Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a L. 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a L. 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in L. 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a L. 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a L. 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in L. 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.