019), che, a dire di esso ricorrente, siccome riferito agli anni 2012/2013/2014/2015 ,era stato invece regolarmente contabilizzato, dichiarato e sottoposto a tassazione negli anni di emissione delle parcelle.
6) L'illegittimità dell'l'accertamento , per essere i calcoli posti a base dell'atto poco chiari, incomprensibili e/
o del tutto errati e non pertinenti alla documentazione prodotta
*Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 6.6.2025,l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
Con particolare riferimento alla eccepita decadenza, invocava sia il disposto dell'art. 67 primo comma d.l.
18/2020 ( con conseguente operatività della proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza al 31 dicembre
2024, sarebbero slittati al 26 marzo 2025), sia l'art.
6-bis comma 3 secondo periodo della L. 212/2000
( laddove è prevista la proroga del termine di decadenza al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio) ,od infine ,anche in via alternativa l'art. 5 comma 3- bis del DLgs. 218/97,operante in caso di presentazione della domanda di accertamento con adesione
( proroga automatica di 120 giorni). Contestava anche nel merito le avverse deduzioni e difese, anche con riferimento all'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed all'inadempimento degli oneri probatori da parte del ricorrente.
*In data 26 settembre 2025 parte ricorrente depositava memorie, con le quali sostanzialmente rinunciava ai primi due motivi di ricorso ed alla sollevata eccezione di decadenza ,insistendo solo nella eccezione di illegittimità del secondo “schema d'atto”, sul quale era stato fondato poi l'avviso di accertamento , per il fatto che non fosse stata conclusa la procedura iniziata con la notifica del primo schema d'atto. Deduceva poi ulteriormente sulla erroneità dei calcoli effettuati dall'Ufficio impositore, sia per aver assimilato i compensi professionali asseritamente non dichiarati a “ reddito professionale”, sia per aver calcolato le imposte su importi comprensivi di Iva. Ribadiva,infine, le ulteriori eccezioni formulate in ricorso.
*In data 31.10.2025 il ricorrente depositava proposta di conciliazione ,in ordine alle quale veniva concesso
, su richiesta delle parti, un termine per l'esame e la eventuale definizione
*In data 15.1.2026 la resistente Agenzia Entrate depositava memorie, con le quali, ritenendo non accoglibile la proposta conciliativa ,insisteva per il rigetto del ricorso;
mentre parte ricorrente depositava in data 20.1.26 brevi repliche, contestando, fra l'altro, la tardività delle memorie depositate dall'Ufficio.
*All'udienza di trattazione del 28 gennaio 2026 , all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* Va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza, connessa, nella prospettazione del ricorrente , ad una errata applicazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000,come modificato dal d.lgs. 219/2023.
Va osservato al riguardo che ,per un verso, non era precluso all'Ufficio impositore, dopo la comunicazione del primo schema d'atto ed il deposito delle controdeduzioni del ricorrente, rettificare le sue originarie valutazioni e comunicare un secondo schema d'atto, purchè ciò avvenisse ( come in effetti è stato) entro i termini di decadenza, prorogati come per legge ( termini che nella fattispecie , anche ove si considerasse il primo schema d'atto , sarebbero comunque scaduti in data 22.1.2025 ); per altro verso,che , ai sensi dell'art.67 primo comma d.l. 18/2020, detti termini erano da intendersi prorogati di 85 giorni al 26.3.2025: di qui la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 13.2.2025 e quindi la infondatezza della eccezione di parte ricorrente.
