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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ER, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 152/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034E00710 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034E00710 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla scorta di Verbale Unico redatto dall'INPS – Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) nell'anno 2022 e di un Processo Verbale di constatazione della Guardia di Finanza nel febbraio del 2024 in esito ad attività di verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2019-2021, l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Perugia notificava alla società Ricorrente_1 s.p.a. (impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi) l'avviso di accertamento n. T3N034E00710/2024 per l'annualità di imposta 2019 contestando l'indetraibilità ai fini Iva e l'indeducibilità ai fini Irap di fatture ricevute dalla società Società_1 srls in relazione ad un rapporto avente l'apparente natura della mera fornitura di personale nella forma del contratto d'appalto, ma che secondo l'ufficio celava una fattispecie di illegittima somministrazione di manodopera finalizzata all'ottenimento di indebiti vantaggi sia sul piano fiscale che contributivo;
di conseguenza recuperava le maggiori imposte dovute per un ammontare complessivo di € 13.837,00 (di cui € 8.894,00 per Iva ed € 4.943,00 per Irap), oltre interessi e sanzioni di legge.
La società ricorreva chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico atteso che ove fosse confermata la genuinità del contratto di appalto la pretesa tributaria sarebbe travolta. Eccepiva altresì nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per mancanza di prova della fondatezza dell'impianto accusatorio.
L'Agenzia dell'entrate resisteva alle avverse eccezioni confermando la bontà dell'accertamento notificato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 152/2025 pronunciata il 17.2.2025 e depositata il 24.2.2025 rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite ritenendo motivato l'accertamento e provato il quadro accusatorio formulato dall'ufficio.
La società propone appello reiterando in via pregiudiziale la richiesta di sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico (ricorso al Tribunale di Perugia sezione lavoro avverso verbale unico emesso dalla ITL di Perugia per INPS e INAIL) atteso che ove fosse confermata la genuinità del contratto di appalto la pretesa tributaria sarebbe travolta.
Censura la sentenza affidandosi ai seguenti motivi:
1) nullità della sentenza in relazione all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 212/2000 – Difetto assoluto di motivazione – Carenza di istruttoria
2) difetto assoluto di motivazione della sentenza in relazione all'eccepita illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento – Violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Formula altresì istanza di sospensione della sentenza di primo grado e dell'avviso impugnato sussistendone i presupposti
Chiede pertanto in via principale di annullare la sentenza di primo grado e per l'effetto annullare l'accertamento impugnato. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle entrate controdeduce opponendosi alla richiesta di sospensione del processo non vertendosi in uno dei casi previsti dall'art. 39 del d.lgs. 546/92. Argomenta che l'avviso di accertamento è ampiamente motivato e ha pienamente raggiunto il proprio scopo, che l'ufficio ha provato la fondatezza delle proprie asserzioni e in particolare ha indicato per quali analitici motivi il contratto di appalto fra Società_1l'appellante e la società srls cela di fatto un'irregolare somministrazione di manodopera. Chiede pertanto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante presenta memoria illustrativa per l'udienza di trattazione e ripropone i motivi di appello insistendo sulle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame con le memorie illustrative, le deduzioni di resistenza di controparte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Collegio ritiene preliminarmente di respingere la richiesta di sospensione del processo tributario in attesa dell'esito del contenzioso giuslavoristico. Osserva che il processo tributario si connota come un sistema tendenzialmente chiuso, disciplinato primariamente dalle speciali disposizioni contenute nel d.lgs. n. 546 del 1992 e, “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili “, dalle norme del codice di procedura civile. L'art. 39 del d.lgs n. 546/92 è la norma che regola la sospensione del processo tributario e nel caso di specie non si ritengono sussistenti le condizioni previste dal comma 1 e 1bis di tale norma, in particolare considerando non pregiudiziale l'esito del contenzioso giuslavoristico ben potendo il giudice tributario decidere “incidenter tantum” sulla questione dell'apparente rapporto di appalto di servizi.
Il motivo n. 1 è infondato: i primi giudici hanno compiutamente motivato il rigetto dell'eccezione formulato dal ricorrente di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il collegio ritiene altresì che l'avviso di accertamento sia motivato non solo perché il contribuente è stato messo in grado di difendersi compiutamente, come ha fatto (a prescindere dalla conoscenza dei verbali INPS e GDF), ma anche perché l'ufficio ha illustrato con ben nove pagine la motivazione dedicando le prime 5 (da pag. 2 a pag. 7) a motivare perché ritiene che il contratto di appalto (peraltro concluso in forma verbale) fra Ricorrente_1 e Società_1 dissimula un illecito contratto di somministrazione di manodopera.
Il motivo n. 2 è infondato: tale motivo riguarda il nodo centrale della questione e cioè se le prestazioni rese dal personale della Società_1 srl sono avvenute in base ad un contratto verbale di appalto di servizi o rappresentano una irregolare somministrazione di manodopera da cui derivano i riflessi fiscali agli effetti anche della detraibilità dell'IVA. I primi giudici hanno ampiamente motivato la statuizione di rigetto con argomentazioni analitiche in risposta alle singole eccezioni introduttive formulate dal ricorrente, motivazione che è da ritenersi ampiamente condivisibile.
