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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
ON CO, RE
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1
e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: respingere tutti i motivi di appello e le eccezioni di parte appellante e dichiarare illegittimo e infondato l'Appello avversario e confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'atto impugnato illegittimo ed annullabile, dichiarando così non dovute le somme pretese dall'Ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione.
Vinte spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata concerne il procedimento promosso con ricorso in primo grado contro un'intimazione di pagamento in seguito all'esito di una sentenza della CTG di secondo grado depositata nel 2020.
Nel ricorso in primo grado parte contribuente esponeva i seguenti motivi di impugnazione dell'atto impositivo:
-Nullità e/o annullabilità dell'atto per violazione dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 7 e 17 L.
212/2000 per difetto di motivazione;
-Illegittimità e infondatezza per carente/insufficiente motivazione dell'atto di intimazione di pagamento anche con riferimento al calcolo degli interessi.
L'Ufficio era costituito in primo grado per controdedurre.
La CGT di primo grado, con la decisione impugnata, condividendo le doglianze di parte contribuente, ha accolto il ricorso condannando l'AE alla rifusione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello, riepilogando la vicenda ed esponendo i seguenti motivi di impugnazione della sentenza:
-Violazione dell'art. 112 c.p.c.: Vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni. Secondo l'Ufficio il riferimento all'entità delle imposte rispetto alle sanzioni non sarebbe stato contenuto nel ricorso, che si sarebbe limitato a contestare la carenza di motivazione dell'intimazione, senza contestare in alcun modo la quantificazione delle imposte e delle sanzioni, neppure in sede di memorie.
-Errata interpretazione dell'art. 29 DL 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione. Secondo
l'appellante l'intimazione sarebbe un atto esecutivo, il cui modello sarebbe predeterminato nella forma e nella sostanza, la cui motivazione dovrebbe permettere alla parte di comprendere la fonte del recupero intimato. E' richiamata giurisprudenza al riguardo.
L'l'intimazione in questione avrebbe contenuto precisamente tutti gli elementi per verificare la correttezza dei calcoli.
-Nel merito: errata valutazione dei fatti di causa. Secondo l'Ufficio la pronuncia non avrebbe in alcun modo considerato il contenuto delle controdeduzioni dell'Ufficio, che aveva risposto in ordine ad ogni aspetto della vicenda (tra cui il dettaglio dei calcoli). Il contribuente non avrebbe mai opposto alcuna contestazione nel merito dei calcoli delle imposte, sanzioni e interessi, né avrebbe mai affermato l'esistenza di alcun errore. Per quanto concerne il calcolo delle imposte, l'AE ribadisce che la liquidazione della sentenza sarebbe un'attività materiale, fondata sull'accertamento notificato e impugnato: si tratterebbe di attività puramente matematica scandita dalla normativa di riferimento (art. 68 del D. Lgs. n.
546/1992 e art. 19 del D. Lgs. n. 472/1997) e sarebbe stato onere dell'appellato contestare in modo preciso l'eventuale presenza di errori. I calcoli sono riportati. Solamente per quanto concerne le sanzioni l'AE precisa che, nonostante l'assenza di contestazioni precise da parte del ricorrente, in sede di verifica dei dati l'Ufficio aveva accertato l'esistenza di un errore nella determinazione delle stesse: la correzione della misura delle sanzioni (da € 21.769,20 a € 19.602,80) sarebbe stata comunicata dall'Ufficio all'esito della fase di mediazione. L'appellante si sarebbe limitato ad indicare dati che potevano essere agevolmente controllati dal contribuente. Anche il calcolo degli interessi e il loro importo sarebbero stati correttamente indicati.
Infine l'Ufficio rileva che la pronuncia apparirebbe assolutamente errata laddove ha precisato che “pur essendo stata ridotta l'Irpef è tuttavia stata applicata per intero per determinare l'entità delle sanzioni” come indicato nello stesso atto impugnato.
Parte contribuente è costituita in questo grado di giudizio, riepilogando il fatto ed esponendo quanto segue:
-Con riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni) secondo parte contribuente, considerato il contenuto delle contestazioni nel ricorso, con riferimento sia al vizio motivazionale dell'atto, che all'entità delle imposte, sanzioni e interessi privi di alcuna spiegazione, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, nessun vizio di extra petizione potrebbe essere mosso nei confronti della sentenza dei primi giudici: non potendo più fare riferimento all'avviso di accertamento originario e alle imposte e sanzioni, ivi puntualmente determinate, a seguito del parziale annullamento delle pretese, l'Ente impositore avrebbe avuto il dovere di esplicitare il nuovo imponibile ed i nuovi calcoli con cui aveva provveduto a liquidare le diverse imposte accertate, oltre alle nuove e diverse sanzioni e interessi, essendo obbligatoria la motivazione anche per l'atto di intimazione, oltre ad un certo grado di determinatezza ed intellegibilità degli elementi conoscitivi, tale da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Parte contribuente eccepisce anche l'inammissibilità di una allegazione successiva al provvedimento, essendo l'atto di intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate un atto amministrativo, e non processuale, idoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario (è richiamata giurisprudenza), che richiederebbe una motivazione congrua, sufficiente e intelleggibile, che dovrebbe essere perfetta di tutti i suoi elementi, fin dall'emanazione del provvedimento stesso e non sarebbe integrabile nel corso dell'eventuale giudizio.
-Con riferimento alla lamentata errata interpretazione dell'art. 29 dl 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione, parte appellata richiama l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, ribadendo la necessità di idonea motivazione dell'atto, oltre alla sentenza della Corte di cassazione ss.uu. n.
11722/2010 per le ipotesi in cui il provvedimento costituisca il primo atto con il quale l'ente impositore eserciti la pretesa tributaria (come sarebbe avvenuto nel caso di specie, avendo la CTR del Veneto accolto parzialmente il ricorso del contribuente). Per quanto riguarda, in particolare, gli interessi il contribuente ribadisce che, trattandosi di IRPEF ed IRAP, le imposte per l'esercizio 2009 sarebbero state eventualmente dovute a partire dal 2010 e non si capirebbe come gli interessi possano essere calcolati a partire da prima della maturazione del reddito, e, nell'atto di intimazione, non sarebbero evidenziati né la data di inizio della maturazione degli interessi per ritardata iscrizione, né le modalità ed i criteri del calcolo degli stessi, situazione che impedirebbe la possibilità di verificare l'operato dell'Ufficio e il diritto di difesa del contribuente.
-Con riferimento al merito e alla lamentata errata valutazione dei fatti di causa, parte appellata riporta argomentazioni svolte ai punti precedenti e ribadisce che la motivazione dell'atto di intimazione di pagamento sarebbe obbligatoria “ab origine” (non “ex post”), imponendo un certo grado di determinatezza ed intellegibilità degli elementi conoscitivi. L'atto di appello, con cui l'Ufficio sosterrebbe corretta l'allegazione di tabelle di calcoli (tra l'altro riconoscendo anche l'errore nella determinazione delle sanzioni) solo “ex post”, confermerebbe la tesi del contribuente. Senza un minimo dettaglio non sarebbe stato possibile fare alcuna verifica o contestazione precisa del calcolo della pretesa che lo stesso Ufficio riconoscerebbe originariamente errata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questa Corte la sentenza impugnata deve essere riformata in accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
Preliminarmente deve essere respinto il primo motivo di appello formulato dall'Ufficio concernente la supposta violazione dell'art. 112 cpc. Si può affermare che le censure formulate da parte ricorrente avessero portata generale, risultando dirette nei confronti dell'atto impositivo nel suo complesso.
In relazione alle altre questioni prospettate, relative agli aspetti concernenti la motivazione e il merito, le doglianze dell'Ufficio devono essere accolte.
Va rilevato come, in sostanza, l'atto di intimazione risulti impugnato da parte contribuente per difetto di motivazione. Nel merito parte contribuente appellata non rileva, nemmeno in questo grado di giudizio, che la pretesa fiscale debba essere diversamente determinata rispetto a quanto conclusivamente richiesto dall'Ufficio.
Sotto questo aspetto non può condividersi l'argomentazione dell'appellato in ordine all'impossibilità di valutare il calcolo, che, invece, aveva presupposti precisi che ne avrebbero permesso la ricostruzione.
Quanto alla motivazione, secondo questa Corte, l'atto impugnato, il cui modello è predeterminato dalla relativa regolamentazione nella forma e nella sostanza, contiene tutti gli elementi necessari per chiarire al contribuente la portata della pretesa fiscale, senza che possano rilevarsi limitazioni al diritto di difesa: in particolare sono espressamente indicati il riferimento all'avviso di accertamento originario, la sentenza della Commissione tributaria che aveva determinato una modifica alla misura del recupero, la misura dell'importo già corrisposto, la misura delle imposte e delle sanzioni, oltre all'importo delle altre spese e le informazioni di carattere generale previste per legge.
In relazione alle sanzioni l'Ufficio, in sede di mediazione, aveva legittimamente comunicato il loro importo in seguito a una correzione, per la quale non risulta specifica contestazione in relazione al suo calcolo da parte del contribuente. Le indicazioni fornite dall'Ufficio successivamente al ricorso non possono considerarsi, secondo questa Corte, per i motivi suddetti, come integrazione postuma della motivazione dell'atto di intimazione che, come detto, si ritiene idonea e completa degli elementi necessari previsti per legge.
Anche per quanto riguarda gli interessi risultano indicati gli importi del capitale cui sono riferiti, la data di scadenza per il calcolo e sono riportati gli estremi della norma di cui all'art. 20 DPR 602/73; appaiono indicati anche la data di decorrenza e i tassi giornalieri applicabili (fino al pagamento) per il periodo successivo alla data di riferimento (22/06/2021) per il calcolo dell'importo esposto nell'atto (cfr. pag. 2 intimazione di pagamento). Non si rilevano, quindi, secondo questa Corte, vizi che possano determinare l'invalidità dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, le complessive circostanze della vicenda costituiscono motivo che induce la
Corte a disporne la compensazione per entrambi i gradi.
La Corte,
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'atto impugnato;
2) spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
ON CO, RE
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1
e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6ZIPRN00022-2021 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: respingere tutti i motivi di appello e le eccezioni di parte appellante e dichiarare illegittimo e infondato l'Appello avversario e confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'atto impugnato illegittimo ed annullabile, dichiarando così non dovute le somme pretese dall'Ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione.
Vinte spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata concerne il procedimento promosso con ricorso in primo grado contro un'intimazione di pagamento in seguito all'esito di una sentenza della CTG di secondo grado depositata nel 2020.
Nel ricorso in primo grado parte contribuente esponeva i seguenti motivi di impugnazione dell'atto impositivo:
-Nullità e/o annullabilità dell'atto per violazione dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 7 e 17 L.
212/2000 per difetto di motivazione;
-Illegittimità e infondatezza per carente/insufficiente motivazione dell'atto di intimazione di pagamento anche con riferimento al calcolo degli interessi.
L'Ufficio era costituito in primo grado per controdedurre.
La CGT di primo grado, con la decisione impugnata, condividendo le doglianze di parte contribuente, ha accolto il ricorso condannando l'AE alla rifusione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello, riepilogando la vicenda ed esponendo i seguenti motivi di impugnazione della sentenza:
-Violazione dell'art. 112 c.p.c.: Vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni. Secondo l'Ufficio il riferimento all'entità delle imposte rispetto alle sanzioni non sarebbe stato contenuto nel ricorso, che si sarebbe limitato a contestare la carenza di motivazione dell'intimazione, senza contestare in alcun modo la quantificazione delle imposte e delle sanzioni, neppure in sede di memorie.
-Errata interpretazione dell'art. 29 DL 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione. Secondo
l'appellante l'intimazione sarebbe un atto esecutivo, il cui modello sarebbe predeterminato nella forma e nella sostanza, la cui motivazione dovrebbe permettere alla parte di comprendere la fonte del recupero intimato. E' richiamata giurisprudenza al riguardo.
L'l'intimazione in questione avrebbe contenuto precisamente tutti gli elementi per verificare la correttezza dei calcoli.
-Nel merito: errata valutazione dei fatti di causa. Secondo l'Ufficio la pronuncia non avrebbe in alcun modo considerato il contenuto delle controdeduzioni dell'Ufficio, che aveva risposto in ordine ad ogni aspetto della vicenda (tra cui il dettaglio dei calcoli). Il contribuente non avrebbe mai opposto alcuna contestazione nel merito dei calcoli delle imposte, sanzioni e interessi, né avrebbe mai affermato l'esistenza di alcun errore. Per quanto concerne il calcolo delle imposte, l'AE ribadisce che la liquidazione della sentenza sarebbe un'attività materiale, fondata sull'accertamento notificato e impugnato: si tratterebbe di attività puramente matematica scandita dalla normativa di riferimento (art. 68 del D. Lgs. n.
546/1992 e art. 19 del D. Lgs. n. 472/1997) e sarebbe stato onere dell'appellato contestare in modo preciso l'eventuale presenza di errori. I calcoli sono riportati. Solamente per quanto concerne le sanzioni l'AE precisa che, nonostante l'assenza di contestazioni precise da parte del ricorrente, in sede di verifica dei dati l'Ufficio aveva accertato l'esistenza di un errore nella determinazione delle stesse: la correzione della misura delle sanzioni (da € 21.769,20 a € 19.602,80) sarebbe stata comunicata dall'Ufficio all'esito della fase di mediazione. L'appellante si sarebbe limitato ad indicare dati che potevano essere agevolmente controllati dal contribuente. Anche il calcolo degli interessi e il loro importo sarebbero stati correttamente indicati.
Infine l'Ufficio rileva che la pronuncia apparirebbe assolutamente errata laddove ha precisato che “pur essendo stata ridotta l'Irpef è tuttavia stata applicata per intero per determinare l'entità delle sanzioni” come indicato nello stesso atto impugnato.
Parte contribuente è costituita in questo grado di giudizio, riepilogando il fatto ed esponendo quanto segue:
-Con riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di extra petizione con riferimento alle sanzioni) secondo parte contribuente, considerato il contenuto delle contestazioni nel ricorso, con riferimento sia al vizio motivazionale dell'atto, che all'entità delle imposte, sanzioni e interessi privi di alcuna spiegazione, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, nessun vizio di extra petizione potrebbe essere mosso nei confronti della sentenza dei primi giudici: non potendo più fare riferimento all'avviso di accertamento originario e alle imposte e sanzioni, ivi puntualmente determinate, a seguito del parziale annullamento delle pretese, l'Ente impositore avrebbe avuto il dovere di esplicitare il nuovo imponibile ed i nuovi calcoli con cui aveva provveduto a liquidare le diverse imposte accertate, oltre alle nuove e diverse sanzioni e interessi, essendo obbligatoria la motivazione anche per l'atto di intimazione, oltre ad un certo grado di determinatezza ed intellegibilità degli elementi conoscitivi, tale da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Parte contribuente eccepisce anche l'inammissibilità di una allegazione successiva al provvedimento, essendo l'atto di intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate un atto amministrativo, e non processuale, idoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario (è richiamata giurisprudenza), che richiederebbe una motivazione congrua, sufficiente e intelleggibile, che dovrebbe essere perfetta di tutti i suoi elementi, fin dall'emanazione del provvedimento stesso e non sarebbe integrabile nel corso dell'eventuale giudizio.
-Con riferimento alla lamentata errata interpretazione dell'art. 29 dl 70/2011 con riferimento al vizio di motivazione, parte appellata richiama l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, ribadendo la necessità di idonea motivazione dell'atto, oltre alla sentenza della Corte di cassazione ss.uu. n.
11722/2010 per le ipotesi in cui il provvedimento costituisca il primo atto con il quale l'ente impositore eserciti la pretesa tributaria (come sarebbe avvenuto nel caso di specie, avendo la CTR del Veneto accolto parzialmente il ricorso del contribuente). Per quanto riguarda, in particolare, gli interessi il contribuente ribadisce che, trattandosi di IRPEF ed IRAP, le imposte per l'esercizio 2009 sarebbero state eventualmente dovute a partire dal 2010 e non si capirebbe come gli interessi possano essere calcolati a partire da prima della maturazione del reddito, e, nell'atto di intimazione, non sarebbero evidenziati né la data di inizio della maturazione degli interessi per ritardata iscrizione, né le modalità ed i criteri del calcolo degli stessi, situazione che impedirebbe la possibilità di verificare l'operato dell'Ufficio e il diritto di difesa del contribuente.
