CASS
Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2024, n. 33138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33138 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
Oggi, 7 7 AGO. 2024 IL FIT'1.\:,ZIC.):',; AI) Luan.. ir SENTENZA sul ricorso proposto da AN AL nato il [...] ad [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria di replica del difensore dell'imputato avv.to Minnella Carmelo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del tribunale di Catania del 12 giugno 2019, con la quale AN AL era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) del DPR 380/01, 93 primo comma, 94 comma primo e 95 del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta ordinanza AN AL, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33138 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 10/04/2024 3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per intervenuta prescrizione dei reati almeno a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del 12 giugno 2019. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge con riguardo alle contravvenzioni di cui al capo b), trattandosi di reati istantanei consumati alla data del 28 novembre 2014, e per il mancato calcolo della porzione di pena portata in aumento con quella inflitta per il reato più grave. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione rispetto alla dedotta causa di giustificazione dello stato di necessità. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di motivazione in ordine alla invocata fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. 7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto agli artt. 54 c.p., 31 comma 9 del DPR 380/01 8 CEDU e 117 della Costituzione. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla richiesta sospensione condizionale della pena senza subordinazione all'ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo e secondo motivo, incentrati innanzitutto sul tema della prescrizione, devono esaminarsi congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Rispetto al reato di cui al capo a) relativo ad abuso edilizio contestato come accertato il 28.11.2014 e integrato da un'opera non ancora completata, il primo giudice ha rilevato la sussistenza di un reato permanente a fronte di un intervento edile ancora incompleto, citando un accertamento datato 1.12.2014 e, successivamente, un verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione del 2015. Analoghe considerazioni sono espresse nella seconda sentenza qui impugnata. Risulta quindi dalle stesse sentenze prima citate, che, i giudici hanno valorizzato le risultanze di accertamenti descrittivi di opere ancora non ultimate, in assenza peraltro di prove certe di definitiva interruzione delle stesse. In tale contesto trova applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580) ovvero, se precedente, con il provvedimento di 2 sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125). Va aggiunto che la cessazione della permanenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità e che con riferimento all'attivazione delle utenze quale dato significativo per la datazione dell'intervento edilizio abusivo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente precisato che la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826. Conf. Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/9/2014, Surano, Rv. 261153). Tale affermazione, esclude sostanzialmente la possibilità di presumere la datazione dell'intervento edilizio abusivo semplicemente sulla base della mera attivazione delle utenze e la materiale utilizzazione dell'immobile, trattandosi di circostanze che non eliminano del tutto la possibilità di proseguire nell'esecuzione delle opere, né dimostrano la definitiva cessazione dei lavori (l'attivazione dell'energia elettrica, infatti, può addirittura essere necessaria per l'esecuzione delle opere e l'uso dell'immobile può essere parziale o non incompatibile con l'attività edilizia ancora da eseguire). In sintesi, dunque, emergono, secondo una ragionevole motivazione elaborata in sentenza, condotte rappresentative di un reato edilizio di natura permanente e non interrotto, senza che tale impostazione sia ribaltata dalle deduzioni difensive, sia perché il richiamo ad un accertamento di pg, in occasione di un sopralluogo dell'agosto 2015 non risulta già evidenziato nell'atto di appello, sia perché si tratta di un mero accertamento di non prosecuzione, in quella specifica occasione, dei lavori, sia perché trattasi di un sopralluogo di cui non è dimostrata la regolare acquisizione, eventualmente con il consenso delle parti, al fascicolo dibattimentale, sia perché si tratta di vicenda fattuale da esaminare nel contesto complessivo dei dati disponibili e come tale non valutabile in questa sede di legittimità. Per cui, corretta appare la valutazione della decorrenza della prescrizione, come pure rappresentato in ricorso, dalla pubblicazione della prima sentenza, del 12.6.2019, con consumazione del termine massimo alla data del 12.6.2024 oltre che con interruzione della decorrenza della prescrizione stessa con l'atto interruttivo di citazione per l'udienza di appello, dell'aprile del 2023. Quanto ai reati di cui al capo b), va evidenziato che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di 3 (\ Così deciso, il 10/04/2024. reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez.
3 - n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022) Rv. 282410 — 01). In proposito quindi, quanto alla prescrizione, non possono che formularsi considerazioni analoghe a quelle prima elaborate per il reato di cui al capo a). 2. Manifestamente infondate appaiono poi le censure di cui al terzo, quarto e quinto motivo, che non tengono conto delle puntuali risposte fornite dalla corte di appello anche con richiamo a quanto riportato nella prima sentenza. 3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo, atteso che dalla lettura della corrispondente censura di gravame di cui al quarto motivo dell'atto di appello emerge che a fronte di una finale richiesta di non subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, la critica si concentra non già sulle ragioni per cui tale beneficio avrebbe dovuto prescindere dall'ordine di demolizione - risultando quindi sul punto del tutto a-specifica e dunque manifestamente infondata -, bensì sulla distinta disamina delle cause per cui avrebbe dovuto riconoscersi il venir meno dell'ordine di demolizione medesimo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
avverso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria di replica del difensore dell'imputato avv.to Minnella Carmelo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del tribunale di Catania del 12 giugno 2019, con la quale AN AL era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) del DPR 380/01, 93 primo comma, 94 comma primo e 95 del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta ordinanza AN AL, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33138 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 10/04/2024 3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per intervenuta prescrizione dei reati almeno a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del 12 giugno 2019. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge con riguardo alle contravvenzioni di cui al capo b), trattandosi di reati istantanei consumati alla data del 28 novembre 2014, e per il mancato calcolo della porzione di pena portata in aumento con quella inflitta per il reato più grave. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione rispetto alla dedotta causa di giustificazione dello stato di necessità. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di motivazione in ordine alla invocata fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. 7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto agli artt. 54 c.p., 31 comma 9 del DPR 380/01 8 CEDU e 117 della Costituzione. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla richiesta sospensione condizionale della pena senza subordinazione all'ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo e secondo motivo, incentrati innanzitutto sul tema della prescrizione, devono esaminarsi congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Rispetto al reato di cui al capo a) relativo ad abuso edilizio contestato come accertato il 28.11.2014 e integrato da un'opera non ancora completata, il primo giudice ha rilevato la sussistenza di un reato permanente a fronte di un intervento edile ancora incompleto, citando un accertamento datato 1.12.2014 e, successivamente, un verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione del 2015. Analoghe considerazioni sono espresse nella seconda sentenza qui impugnata. Risulta quindi dalle stesse sentenze prima citate, che, i giudici hanno valorizzato le risultanze di accertamenti descrittivi di opere ancora non ultimate, in assenza peraltro di prove certe di definitiva interruzione delle stesse. In tale contesto trova applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580) ovvero, se precedente, con il provvedimento di 2 sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125). Va aggiunto che la cessazione della permanenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità e che con riferimento all'attivazione delle utenze quale dato significativo per la datazione dell'intervento edilizio abusivo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente precisato che la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826. Conf. Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/9/2014, Surano, Rv. 261153). Tale affermazione, esclude sostanzialmente la possibilità di presumere la datazione dell'intervento edilizio abusivo semplicemente sulla base della mera attivazione delle utenze e la materiale utilizzazione dell'immobile, trattandosi di circostanze che non eliminano del tutto la possibilità di proseguire nell'esecuzione delle opere, né dimostrano la definitiva cessazione dei lavori (l'attivazione dell'energia elettrica, infatti, può addirittura essere necessaria per l'esecuzione delle opere e l'uso dell'immobile può essere parziale o non incompatibile con l'attività edilizia ancora da eseguire). In sintesi, dunque, emergono, secondo una ragionevole motivazione elaborata in sentenza, condotte rappresentative di un reato edilizio di natura permanente e non interrotto, senza che tale impostazione sia ribaltata dalle deduzioni difensive, sia perché il richiamo ad un accertamento di pg, in occasione di un sopralluogo dell'agosto 2015 non risulta già evidenziato nell'atto di appello, sia perché si tratta di un mero accertamento di non prosecuzione, in quella specifica occasione, dei lavori, sia perché trattasi di un sopralluogo di cui non è dimostrata la regolare acquisizione, eventualmente con il consenso delle parti, al fascicolo dibattimentale, sia perché si tratta di vicenda fattuale da esaminare nel contesto complessivo dei dati disponibili e come tale non valutabile in questa sede di legittimità. Per cui, corretta appare la valutazione della decorrenza della prescrizione, come pure rappresentato in ricorso, dalla pubblicazione della prima sentenza, del 12.6.2019, con consumazione del termine massimo alla data del 12.6.2024 oltre che con interruzione della decorrenza della prescrizione stessa con l'atto interruttivo di citazione per l'udienza di appello, dell'aprile del 2023. Quanto ai reati di cui al capo b), va evidenziato che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di 3 (\ Così deciso, il 10/04/2024. reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez.
3 - n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022) Rv. 282410 — 01). In proposito quindi, quanto alla prescrizione, non possono che formularsi considerazioni analoghe a quelle prima elaborate per il reato di cui al capo a). 2. Manifestamente infondate appaiono poi le censure di cui al terzo, quarto e quinto motivo, che non tengono conto delle puntuali risposte fornite dalla corte di appello anche con richiamo a quanto riportato nella prima sentenza. 3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo, atteso che dalla lettura della corrispondente censura di gravame di cui al quarto motivo dell'atto di appello emerge che a fronte di una finale richiesta di non subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, la critica si concentra non già sulle ragioni per cui tale beneficio avrebbe dovuto prescindere dall'ordine di demolizione - risultando quindi sul punto del tutto a-specifica e dunque manifestamente infondata -, bensì sulla distinta disamina delle cause per cui avrebbe dovuto riconoscersi il venir meno dell'ordine di demolizione medesimo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende