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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
OR GE, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1690/2020 depositato il 28/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4764/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AL801495_2017 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con avviso di accertamento n. TYXoAL801495/17 per l'anno d'imposta 2014 l'Agenzia delle Entrate di Messina, rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione Irap
2015, accertava nei confronti di Resistente_1 un debito d'imposta di euro 14.374,00, oltre interessi e sanzioni. Con ricorso, depositato il 27 dicembre 2017, Resistente_1 chiedeva l'annullamento del sopra menzionato avviso d'accertamento. Eccepiva il difetto di legittimazione del funzionario firmatario, il difetto del presupposto impositivo, l'illegittimità delle sanzioni. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'infondatezza del ricorso invocandone il rigetto, sospeso l'atto impugnato, all'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale e in esito la Commissione ha deciso la causa.
La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso merita accoglimento. Assorbente è la questione in ordine alla legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, esplicitamente formulata come motivo preliminare di censura in ricorso.
2) L'art. 42 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce al primo comma che «gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Al terzo ed ultimo comma prevede la nullità dell'accertamento se l'avviso sia sprovvisto della sottoscrizione. La Suprema Corte ha chiarito che "ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (art. 42 dpr 600/1972), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato" (Cass. n. 22800 del 2015; conforme Cass. n. 9736 del 2016: "In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva").
3) Nel caso di specie, il contribuente ha dedotto la nullità dell'avviso ex art. 42 DPR 600/73, invocando la prova della corretto esercizio del potere sostitutivo in favore del firmatario, Nominativo_2,
Capo Team Accertamento E. Su tale profilo l'Agenzia nessuna prova o allegazione ha fornito, trascurando di esibire la delega rilasciata al funzionario che ha sottoscritto l'avviso d'accertamento. Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che l'Agenzia nessuna prova o allegazione ha fornito, trascurando di esibire la delega rilasciata al funzionario che ha sottoscritto l'avviso d'accertamento.
Invero, nella fattispecie, risulta che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto come per legge dal capo team E1 Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale.
In punto di diritto, l'amministrazione non ha alcun obbligo di allegazione del documento di delega all'avviso di accertamento, ma solo eventualmente di produrlo giudizialmente in caso di contestazione. Ed a tal fine,
l'unico onere probatorio richiesto concerne la produzione in giudizio dell'atto di delega del titolare dell'ufficio
(Cass. n. 18758/2014; Cass. n.14942/2013). Al riguardo la suprema corte ha precisato che Si ribadisce come il giudice di legittimità ha stabilito che la produzione dell'atto di delega è sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio dell'ufficio e che la legittimità dell'atto si presume finché non venga provata (dal contribuente) la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri
(Cass. 220/14, 8332/16).
In punto di fatto, l'atto di delega esiste ed è stato allegato al presente appello, in particolare è stato depositato l'atto n. 24/2017 del 28 febbraio 2017 proveniente dal Direttore Provinciale Nominativo_4, con l'allegato
C, che costituisce parte integrante del provvedimento, ove sono riportati i nomi dei delegati e dove è indicato il nominativo del Capo team Nominativo_2 che, nella successiva data del 15/06/2017, ha sottoscritto l'avviso di accertamento, e che, come in allegato C indicato accanto al nominativo, è funzionario di area terza, attuale ex carriera direttiva in esito ad evoluzione legislativa ed ordinamentale. Fermo che la circostanza che il sottoscrittore diriga un team pone la presunzione di sua appartenenza, quanto meno, all'area terza, in assenza di elementi contrari da parte del contribuente.
Nel merito, l'atto accertativo è legittimo e fondato.
Ai fini della decisione è necessario ripercorrere la giurisprudenza di legittimità che si è formata negli anni a proposito di IRAP per i lavoratori autonomi.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001 ha fatto intendere che l'elemento discriminante dell'autonoma organizzazione sarebbe interpretabile in senso soggettivo - come auto- organizzazione, creata e gestita senza vincoli di subordinazione dal professionista, che quasi s'identifica con essa - anzichè in senso oggettivo - come apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui con la conseguenza che quindi dovrebbero essere assoggettati a questo tributo tutti gli esercenti arti o professioni.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione l'Irap va a colpire i redditi da lavoro autonomo che sono prodotti con una organizzazione autonoma che potenzi ed accresca la capacità produttiva del professionista stesso.L'art. 2 del D.Lgs n. 446 del 1997 recita che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Rimane da valutare che cosa deve intendersi per attività autonomamente organizzata e le sentenze della
Corte di Cassazione hanno contribuito in maniera autorevole a risolvere il problema riscontrando quali denominatori comuni la presenza di dipendenti o di collaboratori e l'utilizzo di beni strumentali.Certamente deve trattarsi di beni strumentali non limitati quali telefono , computer ed automezzo perché questi devono essere considerati di mero ausilio indispensabile per l'esercizio dell' attività professionale.
Deve trattarsi intanto di una attività abituale ed autonoma che deve dar luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente e quindi nel senso che il professionista oggettivamente si serva di un apparato esterno alla sua stessa persona , distinto da lui e risultante dalla integrazione di beni strumentali o lavoro altrui.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione( la n. 3674 del 2007 ), l'espressione "autonomamente organizzata", assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell'attività abituale tassabile, è da interpretare necessariamente in senso oggettivo, non solo perchè l'elemento dell'autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perchè è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione;
ma soprattutto perchè è l'unica interpretazione "costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria per l'interprete (C. cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003,
107/2003, 316/2001, 113/2000), essendo stato illegittimamente evidenziato dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al par. 4.1, e non certamente smentito dalla successiva ordinanza n. 426/2002 (di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni già rigettate con detta sentenza), che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l'imposta anche nel caso d'inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall'equiparazione dell'attività professionale a quella imprenditoriale sul filo dell'autonoma organizzazione, connaturata a quest'ultima e soggetta ad accertamento nella prima;
e che, pertanto, "nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione ... risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta".
E fin qui l'esatto significato da attribuire all'espressione "autonomamente organizzata" non è quello di carattere soggettivo in virtù del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all'imposta ma anche del dato oggettivo ossia alla necessità di accertare la presenza o l'assenza degli elementi di organizzazione attuati per svolgere l'attività professionale. In mancanza di specifiche disposizioni normative, come di dice la Corte Costituzionale nelle sue ordinanze e sentenze , costituisce questione di mero fatto indagabile dal giudice tributario di merito la valutazione della ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo ed oggettivo ai fini di una esatta individuazione della attività autonomamente organizzata.
E la Corte di cassazione a SU con la sentenza n. 9451 del 2016 , ribadendo il principio di cui alla sentenza del 2007, ha enunciato il seguente principio di diritto: "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
“Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".
Nella fattispecie è pacifica l'esistenza di un organizzazione, risultando, come sostenuto dall'appellante: 1) che i beni strumentali hanno un valore rilevante;
2) che il contribuente aveva nell'anno de quo sostenuto, come da quadro RE del relativo modello Unico, spese per lavoro dipendente per € 5.967,00 e compensi corrisposti a terzi per € 36.741,00, riconducibili ad erogazioni a soggetti che svolgono l'attività di studi legali;
3) che riguardo alle spese per lavoro dipendente, la parte già in sede di contraddittorio aveva affermato che tali costi erano riferiti alle retribuzioni di due lavoratrici, in regime di lavoro part-time;
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 3000, di cui euro 1000 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
GE NN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
OR GE, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1690/2020 depositato il 28/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4764/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AL801495_2017 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con avviso di accertamento n. TYXoAL801495/17 per l'anno d'imposta 2014 l'Agenzia delle Entrate di Messina, rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione Irap
2015, accertava nei confronti di Resistente_1 un debito d'imposta di euro 14.374,00, oltre interessi e sanzioni. Con ricorso, depositato il 27 dicembre 2017, Resistente_1 chiedeva l'annullamento del sopra menzionato avviso d'accertamento. Eccepiva il difetto di legittimazione del funzionario firmatario, il difetto del presupposto impositivo, l'illegittimità delle sanzioni. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'infondatezza del ricorso invocandone il rigetto, sospeso l'atto impugnato, all'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale e in esito la Commissione ha deciso la causa.
La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso merita accoglimento. Assorbente è la questione in ordine alla legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, esplicitamente formulata come motivo preliminare di censura in ricorso.
2) L'art. 42 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce al primo comma che «gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Al terzo ed ultimo comma prevede la nullità dell'accertamento se l'avviso sia sprovvisto della sottoscrizione. La Suprema Corte ha chiarito che "ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (art. 42 dpr 600/1972), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato" (Cass. n. 22800 del 2015; conforme Cass. n. 9736 del 2016: "In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva").
3) Nel caso di specie, il contribuente ha dedotto la nullità dell'avviso ex art. 42 DPR 600/73, invocando la prova della corretto esercizio del potere sostitutivo in favore del firmatario, Nominativo_2,
Capo Team Accertamento E. Su tale profilo l'Agenzia nessuna prova o allegazione ha fornito, trascurando di esibire la delega rilasciata al funzionario che ha sottoscritto l'avviso d'accertamento. Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che l'Agenzia nessuna prova o allegazione ha fornito, trascurando di esibire la delega rilasciata al funzionario che ha sottoscritto l'avviso d'accertamento.
Invero, nella fattispecie, risulta che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto come per legge dal capo team E1 Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale.
In punto di diritto, l'amministrazione non ha alcun obbligo di allegazione del documento di delega all'avviso di accertamento, ma solo eventualmente di produrlo giudizialmente in caso di contestazione. Ed a tal fine,
l'unico onere probatorio richiesto concerne la produzione in giudizio dell'atto di delega del titolare dell'ufficio
(Cass. n. 18758/2014; Cass. n.14942/2013). Al riguardo la suprema corte ha precisato che Si ribadisce come il giudice di legittimità ha stabilito che la produzione dell'atto di delega è sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio dell'ufficio e che la legittimità dell'atto si presume finché non venga provata (dal contribuente) la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri
(Cass. 220/14, 8332/16).