-Con riferimento al merito e alla lamentata errata valutazione dei fatti di causa, parte appellata riporta argomentazioni svolte ai punti precedenti e ribadisce che la motivazione dell'atto di intimazione di pagamento sarebbe obbligatoria “ab origine” (non “ex post”), imponendo un certo grado di determinatezza ed intellegibilità degli elementi conoscitivi. L'atto di appello, con cui l'Ufficio sosterrebbe corretta l'allegazione di tabelle di calcoli (tra l'altro riconoscendo anche l'errore nella determinazione delle sanzioni) solo “ex post”, confermerebbe la tesi del contribuente. Senza un minimo dettaglio non sarebbe stato possibile fare alcuna verifica o contestazione precisa del calcolo della pretesa che lo stesso Ufficio riconoscerebbe originariamente errata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questa Corte la sentenza impugnata deve essere riformata in accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
Preliminarmente deve essere respinto il primo motivo di appello formulato dall'Ufficio concernente la supposta violazione dell'art. 112 cpc. Si può affermare che le censure formulate da parte ricorrente avessero portata generale, risultando dirette nei confronti dell'atto impositivo nel suo complesso.
In relazione alle altre questioni prospettate, relative agli aspetti concernenti la motivazione e il merito, le doglianze dell'Ufficio devono essere accolte.
Va rilevato come, in sostanza, l'atto di intimazione risulti impugnato da parte contribuente per difetto di motivazione. Nel merito parte contribuente appellata non rileva, nemmeno in questo grado di giudizio, che la pretesa fiscale debba essere diversamente determinata rispetto a quanto conclusivamente richiesto dall'Ufficio.
Sotto questo aspetto non può condividersi l'argomentazione dell'appellato in ordine all'impossibilità di valutare il calcolo, che, invece, aveva presupposti precisi che ne avrebbero permesso la ricostruzione.
Quanto alla motivazione, secondo questa Corte, l'atto impugnato, il cui modello è predeterminato dalla relativa regolamentazione nella forma e nella sostanza, contiene tutti gli elementi necessari per chiarire al contribuente la portata della pretesa fiscale, senza che possano rilevarsi limitazioni al diritto di difesa: in particolare sono espressamente indicati il riferimento all'avviso di accertamento originario, la sentenza della Commissione tributaria che aveva determinato una modifica alla misura del recupero, la misura dell'importo già corrisposto, la misura delle imposte e delle sanzioni, oltre all'importo delle altre spese e le informazioni di carattere generale previste per legge.
In relazione alle sanzioni l'Ufficio, in sede di mediazione, aveva legittimamente comunicato il loro importo in seguito a una correzione, per la quale non risulta specifica contestazione in relazione al suo calcolo da parte del contribuente. Le indicazioni fornite dall'Ufficio successivamente al ricorso non possono considerarsi, secondo questa Corte, per i motivi suddetti, come integrazione postuma della motivazione dell'atto di intimazione che, come detto, si ritiene idonea e completa degli elementi necessari previsti per legge.
Anche per quanto riguarda gli interessi risultano indicati gli importi del capitale cui sono riferiti, la data di scadenza per il calcolo e sono riportati gli estremi della norma di cui all'art. 20 DPR 602/73; appaiono indicati anche la data di decorrenza e i tassi giornalieri applicabili (fino al pagamento) per il periodo successivo alla data di riferimento (22/06/2021) per il calcolo dell'importo esposto nell'atto (cfr. pag. 2 intimazione di pagamento). Non si rilevano, quindi, secondo questa Corte, vizi che possano determinare l'invalidità dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, le complessive circostanze della vicenda costituiscono motivo che induce la
Corte a disporne la compensazione per entrambi i gradi.
La Corte,
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'atto impugnato;
2) spese compensate.