*Passando quindi all'esame del merito del ricorso ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, emerge in punto di fatto che : -nell'anno 2018 il ricorrente ebbe a percepire ,come risulta dalla certificazione unica resa dal soggetto erogatore, la complessiva somma di € 281.223,66 ,corrispostagli dal terzo pignorato UB NC s.p.a. nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi promossa dal medesimo contribuente dinanzi al
Tribunale di Catanzaro e che ha visto quale debitore esecutato la Regione Calabria;
-il titolo di tale erogazione risiedeva nei compensi professionali accreditati dall'Avv.Ricorrente_1 nei confronti della Regione Calabria, come accertati nei seguenti atti giudiziali :
1)-il decreto ingiuntivo emesso in data 15.6.2015 dal Tribunale civile di Catanzaro, recante ingiunzione alla
Regione Calabria di pagare in favore del predetto professionista la complessiva somma di € 251.656,00 oltre rimborso forfettario , Cap ed Iva nonché spese e competenze del procedimento monitorio;
tanto sulla base – si badi- non di fatture ma di parcelle recanti parere di congruità del Consiglio forense competente, emesse per compensi professionali maturati negli anni 2012-2013-2014 e 2015;
2) l'ordinanza/sentenza emessa in data 10.10.2017 dal Tribunale di Catanzaro ,che, a conclusione di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto all'Ricorrente_1 un minor credito di € 231.478,40, oltre rimborso forfettario , Cap ed Iva;
-in forza di tali titoli, era stato notificato alla Regione Calabria atto di precetto del 2.5.2018 e quindi atto di pignoramento presso terzi, notificato anche al terzo pignorato NC NC_2 PA ( poi UB NC PA).
Trattasi,quindi, di compensi professionali ,che,come risulta dall'atto di precetto, erano stati quantificati, detratto un acconto percepito ,in € 217.862,16, maggiorati di Cap 4% nella misura di € 8.714,48 e di Iva
22% nella misura di € 49.846,86, e quindi complessivamente in € 276.423,50; somma alla quale erano stati poi aggiunti i compensi per l'atto di precetto ,anch'essi maggiorati di Iva e Cap , nonché spese varie ed interessi.
E' evidente quindi che la NC UB PA ha corrisposto la complessiva somma di € 281.223,62, comprensiva di Cap ed Iva , senza operare ritenute, trattandosi per essa di obbligo di corresponsione di somme nella sua qualità di terzo pignorato e non già quale sostituto di imposta e destinatario delle prestazioni professionali a cui detti compensi si riferivano : di qui l'indicazione contenuta nella certificazione unica : “somme erogate non tassate”, dovendo poi essere il percettore a dichiararle fra i propri redditi e ad assoggettarle a tassazione.
Da quanto sopra esposto ,consegue che :
a)non risulta che la somma complessivamente erogata sia stata dichiarata dal contribuente nell'anno di percezione ( 2018) ed in ciò risiede la contestazione dell'Ufficio impositore;
sostenendo ,invece ,il ricorrente di avere dichiarato ed assoggettato a tassazione i singoli compensi negli anni di maturazione senza tuttavia di ciò fornire alcuna prova documentale;
b) non risulta ,infatti, che in relazione a tali compensi siano state emesse fatture , dal momento che il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto è stato emesso sulla base di parcelle/ notule sottoposte per il parere di congruità all'Ordine professionale ed anche, come si legge nella ordinanza del 10.10.2017 ,sulla base di pareri resi dall'avvocatura regionale;
d'altra parte, vigendo per i professionisti il principio di cassa, sarebbe stata sicuramente ultronea l'emissione di fattura a fronte della incertezza sia in ordine al contenuto del parere richiesto ( quello reso dall'avvocatura regionale ,ad es. ,diverge nel “quantum” da quello reso dall'ordine professionale), sia in ordine ai tempi di recupero del credito ,che non si palesavano di certo brevi ,trattandosi di debiti fuori bilancio;
c) e comunque ,indipendentemente da ogni questione relativa alla conservazione delle scritture contabili, di cui pure appresso si dirà, ben avrebbe potuto il ricorrente produrre all'Ufficio impositore o depositare in sede contenziosa il fascicolo di parte del procedimento monitorio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ove in esso fossero state prodotte fatture fiscalmente regolari , delle quali in ogni caso non v'è menzione nell'indice dei documenti allegati al ricorso stesso.
