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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6786/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007694270000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, rappresentata e difesa, dall'Avv. Nominativo_3 del Foro di Cosenza presso il cui studio professionale, sito in Montalto Uffugo (CS), alla Indirizzo_1, la ricorrente ha eletto domicilio, ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
03420249007694270000, mediante la quale Le veniva intimato il pagamento della somma di euro 366,30 in conseguenza dell'omesso versamento dell'imposta comunale sui beni immobili, afferente alla abitazione sita in Francavilla Marittima (CS), di proprietà della ricorrente.
Faceva rilevare la ricorrente che:
L'istanza di riesame e sospensione legale è stata presentata in data 12/07/2024.
Il Comune di Francavilla Marittima, con provvedimento del 02/08/2024, ha rigettato la richiesta, affermando che la notifica della cartella era tempestiva e che non sussistevano motivi per discarico del ruolo.
La ricorrente ha documentato che la notifica della cartella precedente n. 03420130015876459000 è stata effettuata il 27/02/2014.
Sostiene pertanto, che essendo il termine di prescrizione del tributo quinquennale, l'azione esecutiva avrebbe dovuto essere eseguita entro il 27/02/2019, rendendo la cartella impugnata del 2024 illegittima.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. e della normativa vigente in materia di tributi locali, il termine di prescrizione per le entrate tributarie comunali è quinquennale, decorrente dalla data di scadenza del pagamento del tributo.
Nel caso di specie:
La cartella precedente è stata notificata il 27/02/2014;
Il termine quinquennale di prescrizione sarebbe pertanto scaduto il 27/02/2019;
La cartella impugnata è stata notificata nel 2024, oltre il termine di prescrizione.
La giurisprudenza è chiara nel ritenere che la riscossione eseguita dopo il termine di prescrizione quinquennale è illegittima.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., se la parte resistente non si costituisce, la Corte di Giustizia Tributaria può decidere la controversia sulla base degli elementi disponibili. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito documentazione chiara e inequivocabile circa le date di notifica e la prescrizione quinquennale, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha contestato detti fatti.
Alla luce dei dati documentali e della normativa vigente:
La cartella di pagamento n. 03420249007694270000 è prescritta;
Non sussistono motivi per la sua legittimazione;
La ricorrente ha diritto all'annullamento dell'atto impugnato.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese non sono oggetto di decisione mancando la costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II così dispone:
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO GA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6786/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007694270000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, rappresentata e difesa, dall'Avv. Nominativo_3 del Foro di Cosenza presso il cui studio professionale, sito in Montalto Uffugo (CS), alla Indirizzo_1, la ricorrente ha eletto domicilio, ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
03420249007694270000, mediante la quale Le veniva intimato il pagamento della somma di euro 366,30 in conseguenza dell'omesso versamento dell'imposta comunale sui beni immobili, afferente alla abitazione sita in Francavilla Marittima (CS), di proprietà della ricorrente.
Faceva rilevare la ricorrente che:
L'istanza di riesame e sospensione legale è stata presentata in data 12/07/2024.
Il Comune di Francavilla Marittima, con provvedimento del 02/08/2024, ha rigettato la richiesta, affermando che la notifica della cartella era tempestiva e che non sussistevano motivi per discarico del ruolo.
La ricorrente ha documentato che la notifica della cartella precedente n. 03420130015876459000 è stata effettuata il 27/02/2014.
Sostiene pertanto, che essendo il termine di prescrizione del tributo quinquennale, l'azione esecutiva avrebbe dovuto essere eseguita entro il 27/02/2019, rendendo la cartella impugnata del 2024 illegittima.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. e della normativa vigente in materia di tributi locali, il termine di prescrizione per le entrate tributarie comunali è quinquennale, decorrente dalla data di scadenza del pagamento del tributo.
Nel caso di specie:
La cartella precedente è stata notificata il 27/02/2014;
Il termine quinquennale di prescrizione sarebbe pertanto scaduto il 27/02/2019;
La cartella impugnata è stata notificata nel 2024, oltre il termine di prescrizione.
La giurisprudenza è chiara nel ritenere che la riscossione eseguita dopo il termine di prescrizione quinquennale è illegittima.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., se la parte resistente non si costituisce, la Corte di Giustizia Tributaria può decidere la controversia sulla base degli elementi disponibili. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito documentazione chiara e inequivocabile circa le date di notifica e la prescrizione quinquennale, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha contestato detti fatti.
Alla luce dei dati documentali e della normativa vigente:
La cartella di pagamento n. 03420249007694270000 è prescritta;
Non sussistono motivi per la sua legittimazione;
La ricorrente ha diritto all'annullamento dell'atto impugnato.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese non sono oggetto di decisione mancando la costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II così dispone:
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO GA