Art. 3.
L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi Comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».
L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi Comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».