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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1763/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
c.da Sciortino, 25 C.F. elettivamente domiciliata a S. Agata Militello via C.F._1
Caltanissetta, 14 c/o lo studio dell'Avv. Sebastiano Calcò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: disoccupazione agricola-indebito;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 13/05/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
1)alla ricorrente che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 20011 presentata il 21-
03-2012 e riesaminata il 17-11-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
2)alla ricorrente che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012 presentata il 08-
02-2013 e riesaminata il 18-11-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
3)alla ricorrente gli veniva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno
2013 presentata il 30-01-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
4)alla ricorrente veniva comunicato che erano stata corrisposta disoccupazione agricola non spettante pari ad €. 934,63 per l'anno 2011 per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e/o per avvenuta cancellazione dagli stessi;
5)alla ricorrente veniva comunicato che era stata disoccupazione agricola non spettante pari ad €.
1044,24 per l'anno 2012 per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e/o per avvenuta cancellazione dagli stessi.
In seguito a detti provvedimenti la ricorrente presentava i prescritti ricorsi amministrativi al
Comitato Provinciale senza ottener alcun riscontro. CP_1
Argomentava eccependo l'illegittimità della richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, ed eccepiva, preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 22 L. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione di un solo teste, essendo stata dichiarata decaduta dalla prova, all'udienza del 10/05/2019, per omessa citazione degli altri testi, all'esito dell'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' fornito, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
CP_ Infatti, l' con la memoria di costituzione, (pagina 2) eccepisce di avere disposto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2011 con pubblicazione dal 15.09.2014 al 30.09.2014 e per il 2012 dal 16.06.2014 al 04.07.2014.
Ha prodotto in allegato alla memoria, per l'anno 2011, il secondo elenco di variazione composto da n.12 pagine, e per l'anno 2012 il primo elenco di variazione composto da n.03 pagine.
Orbene dall'esame dei nominativi delle persone cui è stata disposta la cancellazione, non si rinviene, in nessuno dei due elenchi, il nominativo della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito specificato.
La, parte ricorrente, premesso di essere iscritta agli appositi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per aver lavorato quale bracciante, negli anni 2011, 2012 e 2013 rispettivamente per n.51 giornate annue, alle dipendenze della ditta con la ditta Pinzone Vecchio Antonino, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2012, e, 2013, previo riconoscimento del rapporto di lavoro prestato, secondo la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, a mente del quale “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”, nonché per l'annullamento dei provvedimenti di indebito.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque i due anni di contribuzione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
due anni di contribuzione, dovendo il lavoratore essere iscritto negli elenchi per l'anno per il quale è richiesta l'indennità e per l'anno precedente, con un minimo di 102 contributi giornalieri.
Orbene, parte ricorrente non ha fornito sufficiente prova, come era suo precipuo onere, attraverso l'unico teste escusso, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Infatti, all'udienza del 10/05/2019, l'unico teste escusso, essendo stata la parte ricorrente dichiarata decaduta dalla prova per non avere citato gli altri testi, ha reso una deposizione molto generica, non sufficiente a provare il rapporto lavorativo della ricorrente con l'indicato datore di lavoro, e per gli anni 2011, 2012, e, 2013.
Il teste ha riferito solo per gli anni 2012, e 2013, rilevando di avere visto lavorare la ricorrente con la ditta , nei terreni di Tortorici, c/da Cartolari. Di averla vista lavorare, Parte_2
poiché lo stesso lavorava in un terreno confinate.
Nella valutazione della fonte di prova offerta, non può desumersi per quanto giorni ha lavorato la ricorrente, ai fini del requisito delle giornate utili per le prestazioni richieste, e, peraltro nulla ha riferito per l'anno 2011, oggetto di domanda. CP_ Diversamente l' ha prodotto in atti il verbale ispettivo redatto dai funzionari.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, per le motivazioni di cui sopra, non ritiene che parte ricorrente, con l'unico teste escusso, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento, con l'indicato datore di lavoro.
Ne consegue che, non possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla ricorrente non spetta il riconoscimento del diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni reclamati in ricorso, e, pertanto il ricorso va rigettato.
Nessuna prescrizione può ravvisarsi, atteso che nel caso in esame, per costante giurisprudenza, il termine prescrizione applicabile, è quello decennale, e non quello quinquennale invocato dalla parte ricorrente.
Le spese del giudizio vista la dichiarazione in atti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 07/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1763/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
c.da Sciortino, 25 C.F. elettivamente domiciliata a S. Agata Militello via C.F._1
Caltanissetta, 14 c/o lo studio dell'Avv. Sebastiano Calcò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: disoccupazione agricola-indebito;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 13/05/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
1)alla ricorrente che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 20011 presentata il 21-
03-2012 e riesaminata il 17-11-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
2)alla ricorrente che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012 presentata il 08-
02-2013 e riesaminata il 18-11-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
3)alla ricorrente gli veniva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno
2013 presentata il 30-01-2014 è stata respinta in quanto non risulta iscritto negli elenchi agricoli;
4)alla ricorrente veniva comunicato che erano stata corrisposta disoccupazione agricola non spettante pari ad €. 934,63 per l'anno 2011 per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e/o per avvenuta cancellazione dagli stessi;
5)alla ricorrente veniva comunicato che era stata disoccupazione agricola non spettante pari ad €.
1044,24 per l'anno 2012 per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e/o per avvenuta cancellazione dagli stessi.
In seguito a detti provvedimenti la ricorrente presentava i prescritti ricorsi amministrativi al
Comitato Provinciale senza ottener alcun riscontro. CP_1
Argomentava eccependo l'illegittimità della richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, ed eccepiva, preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 22 L. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione di un solo teste, essendo stata dichiarata decaduta dalla prova, all'udienza del 10/05/2019, per omessa citazione degli altri testi, all'esito dell'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' fornito, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
CP_ Infatti, l' con la memoria di costituzione, (pagina 2) eccepisce di avere disposto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2011 con pubblicazione dal 15.09.2014 al 30.09.2014 e per il 2012 dal 16.06.2014 al 04.07.2014.
Ha prodotto in allegato alla memoria, per l'anno 2011, il secondo elenco di variazione composto da n.12 pagine, e per l'anno 2012 il primo elenco di variazione composto da n.03 pagine.
Orbene dall'esame dei nominativi delle persone cui è stata disposta la cancellazione, non si rinviene, in nessuno dei due elenchi, il nominativo della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito specificato.
La, parte ricorrente, premesso di essere iscritta agli appositi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per aver lavorato quale bracciante, negli anni 2011, 2012 e 2013 rispettivamente per n.51 giornate annue, alle dipendenze della ditta con la ditta Pinzone Vecchio Antonino, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2012, e, 2013, previo riconoscimento del rapporto di lavoro prestato, secondo la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, a mente del quale “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”, nonché per l'annullamento dei provvedimenti di indebito.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque i due anni di contribuzione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
due anni di contribuzione, dovendo il lavoratore essere iscritto negli elenchi per l'anno per il quale è richiesta l'indennità e per l'anno precedente, con un minimo di 102 contributi giornalieri.
Orbene, parte ricorrente non ha fornito sufficiente prova, come era suo precipuo onere, attraverso l'unico teste escusso, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Infatti, all'udienza del 10/05/2019, l'unico teste escusso, essendo stata la parte ricorrente dichiarata decaduta dalla prova per non avere citato gli altri testi, ha reso una deposizione molto generica, non sufficiente a provare il rapporto lavorativo della ricorrente con l'indicato datore di lavoro, e per gli anni 2011, 2012, e, 2013.
Il teste ha riferito solo per gli anni 2012, e 2013, rilevando di avere visto lavorare la ricorrente con la ditta , nei terreni di Tortorici, c/da Cartolari. Di averla vista lavorare, Parte_2
poiché lo stesso lavorava in un terreno confinate.
Nella valutazione della fonte di prova offerta, non può desumersi per quanto giorni ha lavorato la ricorrente, ai fini del requisito delle giornate utili per le prestazioni richieste, e, peraltro nulla ha riferito per l'anno 2011, oggetto di domanda. CP_ Diversamente l' ha prodotto in atti il verbale ispettivo redatto dai funzionari.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, per le motivazioni di cui sopra, non ritiene che parte ricorrente, con l'unico teste escusso, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento, con l'indicato datore di lavoro.
Ne consegue che, non possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla ricorrente non spetta il riconoscimento del diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni reclamati in ricorso, e, pertanto il ricorso va rigettato.
Nessuna prescrizione può ravvisarsi, atteso che nel caso in esame, per costante giurisprudenza, il termine prescrizione applicabile, è quello decennale, e non quello quinquennale invocato dalla parte ricorrente.
Le spese del giudizio vista la dichiarazione in atti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 07/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia