Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA04 3 17/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE Contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 23593/99 2729/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere 23593/99 Cron. 10099 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere - Rep. 1000 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 03/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 155 CURIA per diritti L. 2 6 MAR. 2002 18, presso lo studio dell'avvocato DONATELLO OFANTO IL CANCELLIERE GIANNI, difeso dall'avvocato AGOSTINO FORTUNATO, giusta delega in atti;
$77. 1.1500 CANCELLERI - ricorrente
contro
SPERANDEO DOMENICO, SPERANDEO AGATA, SPERANDEO BENITO, 1030334 SPERANDEO PIETRO, SPERANDEO COLOMBA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 02729/00 proposto da: SPERANDEO BENITO, elettivamente 2001 SPERANDEO AGATA, 1633 domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo -1- studio dell'avvocato REA AMBROSI MORONI, difesi dall'avvocato EMILIO D'AMORE, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
CURIA SERAFINO;
intimato avverso la sentenza n. 725/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 giugno 1980 AO PE affermò che FI IA non aveva adempiuto l'obbligo, assunto con contratti preliminari, di consegnargli gli immobili che aveva promesso di vendergli, e lo convenne innanzi al Tribunale di Paola, per sentirlo condannare all'adem- pimento, ovvero, in via subordinata, per sentir dichiarare risolto il contratto, e per ottenere la restituzione di quanto pagato, ed il risarcimento dei danni sofferti. FI IA si costitui ed affermò che non aveva consegnato gli immobili venduti a AO PE perché quest'ultimo si era pentito dell'acquisto e gli aveva chiesto di recedere dal contratto, compensando quanto aveva già pagato con quanto avrebbe dovuto pagare per le modifica- zioni dell'immobile che gli aveva chiesto di effettuare;
affermò inoltre che AO PE non aveva comunque completato il pagamento del prezzo;
e chiese dunque il rigetto della domanda, in via riconvenzionale la risolu- zione del contratto per inadempimento dell'acquirente, ed il risarcimento dei danni subiti. Istruita la controversia, in particolare con l'escussione di alcuni testi, il Tribunale pronunzio sentenza con cui, preso atto che AN IA aveva venduto a terzi gli immobili promessi a AO PE, accolse la domanda subordinata di quest'ultimo, e dichiarò quindi risolto, per inadem- pimento di FI IA, il contratto, con conseguente sua condanna al ri- sarcimento dei danni subiti da controparte, liquidati in 60 milioni. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epi- grafe, ha rigettato l'appello del soccombente. Ha in particolare affermato, per quanto ancora rileva, dopo aver dettagliatamente riesaminato le prove raccolte, che FI IA non ave- va provato l'asserito recesso di AO PE dal contratto, e comunque che tale recesso non era stato manifestato per iscritto, come sarebbe stato necessario, avendo ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili;
inoltre che FI IA aveva venduto gli appartamenti a terzi dopo che AO PE gli aveva sollecitato l'adempimento dell'obbligo di trasfe- rirgli la proprietà degli immobili oggetto dei contratti preliminari con lui sti- pulati;
ed infine, conclusivamente, che FI IA non aveva provato al- cun inadempimento colpevole di AO PE. FI IA ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, formulando tre censure. IC, AG, EN, RO e CO PE, eredi di AO PE deceduto nel corso del giudizio d'appello, hanno resistito con controricorso, ed a loro volta hanno proposto ricorso incidentale condi- zionato, formulando una sola censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale di FI IA e quello incidentale di IC, AG, EN, RO e CO PE sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo ed il secondo motivo del suo ricorso FI IA sostiene che la Corte d'appello di Catanzaro non ha interpretato corretta- mente i suoi scritti difensivi, ed ha travisato il senso delle sue tesi in essi e- sposte;
