Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 90
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni

    Le censure formulate dalla parte ricorrente avevano portata generale, risultando dirette nei confronti dell'atto impositivo nel suo complesso.

  • Accolto
    Errata interpretazione dell'art. 29 DL 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione

    L'atto impugnato, il cui modello è predeterminato dalla relativa regolamentazione nella forma e nella sostanza, contiene tutti gli elementi necessari per chiarire al contribuente la portata della pretesa fiscale, senza che possano rilevarsi limitazioni al diritto di difesa: in particolare sono espressamente indicati il riferimento all'avviso di accertamento originario, la sentenza della Commissione tributaria che aveva determinato una modifica alla misura del recupero, la misura dell'importo già corrisposto, la misura delle imposte e delle sanzioni, oltre all'importo delle altre spese e le informazioni di carattere generale previste per legge.

  • Accolto
    Errata valutazione dei fatti di causa

    Nel merito parte contribuente appellata non rileva, nemmeno in questo grado di giudizio, che la pretesa fiscale debba essere diversamente determinata rispetto a quanto conclusivamente richiesto dall'Ufficio. Sotto questo aspetto non può condividersi l'argomentazione dell'appellato in ordine all'impossibilità di valutare il calcolo, che, invece, aveva presupposti precisi che ne avrebbero permesso la ricostruzione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni)

    Le censure formulate dalla parte ricorrente avevano portata generale, risultando dirette nei confronti dell'atto impositivo nel suo complesso.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 29 dl 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione

    L'atto impugnato, il cui modello è predeterminato dalla relativa regolamentazione nella forma e nella sostanza, contiene tutti gli elementi necessari per chiarire al contribuente la portata della pretesa fiscale, senza che possano rilevarsi limitazioni al diritto di difesa. Anche per quanto riguarda gli interessi risultano indicati gli importi del capitale cui sono riferiti, la data di scadenza per il calcolo e sono riportati gli estremi della norma di cui all'art. 20 DPR 602/73; appaiono indicati anche la data di decorrenza e i tassi giornalieri applicabili (fino al pagamento) per il periodo successivo alla data di riferimento (22/06/2021) per il calcolo dell'importo esposto nell'atto.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei fatti di causa

    Nel merito parte contribuente appellata non rileva, nemmeno in questo grado di giudizio, che la pretesa fiscale debba essere diversamente determinata rispetto a quanto conclusivamente richiesto dall'Ufficio. Sotto questo aspetto non può condividersi l'argomentazione dell'appellato in ordine all'impossibilità di valutare il calcolo, che, invece, aveva presupposti precisi che ne avrebbero permesso la ricostruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 90
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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