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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2268/2025 e promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) il 23/03/1948, residente in Voltaggio (AL), VIA MAZZINI 3 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre 2/27, presso e nello studio degli Avv.ti Repetto Maria Lina (C.F. e C.F._2
IN AN (C.F. ), che lo rappresentano e lo C.F._3
difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._4
11/08/1965
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E di
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
18/01/2001
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previi gli adempimenti meglio visti, in accoglimento del presente ricorso: a) dichiarare che la signora non ha diritto alla Controparte_1 percezione di alcuna somma per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne CP_2 e ciò a decorrere dal mese di Febbraio 2024; b) dichiarare cessato in capo al signor
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia in quanto Parte_1 CP_2 maggiorenne e autosufficiente;
c) in denegato subordine prevedere l'obbligo di mantenimento della figlia in misura ridotta con corresponsione di quanto CP_2 eventualmente dovuto direttamente in favore di quest'ultima. Vinte le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. e la Sig.ra sono genitori di Parte_1 Controparte_1 CP_2
nata a [...] il [...].
[...]
A seguito dell'interruzione della convivenza more uxorio delle suddette parti, con provvedimento del 05/01/2010 (R.V. n. 1755/2009) il Tribunale di Genova ha ordinato al Sig. di versare entro i primi otto giorni di ogni Parte_1
mese alla Sig.ra la somma di € 350,00 mensili quale Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% Controparte_2
delle spese straordinarie riguardanti la figlia (detta somma, in oggi a seguito degli incrementi Istat ammonta a € 400,00).
Avendo ormai la figlia raggiunto la maggior età ed essendo stata CP_2 assunta con contratto in data 07/02/2024 presso BELLA PIZZA S.r.l corrente in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Genova Via Roma 11/2 con una retribuzione iniziale di € 1.167,16 mensili lorde, mediante ricorso depositato in data 11/03/2025 il Sig. ha Parte_1 rappresentato il venir meno dei presupposti per l'erogazione del menzionato assegno a favore della figlia , chiedendone, pertanto, la revoca o in CP_2
subordine la riduzione con eventuale corresponsione di quanto dovuto direttamente in favore della stessa.
All'udienza del 16/07/2025 dinanzi al Giudice Dr. Domenico Pellegrini, il Sig.
ha confermato che la figlia ha iniziato a lavorare avendo la Pt_1 CP_2
stessa deciso di non proseguire gli studi (sul punto il ricorrente ha specificato che ha solo la terza media, non essendo riuscita a prendersi il diploma). CP_2
Il ricorso è stato notificato sia alla madre che alla figlia che non si sono costituite.
Alla luce di quanto dedotto dal ricorrente e della mancata deduzione di circostanze contrarie da parte delle convenute, nonché del fatto che la figlia risulta essere ormai ampiamente maggiorenne, avere concluso il suo ciclo di studi ed avere trovato un lavoro, va revocato l'assegno di mantenimento della stessa versato a favore della madre.
Spese del presente giudizio compensate stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis,
a parziale modifica del provvedimento del 05/01/2010 (R.V. n. 1755/2009)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 revoca, a decorrere da aprile 2025, l'assegno di mantenimento della figlia
previsto a carico del sig. ed a favore della signora CP_2 Parte_1
Controparte_1 per l'effetto dichiara cessato in capo al signor l'obbligo di Parte_1 provvedere al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne e CP_2 autosufficiente a decorrere da luglio 2025
Fermo nel resto
Spese compensate
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2268/2025 e promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) il 23/03/1948, residente in Voltaggio (AL), VIA MAZZINI 3 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre 2/27, presso e nello studio degli Avv.ti Repetto Maria Lina (C.F. e C.F._2
IN AN (C.F. ), che lo rappresentano e lo C.F._3
difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._4
11/08/1965
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E di
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
18/01/2001
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previi gli adempimenti meglio visti, in accoglimento del presente ricorso: a) dichiarare che la signora non ha diritto alla Controparte_1 percezione di alcuna somma per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne CP_2 e ciò a decorrere dal mese di Febbraio 2024; b) dichiarare cessato in capo al signor
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia in quanto Parte_1 CP_2 maggiorenne e autosufficiente;
c) in denegato subordine prevedere l'obbligo di mantenimento della figlia in misura ridotta con corresponsione di quanto CP_2 eventualmente dovuto direttamente in favore di quest'ultima. Vinte le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. e la Sig.ra sono genitori di Parte_1 Controparte_1 CP_2
nata a [...] il [...].
[...]
A seguito dell'interruzione della convivenza more uxorio delle suddette parti, con provvedimento del 05/01/2010 (R.V. n. 1755/2009) il Tribunale di Genova ha ordinato al Sig. di versare entro i primi otto giorni di ogni Parte_1
mese alla Sig.ra la somma di € 350,00 mensili quale Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% Controparte_2
delle spese straordinarie riguardanti la figlia (detta somma, in oggi a seguito degli incrementi Istat ammonta a € 400,00).
Avendo ormai la figlia raggiunto la maggior età ed essendo stata CP_2 assunta con contratto in data 07/02/2024 presso BELLA PIZZA S.r.l corrente in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Genova Via Roma 11/2 con una retribuzione iniziale di € 1.167,16 mensili lorde, mediante ricorso depositato in data 11/03/2025 il Sig. ha Parte_1 rappresentato il venir meno dei presupposti per l'erogazione del menzionato assegno a favore della figlia , chiedendone, pertanto, la revoca o in CP_2
subordine la riduzione con eventuale corresponsione di quanto dovuto direttamente in favore della stessa.
All'udienza del 16/07/2025 dinanzi al Giudice Dr. Domenico Pellegrini, il Sig.
ha confermato che la figlia ha iniziato a lavorare avendo la Pt_1 CP_2
stessa deciso di non proseguire gli studi (sul punto il ricorrente ha specificato che ha solo la terza media, non essendo riuscita a prendersi il diploma). CP_2
Il ricorso è stato notificato sia alla madre che alla figlia che non si sono costituite.
Alla luce di quanto dedotto dal ricorrente e della mancata deduzione di circostanze contrarie da parte delle convenute, nonché del fatto che la figlia risulta essere ormai ampiamente maggiorenne, avere concluso il suo ciclo di studi ed avere trovato un lavoro, va revocato l'assegno di mantenimento della stessa versato a favore della madre.
Spese del presente giudizio compensate stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis,
a parziale modifica del provvedimento del 05/01/2010 (R.V. n. 1755/2009)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 revoca, a decorrere da aprile 2025, l'assegno di mantenimento della figlia
previsto a carico del sig. ed a favore della signora CP_2 Parte_1
Controparte_1 per l'effetto dichiara cessato in capo al signor l'obbligo di Parte_1 provvedere al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne e CP_2 autosufficiente a decorrere da luglio 2025
Fermo nel resto
Spese compensate
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4