In punto di fatto, l'atto di delega esiste ed è stato allegato al presente appello, in particolare è stato depositato l'atto n. 24/2017 del 28 febbraio 2017 proveniente dal Direttore Provinciale Nominativo_4, con l'allegato
C, che costituisce parte integrante del provvedimento, ove sono riportati i nomi dei delegati e dove è indicato il nominativo del Capo team Nominativo_2 che, nella successiva data del 15/06/2017, ha sottoscritto l'avviso di accertamento, e che, come in allegato C indicato accanto al nominativo, è funzionario di area terza, attuale ex carriera direttiva in esito ad evoluzione legislativa ed ordinamentale. Fermo che la circostanza che il sottoscrittore diriga un team pone la presunzione di sua appartenenza, quanto meno, all'area terza, in assenza di elementi contrari da parte del contribuente.
Nel merito, l'atto accertativo è legittimo e fondato.
Ai fini della decisione è necessario ripercorrere la giurisprudenza di legittimità che si è formata negli anni a proposito di IRAP per i lavoratori autonomi.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001 ha fatto intendere che l'elemento discriminante dell'autonoma organizzazione sarebbe interpretabile in senso soggettivo - come auto- organizzazione, creata e gestita senza vincoli di subordinazione dal professionista, che quasi s'identifica con essa - anzichè in senso oggettivo - come apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui con la conseguenza che quindi dovrebbero essere assoggettati a questo tributo tutti gli esercenti arti o professioni.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione l'Irap va a colpire i redditi da lavoro autonomo che sono prodotti con una organizzazione autonoma che potenzi ed accresca la capacità produttiva del professionista stesso.L'art. 2 del D.Lgs n. 446 del 1997 recita che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Rimane da valutare che cosa deve intendersi per attività autonomamente organizzata e le sentenze della
Corte di Cassazione hanno contribuito in maniera autorevole a risolvere il problema riscontrando quali denominatori comuni la presenza di dipendenti o di collaboratori e l'utilizzo di beni strumentali.Certamente deve trattarsi di beni strumentali non limitati quali telefono , computer ed automezzo perché questi devono essere considerati di mero ausilio indispensabile per l'esercizio dell' attività professionale.
Deve trattarsi intanto di una attività abituale ed autonoma che deve dar luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente e quindi nel senso che il professionista oggettivamente si serva di un apparato esterno alla sua stessa persona , distinto da lui e risultante dalla integrazione di beni strumentali o lavoro altrui.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione( la n. 3674 del 2007 ), l'espressione "autonomamente organizzata", assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell'attività abituale tassabile, è da interpretare necessariamente in senso oggettivo, non solo perchè l'elemento dell'autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perchè è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione;
ma soprattutto perchè è l'unica interpretazione "costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria per l'interprete (C. cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003,
107/2003, 316/2001, 113/2000), essendo stato illegittimamente evidenziato dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al par. 4.1, e non certamente smentito dalla successiva ordinanza n. 426/2002 (di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni già rigettate con detta sentenza), che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l'imposta anche nel caso d'inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall'equiparazione dell'attività professionale a quella imprenditoriale sul filo dell'autonoma organizzazione, connaturata a quest'ultima e soggetta ad accertamento nella prima;
e che, pertanto, "nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione ... risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta".
E fin qui l'esatto significato da attribuire all'espressione "autonomamente organizzata" non è quello di carattere soggettivo in virtù del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all'imposta ma anche del dato oggettivo ossia alla necessità di accertare la presenza o l'assenza degli elementi di organizzazione attuati per svolgere l'attività professionale. In mancanza di specifiche disposizioni normative, come di dice la Corte Costituzionale nelle sue ordinanze e sentenze , costituisce questione di mero fatto indagabile dal giudice tributario di merito la valutazione della ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo ed oggettivo ai fini di una esatta individuazione della attività autonomamente organizzata.
E la Corte di cassazione a SU con la sentenza n. 9451 del 2016 , ribadendo il principio di cui alla sentenza del 2007, ha enunciato il seguente principio di diritto: "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
“Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".
Nella fattispecie è pacifica l'esistenza di un organizzazione, risultando, come sostenuto dall'appellante: 1) che i beni strumentali hanno un valore rilevante;
2) che il contribuente aveva nell'anno de quo sostenuto, come da quadro RE del relativo modello Unico, spese per lavoro dipendente per € 5.967,00 e compensi corrisposti a terzi per € 36.741,00, riconducibili ad erogazioni a soggetti che svolgono l'attività di studi legali;
3) che riguardo alle spese per lavoro dipendente, la parte già in sede di contraddittorio aveva affermato che tali costi erano riferiti alle retribuzioni di due lavoratrici, in regime di lavoro part-time;
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 3000, di cui euro 1000 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
GE NN