In particolare il Collegio ritiene che le prestazioni contestate non siano avvenute sulla Società_1scorta di un contratto di appalto verbale in quanto la , nella fattispecie, non può definirsi appaltatore in quanto carente degli elementi essenziali che caratterizzano tale figura e cioè l'organizzazione dei mezzi necessari, la gestione a proprio rischio, l'obbligazione di risultato. Nel caso che occupa Società_1 non ha organizzato e gestito i mezzi necessari per realizzare l'opera o il servizio in quanto:
- il personale utilizzato con funzione di trasportatore da Ricorrente_1 era stato assunto da Società_1 con contratto di lavoro dipendente per i soli formali adempimenti obbligatori
- la gestione operativa dei lavoratori e dei mezzi utilizzati era effettuata da Ricorrente_1 per il tramite della referente Nominativo_1
- le pianificazioni e le modalità di esecuzione del lavoro venivano impartite e coordinate sempre da Ricorrente_1
- Società_1 non era iscritta all'Albo Nazionale dei trasportatori per conto di terzi
- le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori utilizzati nel servizio hanno confermato le circostanze su indicate affermando che alcune lettere di autorizzazione guida consegnate ai lavoratori per le prestazioni “appaltate” erano state firmate e timbrate come Società_1 dalla referente Nominativo_1 o da altro dipendente Ricorrente_1di .
Il Collegio ritiene altresì che anche gli altri requisiti essenziali dell'appaltatore e cioè la gestione a proprio rischio e l'obbligazione di risultato siano ridotti o assenti proprio perché il rischio associato all'esecuzione dell'opera e il mancato raggiungimento del risultato pattuito sarebbero dipesi di fatto unicamente dalle direttive, modalità e istruzioni impartite dalla Ricorrente_1 e non dalla Società_1 srl.
Tali circostanze che l'ufficio ha provato attraverso un quadro probatorio più che sufficiente inducono a ritenere che il contratto di appalto verbale fra Ricorrente_1 e la società Società_1 srls cela di fatto un'illecita somministrazione di Trasporti con la conseguenza che le fatture emesse dalla Società_1 debbono ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, le cui modalità di esecuzione rendono implicita la “consapevolezza” di entrambi i soggetti interessati all'operazione stessa e che l'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società Società_1 non può essere detratta da Ricorrente_1 spa.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 6.000 in favore dell'Agenzia resistente. Perugia 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ER, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 152/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034E00710 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034E00710 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla scorta di Verbale Unico redatto dall'INPS – Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) nell'anno 2022 e di un Processo Verbale di constatazione della Guardia di Finanza nel febbraio del 2024 in esito ad attività di verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2019-2021, l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Perugia notificava alla società Ricorrente_1 s.p.a. (impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi) l'avviso di accertamento n. T3N034E00710/2024 per l'annualità di imposta 2019 contestando l'indetraibilità ai fini Iva e l'indeducibilità ai fini Irap di fatture ricevute dalla società Società_1 srls in relazione ad un rapporto avente l'apparente natura della mera fornitura di personale nella forma del contratto d'appalto, ma che secondo l'ufficio celava una fattispecie di illegittima somministrazione di manodopera finalizzata all'ottenimento di indebiti vantaggi sia sul piano fiscale che contributivo;
di conseguenza recuperava le maggiori imposte dovute per un ammontare complessivo di € 13.837,00 (di cui € 8.894,00 per Iva ed € 4.943,00 per Irap), oltre interessi e sanzioni di legge.
La società ricorreva chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico atteso che ove fosse confermata la genuinità del contratto di appalto la pretesa tributaria sarebbe travolta. Eccepiva altresì nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per mancanza di prova della fondatezza dell'impianto accusatorio.
L'Agenzia dell'entrate resisteva alle avverse eccezioni confermando la bontà dell'accertamento notificato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 152/2025 pronunciata il 17.2.2025 e depositata il 24.2.2025 rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite ritenendo motivato l'accertamento e provato il quadro accusatorio formulato dall'ufficio.
La società propone appello reiterando in via pregiudiziale la richiesta di sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico (ricorso al Tribunale di Perugia sezione lavoro avverso verbale unico emesso dalla ITL di Perugia per INPS e INAIL) atteso che ove fosse confermata la genuinità del contratto di appalto la pretesa tributaria sarebbe travolta.