sostiene in particolare che, allegando la richiesta di AO PE 2 di recedere dal contratto, egli aveva inteso soltanto affermare che era stato quest'ultimo a non volere la sua esecuzione, e che era stato quindi inadem- piente, anche perché non aveva pagato le rate del prezzo alle scadenze con- venute. Il ricorrente afferma quindi che la Corte d'appello non ha preso in considerazione l'inadempimento di controparte da lui allegato e non ne ha verificato la gravità, che sostiene essere tale da giustificare la risoluzione del contratto da lui chiesta in via riconvenzionale;
denunzia pertanto violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli art. 1350, 1373, 1453, 1454, 1455 e 1457 cod. civ.. Con il terzo motivo del suo ricorso FI IA censura la ri- costruzione dei fatti di causa effettuata dalla Corte Calabrese, e le valutazio- ni che quest'ultima ha dato delle testimonianze raccolte;
e ribadisce che in tale ricostruzione non ha trovato posto "l'acclarata inadempienza" di AO PE, consistita nel mancato pagamento delle rate del prezzo alle sca- denze convenute. I primi due motivi del ricorso di FI IA sono per un ver- so infondati, per altro verso inammissibili. Colui che propone una domanda giudiziale, o una eccezione in senso proprio, ha l'onere di esporne compiutamente le ragioni, sia in diritto, sia soprattutto in fatto (art. 163 cod. proc. civ.); e nel giudizio vanno verifi- cati solo i fatti allegati dalle parti, perché il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fat- tispecie ad opera delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il 3 vizio di ultrapetizione nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa "causa petendi" o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (Cassazione civile, sez. trib., 17 febbraio 2001, n. 2340). Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, nel giudizio di merito, ha giustificato l'inadempimento addebitatogli da AO PE, ed ha chiesto la risoluzione dei contratti preliminari con lui stipulati, alle- gando solo e soltanto l'asserito recesso di quest'ultimo, non anche il manca- to pagamento delle rate del prezzo alle scadenze stabilite, che correttamente dunque i giudici di merito non hanno verificato. La ontologica diversità dei due “fatti", cui appena innanzi si è fatto cenno, esclude poi che FI IA, allegando il primo, abbia anche implicitamente allegato il secondo. La contrapposta tesi del ricorrente si fonda su una interpretazio- ne della sua domanda giudiziale che egli non ha prospettato nel giudizio di merito, e che, involgendo una questione di fatto, non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. In proposito va ricordato infatti che in tale giudizio occorre tene- re distinta l'ipotesi in cui venga lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla domanda stessa, rite- nendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli 4 atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell'altro caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motiva- zione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile sez. II, 26 aprile 2001, n. 6066); motivazione che nel caso di specie manca, ed a ragione, perché la questione, che si ripete, è di fatto, non è stata prospettata al giudice del merito. Il terzo motivo del ricorso di FI IA è inammissibile. Con esso il ricorrente, oltre a ribadire la censura formulata con i primi due motivi del suo ricorso, propone una valutazione di alcune delle te- stimonianze esaminate dal giudice del merito diversa e contrapposta a quella che quest'ultimo ne ha dato, e una diversa ricostruzione dei fatti di causa, denunziando vizi di motivazione della sentenza impugnata, senza peraltro specificarli, e senza neppure prendere in considerazione le articolate argo- mentazioni esposte dalla Corte d'appello di Catanzaro per dar conto delle conclusioni alle quali è pervenuta. I ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato, resta assor- bito. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, riget- ta il primo, dichiara assorbito il secondo, e condanna FI IA a rifon- 5 dere a IC, AG, EN, RO e CO PE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 115.53 euro, oltre 2.000,00 eu- ro per onorari. Roma, 3 dicembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) лепти L'estensore (Carlo Cioffi) Cer 1 C IL CANCELLIERE co Tele DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 MAR 2002 IL CANCELLIEREC1 109T 129.11 Agenzia delle Entrate Roma -04.12 20,66 Ufficio di 2 Iscritto a ruolo il .149,77 Art. n. а 6