-Quanto all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, come è noto ,l'art. 2220 cod.civ. ,ne impone la conservazione per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ,mentre l'art.22 d.p.r. 600/73 dispone, al terzo comma, che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie ...". Come affermato da Cass.civ. 16752/2020, la norma si pone con chiarezza quale disposizione speciale che, ai fini tributari, detta una regola diversa in materia di obbligo di conservazione delle scritture contabili che prevale sulla previsione del termine decennale indicato invece dall'art. 2220 cod. civ.-
Viceversa nella fattispecie che ci occupa il ricorrente,trincerandosi dietro la mancata disponibilità delle scritture risalenti alle annualità di maturazione dei compensi,non ha fornito la prova a suo carico incombente relativa alla avvenuta fatturazione e registrazione dei compensi percepiti nell'anno 2018 in epoca antecedente a quella di loro percezione nonché alla loro avvenuta dichiarazione .
-Quanto, poi, alle norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento ( contestate con il motivo di ricorso sub 3) ,giova evidenziare che l'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis Dpr 600/73 “non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8406 del 04/04/2018). Ne consegue che “il giudice tributario, investito del ricorso avverso un atto di accertamento parziale, è tenuto a valutare - con giudizio di merito non soggetto a riesame in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - gli elementi indicati dall'amministrazione su cui tale atto si fonda,al fine di stabilire se essi sono idonei a fondare la presunzione di reddito o maggior reddito non dichiarato;
in tal caso, grava sul contribuente l'onere di provare il contrario. (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3573 del 2010).
Cosi delineato il regime probatorio, la Corte rileva che l'avviso di accertamento contiene la specifica indicazione del documento su cui si fonda l'accertamento, ossia la certificazione unica emessa dal soggetto erogatore , che dà atto della corresponsione di somme non tassate alla fonte;
e che la natura di compensi professionali di tali somme è pacificamente comprovata dagli stessi atti prodotti dal ricorrente, sul quale quindi incombeva l'onere ,rimasto inadempiuto, di provare di aver assoggettato a dichiarazione e tassazione tali somme e di avere,altresì, provveduto a versare l'Iva su di esse già calcolata.
*Ferma restando la legittimità del recupero a tassazione dei compensi erogati al contribuente da UB NC PA nell'anno 2018, il ricorso va tuttavia parzialmente accolto sotto due profili di cui appresso si dirà:
-Innanzitutto, va rilevato cha la somma complessivamente percepita dall'avv.Gullo nell'anno 2018 era comprensiva di Cap 4% e di Iva 22%, come risulta dall'atto di precetto ,cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento presso terzi e quindi il pagamento da parte del terzo pignorato UB NC PA . Risulta, infatti, dall'atto di precetto che la somma precettata di € 276.423,50 comprendeva € 217.862,16,quale residuo compensi, € 8.714,48 per Cap 4% ed € 49.846,86 per Iva 22%. Da ciò deriva che la somma da recuperare a tassazione è costituita dall'imponibile emergente dal predetto atto di precetto, al netto dei contributi previdenziali e dell'Iva.
-In secondo luogo ,va rilevato ,in ordine all'Iva, che nell'avviso di accertamento l'Iva dovuta viene indicata in € 61.870,00 calcolata non sul volume d'affari netto ma sul maggior imponibile accertato di € 281.224,00, che,come sopra evidenziato, era già comprensivo di Iva 22%,oltre che di contributi previdenziali .
*Pertanto ,alla luce e sulla scorta dei due rilievi che precedono, dovrà l'Ufficio impositore procedere alla rideterminazione dell'imponibile e del volume d'affari 2018 e quindi alla nuova quantificazione delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo a rettificare nel sens su indicato l'avviso di accertamento impugnato.
*La parziale reciproca soccombenza rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva. Compensa le spese. Il Presidente estensore Concetta Lucia Filomia
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2432/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01675-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*Con ricorso notificato in data 10.5.2025 alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, indi depositato in data 12.5.2025, l'Avv. Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, cod. fisc.: CF_Ricorrente_1, impugnava l' avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificatogli in data 13.2.2025 ( rispetto al quale aveva presentato anche istanza di accertamento con adesione), con il quale,in relazione all' anno di imposta
2018, veniva accertato un maggior reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ,ai fini Irpef ed addizionali connesse, di € 281.224,00, nonché un maggior volume d'affari ai fini Iva. L'accertamento del maggior reddito traeva origine dalla certificazione unica rilasciata da NC_1 PA per somme che non risultavano dichiarate né assoggettate a tassazione nell'anno oggetto di certificazione.
Deduceva in punto di fatto il ricorrente che:
-a seguito di invito ad esibire la documentazione contabile relativamente all'anno d'imposta 2018,in data
26/07/2024 veniva avviata la procedura prevista dall'art.
6-bis, L. 212/2000 e veniva notificato un primo
“Schema d'atto n. TD3T210000195-2024” con una richiesta complessiva di euro 223.561 per maggiori imposte e sanzioni;
-in data 03/12/2024,ovvero quasi 3 mesi dopo le osservazioni e controdeduzioni e ben oltre i 60 gg. assegnati al contribuente per concludere la procedura di cui alla sopra citata norma, veniva notificato secondo “Schema d'atto n. TD3Q1PF01675- 2024”, recante questa volta una richiesta complessiva di euro 398.799 per maggiori imposte e sanzioni;
-dopo le osservazioni formulate , in data 13/02/2025 veniva notificato ad esso ricorrente l'avviso d'accertamento impugnato, conforme al secondo schema d'atto; -in data 18/02/2025 veniva avviata la procedura di “accertamento con adesione”,che si concludeva con un verbale di mancato accordo.
Eccepiva quindi in diritto:-
1)La nullità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini e/o per evidente violazione del diritto di difesa.
Si doleva al riguardo del fatto che l'Ufficio impositore avesse basato l'accertamento sul secondo schema d'atto notificato in data 03/12/2024 ,in tal modo “auto-prorogandosi “ il termine accertativo di circa ulteriori cinque mesi, senza tener conto della procedura già aperta con la notifica del primo schema d'atto e dopo aver ricevuto e conosciuto le note difensive di esso contribuente.
2)L'inapplicabilità alla fattispecie concreta della procedura di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000 e la conseguente decadenza dell'Ufficio dal relativo potere accertativo in data 31/12/2024,trattandosi di accertamento ex art. 41-bis, dpr 600/73.
3)L'illegittimità dell'accertamento,che, in quanto fondato sulle norme di cui agli artt.39, comma 1, lettera c)
e comma 3 – nonchè 41-bis D.P.R. 600/1973, poteva avere ad oggetto solo l'imposta sui redditi e la carenza di motivazione laddove con esso veniva determinata, accertata e richiesta anche l'IVA disciplinata da normativa diversa rispetto a quella richiamata.
4) L'illegittimità dell'atto impugnato e la sua nullità o annullabilità per totale assenza di motivazione e per violazione dell'art. 6 bis quarto comma l.212/2000, non contenendo esso alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente. Deduceva ,peraltro, sul fatto che le scritture contabili, in assenza di accertamenti e/o procedure fiscali, non erano più, legittimamente, nella disponibilità di esso contribuente, essendo decaduti per gli anni di riferimento dei compensi poi riscossi ,tutti i termini di conservazione obbligatoria, sia ai fini fiscali che civilistici.
5) La totale assenza di motivazione, o la sua non adeguatezza e/o erroneità in ordine alla determinazione di un maggior reddito ( quello riveniente dalla Certificazione Unica (C.U.) n. 14533810387-0000521 del 28/03/2019), che, a dire di esso ricorrente, siccome riferito agli anni 2012/2013/2014/2015 ,era stato invece regolarmente contabilizzato, dichiarato e sottoposto a tassazione negli anni di emissione delle parcelle.
6) L'illegittimità dell'l'accertamento , per essere i calcoli posti a base dell'atto poco chiari, incomprensibili e/
o del tutto errati e non pertinenti alla documentazione prodotta
*Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 6.6.2025,l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
Con particolare riferimento alla eccepita decadenza, invocava sia il disposto dell'art. 67 primo comma d.l.
18/2020 ( con conseguente operatività della proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza al 31 dicembre
2024, sarebbero slittati al 26 marzo 2025), sia l'art.
6-bis comma 3 secondo periodo della L. 212/2000
( laddove è prevista la proroga del termine di decadenza al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio) ,od infine ,anche in via alternativa l'art. 5 comma 3- bis del DLgs. 218/97,operante in caso di presentazione della domanda di accertamento con adesione
( proroga automatica di 120 giorni). Contestava anche nel merito le avverse deduzioni e difese, anche con riferimento all'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed all'inadempimento degli oneri probatori da parte del ricorrente.
*In data 26 settembre 2025 parte ricorrente depositava memorie, con le quali sostanzialmente rinunciava ai primi due motivi di ricorso ed alla sollevata eccezione di decadenza ,insistendo solo nella eccezione di illegittimità del secondo “schema d'atto”, sul quale era stato fondato poi l'avviso di accertamento , per il fatto che non fosse stata conclusa la procedura iniziata con la notifica del primo schema d'atto. Deduceva poi ulteriormente sulla erroneità dei calcoli effettuati dall'Ufficio impositore, sia per aver assimilato i compensi professionali asseritamente non dichiarati a “ reddito professionale”, sia per aver calcolato le imposte su importi comprensivi di Iva. Ribadiva,infine, le ulteriori eccezioni formulate in ricorso.
*In data 31.10.2025 il ricorrente depositava proposta di conciliazione ,in ordine alle quale veniva concesso
, su richiesta delle parti, un termine per l'esame e la eventuale definizione
*In data 15.1.2026 la resistente Agenzia Entrate depositava memorie, con le quali, ritenendo non accoglibile la proposta conciliativa ,insisteva per il rigetto del ricorso;
mentre parte ricorrente depositava in data 20.1.26 brevi repliche, contestando, fra l'altro, la tardività delle memorie depositate dall'Ufficio.
*All'udienza di trattazione del 28 gennaio 2026 , all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* Va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza, connessa, nella prospettazione del ricorrente , ad una errata applicazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000,come modificato dal d.lgs. 219/2023.
Va osservato al riguardo che ,per un verso, non era precluso all'Ufficio impositore, dopo la comunicazione del primo schema d'atto ed il deposito delle controdeduzioni del ricorrente, rettificare le sue originarie valutazioni e comunicare un secondo schema d'atto, purchè ciò avvenisse ( come in effetti è stato) entro i termini di decadenza, prorogati come per legge ( termini che nella fattispecie , anche ove si considerasse il primo schema d'atto , sarebbero comunque scaduti in data 22.1.2025 ); per altro verso,che , ai sensi dell'art.67 primo comma d.l. 18/2020, detti termini erano da intendersi prorogati di 85 giorni al 26.3.2025: di qui la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 13.2.2025 e quindi la infondatezza della eccezione di parte ricorrente.
*Passando quindi all'esame del merito del ricorso ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, emerge in punto di fatto che : -nell'anno 2018 il ricorrente ebbe a percepire ,come risulta dalla certificazione unica resa dal soggetto erogatore, la complessiva somma di € 281.223,66 ,corrispostagli dal terzo pignorato UB NC s.p.a. nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi promossa dal medesimo contribuente dinanzi al
Tribunale di Catanzaro e che ha visto quale debitore esecutato la Regione Calabria;
-il titolo di tale erogazione risiedeva nei compensi professionali accreditati dall'Avv.Ricorrente_1 nei confronti della Regione Calabria, come accertati nei seguenti atti giudiziali :
1)-il decreto ingiuntivo emesso in data 15.6.2015 dal Tribunale civile di Catanzaro, recante ingiunzione alla
Regione Calabria di pagare in favore del predetto professionista la complessiva somma di € 251.656,00 oltre rimborso forfettario , Cap ed Iva nonché spese e competenze del procedimento monitorio;
tanto sulla base – si badi- non di fatture ma di parcelle recanti parere di congruità del Consiglio forense competente, emesse per compensi professionali maturati negli anni 2012-2013-2014 e 2015;
2) l'ordinanza/sentenza emessa in data 10.10.2017 dal Tribunale di Catanzaro ,che, a conclusione di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto all'Ricorrente_1 un minor credito di € 231.478,40, oltre rimborso forfettario , Cap ed Iva;
-in forza di tali titoli, era stato notificato alla Regione Calabria atto di precetto del 2.5.2018 e quindi atto di pignoramento presso terzi, notificato anche al terzo pignorato NC NC_2 PA ( poi UB NC PA).
Trattasi,quindi, di compensi professionali ,che,come risulta dall'atto di precetto, erano stati quantificati, detratto un acconto percepito ,in € 217.862,16, maggiorati di Cap 4% nella misura di € 8.714,48 e di Iva
22% nella misura di € 49.846,86, e quindi complessivamente in € 276.423,50; somma alla quale erano stati poi aggiunti i compensi per l'atto di precetto ,anch'essi maggiorati di Iva e Cap , nonché spese varie ed interessi.
E' evidente quindi che la NC UB PA ha corrisposto la complessiva somma di € 281.223,62, comprensiva di Cap ed Iva , senza operare ritenute, trattandosi per essa di obbligo di corresponsione di somme nella sua qualità di terzo pignorato e non già quale sostituto di imposta e destinatario delle prestazioni professionali a cui detti compensi si riferivano : di qui l'indicazione contenuta nella certificazione unica : “somme erogate non tassate”, dovendo poi essere il percettore a dichiararle fra i propri redditi e ad assoggettarle a tassazione.
Da quanto sopra esposto ,consegue che :
a)non risulta che la somma complessivamente erogata sia stata dichiarata dal contribuente nell'anno di percezione ( 2018) ed in ciò risiede la contestazione dell'Ufficio impositore;
sostenendo ,invece ,il ricorrente di avere dichiarato ed assoggettato a tassazione i singoli compensi negli anni di maturazione senza tuttavia di ciò fornire alcuna prova documentale;
b) non risulta ,infatti, che in relazione a tali compensi siano state emesse fatture , dal momento che il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto è stato emesso sulla base di parcelle/ notule sottoposte per il parere di congruità all'Ordine professionale ed anche, come si legge nella ordinanza del 10.10.2017 ,sulla base di pareri resi dall'avvocatura regionale;
d'altra parte, vigendo per i professionisti il principio di cassa, sarebbe stata sicuramente ultronea l'emissione di fattura a fronte della incertezza sia in ordine al contenuto del parere richiesto ( quello reso dall'avvocatura regionale ,ad es. ,diverge nel “quantum” da quello reso dall'ordine professionale), sia in ordine ai tempi di recupero del credito ,che non si palesavano di certo brevi ,trattandosi di debiti fuori bilancio;
c) e comunque ,indipendentemente da ogni questione relativa alla conservazione delle scritture contabili, di cui pure appresso si dirà, ben avrebbe potuto il ricorrente produrre all'Ufficio impositore o depositare in sede contenziosa il fascicolo di parte del procedimento monitorio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ove in esso fossero state prodotte fatture fiscalmente regolari , delle quali in ogni caso non v'è menzione nell'indice dei documenti allegati al ricorso stesso.
-Quanto all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, come è noto ,l'art. 2220 cod.civ. ,ne impone la conservazione per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ,mentre l'art.22 d.p.r. 600/73 dispone, al terzo comma, che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie ...". Come affermato da Cass.civ. 16752/2020, la norma si pone con chiarezza quale disposizione speciale che, ai fini tributari, detta una regola diversa in materia di obbligo di conservazione delle scritture contabili che prevale sulla previsione del termine decennale indicato invece dall'art. 2220 cod. civ.-
Viceversa nella fattispecie che ci occupa il ricorrente,trincerandosi dietro la mancata disponibilità delle scritture risalenti alle annualità di maturazione dei compensi,non ha fornito la prova a suo carico incombente relativa alla avvenuta fatturazione e registrazione dei compensi percepiti nell'anno 2018 in epoca antecedente a quella di loro percezione nonché alla loro avvenuta dichiarazione .
-Quanto, poi, alle norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento ( contestate con il motivo di ricorso sub 3) ,giova evidenziare che l'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis Dpr 600/73 “non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8406 del 04/04/2018). Ne consegue che “il giudice tributario, investito del ricorso avverso un atto di accertamento parziale, è tenuto a valutare - con giudizio di merito non soggetto a riesame in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - gli elementi indicati dall'amministrazione su cui tale atto si fonda,al fine di stabilire se essi sono idonei a fondare la presunzione di reddito o maggior reddito non dichiarato;
in tal caso, grava sul contribuente l'onere di provare il contrario. (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3573 del 2010).
Cosi delineato il regime probatorio, la Corte rileva che l'avviso di accertamento contiene la specifica indicazione del documento su cui si fonda l'accertamento, ossia la certificazione unica emessa dal soggetto erogatore , che dà atto della corresponsione di somme non tassate alla fonte;
e che la natura di compensi professionali di tali somme è pacificamente comprovata dagli stessi atti prodotti dal ricorrente, sul quale quindi incombeva l'onere ,rimasto inadempiuto, di provare di aver assoggettato a dichiarazione e tassazione tali somme e di avere,altresì, provveduto a versare l'Iva su di esse già calcolata.
*Ferma restando la legittimità del recupero a tassazione dei compensi erogati al contribuente da UB NC PA nell'anno 2018, il ricorso va tuttavia parzialmente accolto sotto due profili di cui appresso si dirà:
-Innanzitutto, va rilevato cha la somma complessivamente percepita dall'avv.Gullo nell'anno 2018 era comprensiva di Cap 4% e di Iva 22%, come risulta dall'atto di precetto ,cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento presso terzi e quindi il pagamento da parte del terzo pignorato UB NC PA . Risulta, infatti, dall'atto di precetto che la somma precettata di € 276.423,50 comprendeva € 217.862,16,quale residuo compensi, € 8.714,48 per Cap 4% ed € 49.846,86 per Iva 22%. Da ciò deriva che la somma da recuperare a tassazione è costituita dall'imponibile emergente dal predetto atto di precetto, al netto dei contributi previdenziali e dell'Iva.
-In secondo luogo ,va rilevato ,in ordine all'Iva, che nell'avviso di accertamento l'Iva dovuta viene indicata in € 61.870,00 calcolata non sul volume d'affari netto ma sul maggior imponibile accertato di € 281.224,00, che,come sopra evidenziato, era già comprensivo di Iva 22%,oltre che di contributi previdenziali .
*Pertanto ,alla luce e sulla scorta dei due rilievi che precedono, dovrà l'Ufficio impositore procedere alla rideterminazione dell'imponibile e del volume d'affari 2018 e quindi alla nuova quantificazione delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo a rettificare nel sens su indicato l'avviso di accertamento impugnato.
*La parziale reciproca soccombenza rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva. Compensa le spese. Il Presidente estensore Concetta Lucia Filomia