Censura la sentenza affidandosi ai seguenti motivi:
1) nullità della sentenza in relazione all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 212/2000 – Difetto assoluto di motivazione – Carenza di istruttoria
2) difetto assoluto di motivazione della sentenza in relazione all'eccepita illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento – Violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Formula altresì istanza di sospensione della sentenza di primo grado e dell'avviso impugnato sussistendone i presupposti
Chiede pertanto in via principale di annullare la sentenza di primo grado e per l'effetto annullare l'accertamento impugnato. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle entrate controdeduce opponendosi alla richiesta di sospensione del processo non vertendosi in uno dei casi previsti dall'art. 39 del d.lgs. 546/92. Argomenta che l'avviso di accertamento è ampiamente motivato e ha pienamente raggiunto il proprio scopo, che l'ufficio ha provato la fondatezza delle proprie asserzioni e in particolare ha indicato per quali analitici motivi il contratto di appalto fra Società_1l'appellante e la società srls cela di fatto un'irregolare somministrazione di manodopera. Chiede pertanto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante presenta memoria illustrativa per l'udienza di trattazione e ripropone i motivi di appello insistendo sulle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame con le memorie illustrative, le deduzioni di resistenza di controparte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Collegio ritiene preliminarmente di respingere la richiesta di sospensione del processo tributario in attesa dell'esito del contenzioso giuslavoristico. Osserva che il processo tributario si connota come un sistema tendenzialmente chiuso, disciplinato primariamente dalle speciali disposizioni contenute nel d.lgs. n. 546 del 1992 e, “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili “, dalle norme del codice di procedura civile. L'art. 39 del d.lgs n. 546/92 è la norma che regola la sospensione del processo tributario e nel caso di specie non si ritengono sussistenti le condizioni previste dal comma 1 e 1bis di tale norma, in particolare considerando non pregiudiziale l'esito del contenzioso giuslavoristico ben potendo il giudice tributario decidere “incidenter tantum” sulla questione dell'apparente rapporto di appalto di servizi.
Il motivo n. 1 è infondato: i primi giudici hanno compiutamente motivato il rigetto dell'eccezione formulato dal ricorrente di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il collegio ritiene altresì che l'avviso di accertamento sia motivato non solo perché il contribuente è stato messo in grado di difendersi compiutamente, come ha fatto (a prescindere dalla conoscenza dei verbali INPS e GDF), ma anche perché l'ufficio ha illustrato con ben nove pagine la motivazione dedicando le prime 5 (da pag. 2 a pag. 7) a motivare perché ritiene che il contratto di appalto (peraltro concluso in forma verbale) fra Ricorrente_1 e Società_1 dissimula un illecito contratto di somministrazione di manodopera.
Il motivo n. 2 è infondato: tale motivo riguarda il nodo centrale della questione e cioè se le prestazioni rese dal personale della Società_1 srl sono avvenute in base ad un contratto verbale di appalto di servizi o rappresentano una irregolare somministrazione di manodopera da cui derivano i riflessi fiscali agli effetti anche della detraibilità dell'IVA. I primi giudici hanno ampiamente motivato la statuizione di rigetto con argomentazioni analitiche in risposta alle singole eccezioni introduttive formulate dal ricorrente, motivazione che è da ritenersi ampiamente condivisibile.
In particolare il Collegio ritiene che le prestazioni contestate non siano avvenute sulla Società_1scorta di un contratto di appalto verbale in quanto la , nella fattispecie, non può definirsi appaltatore in quanto carente degli elementi essenziali che caratterizzano tale figura e cioè l'organizzazione dei mezzi necessari, la gestione a proprio rischio, l'obbligazione di risultato. Nel caso che occupa Società_1 non ha organizzato e gestito i mezzi necessari per realizzare l'opera o il servizio in quanto:
- il personale utilizzato con funzione di trasportatore da Ricorrente_1 era stato assunto da Società_1 con contratto di lavoro dipendente per i soli formali adempimenti obbligatori
- la gestione operativa dei lavoratori e dei mezzi utilizzati era effettuata da Ricorrente_1 per il tramite della referente Nominativo_1
- le pianificazioni e le modalità di esecuzione del lavoro venivano impartite e coordinate sempre da Ricorrente_1
- Società_1 non era iscritta all'Albo Nazionale dei trasportatori per conto di terzi
- le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori utilizzati nel servizio hanno confermato le circostanze su indicate affermando che alcune lettere di autorizzazione guida consegnate ai lavoratori per le prestazioni “appaltate” erano state firmate e timbrate come Società_1 dalla referente Nominativo_1 o da altro dipendente Ricorrente_1di .
Il Collegio ritiene altresì che anche gli altri requisiti essenziali dell'appaltatore e cioè la gestione a proprio rischio e l'obbligazione di risultato siano ridotti o assenti proprio perché il rischio associato all'esecuzione dell'opera e il mancato raggiungimento del risultato pattuito sarebbero dipesi di fatto unicamente dalle direttive, modalità e istruzioni impartite dalla Ricorrente_1 e non dalla Società_1 srl.
Tali circostanze che l'ufficio ha provato attraverso un quadro probatorio più che sufficiente inducono a ritenere che il contratto di appalto verbale fra Ricorrente_1 e la società Società_1 srls cela di fatto un'illecita somministrazione di Trasporti con la conseguenza che le fatture emesse dalla Società_1 debbono ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, le cui modalità di esecuzione rendono implicita la “consapevolezza” di entrambi i soggetti interessati all'operazione stessa e che l'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società Società_1 non può essere detratta da Ricorrente_1 spa.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 6.000 in favore dell'Agenzia resistente. Perugia 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci