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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, TO
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4348/2023 depositato il 21/08/2023
proposto da
Comune di Fiumicino - Piazza C.alberto Dalla Ricorrente_1 78 00054 Ricorrente_2 RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4975/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9131 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante: accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 4975/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pronunciata in data 13/03/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, condannando parte avversa alle spese del doppio grado del giudizio.
Conclusioni parte appellata: confermare integralmente la Sentenza perché conforme anche alle precedenti tre Sentenza relative alla Convenuta ed al Coniuge Comproprietario;
rigettare l'appello per erroneità e carenza di presupposto sia in fatto che in diritto dichiarando la sua inammissibilità. Con vittoria di Spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante, ha proposto appello avverso la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.4975/2023, depositata in data 13/04/2023, che ha accolto (con condanna del Comune alle spese) il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento ai fini TASI 2016 n. 9131 del 15.11.2021, notificato il 13.12.2021, per omesso pagamento della TASI 2016 relativamente ai seguenti terreni individuati come Aree Fabbricabili Dati catastali_1 , dell'importo di € 519,00 di cui € 363,00, per Tasi, € 108,90, per sanzioni, ed € 42,31, per interessi e spese di notifica, ritenendo dimostrato l'avvenuto versamento da parte della ricorrente di quanto dovuto in relazione agli immobili insistenti sulle aree indicate nell'avviso di accertamento, immobili condonati e dotati di rendite provvisorie, attribuite dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, come da ricevute di versamenti allegati.
L'Ente appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Nullità ed illegittimità per vizio di motivazione o comunque per erroneità della stessa, omessa valutazione di prove decisive, error in procedendo commesso dai giudici di prime cure ed erronea valutazione delle prove. Non risulta alcun versamento, da parte dei coniugi Resistente_1 - Nominativo_1, a titolo di TASI per i terreni oggetto di accertamento relativamente all'anno 2016. Le somme versate e corrispondenti agli F24, depositati in atti dalla ricorrente, non sono relative alle richieste di pagamento oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
tra i codici tributo versati non figura il codice
3960 relativo a Tasi Aree Edificabili - Comune, unico codice tributo relativo ai terreni oggetto di avviso di accertamento. L'Ufficio ha correttamente fondato l'accertamento sull'estratto di mappa catastale (doc. 3 del fascicolo di I grado) e sulla visura catastale (doc. 4 del fascicolo di I grado) da cui emerge che sull'area in parola non è presente alcun fabbricato che possa destituire di fondamento il predetto accertamento;
ne è la riprova il fatto che, all'interno della richiamata visura catastale, si legge: “particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010”. Non insistendo in catasto alcun immobile ultimato/ regolarizzato l'appellante Comune ha richiesto l'imposta dovuta per “area edificabile” sull'intera superficie dettagliata nell'avviso di accertamento , in accordo con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.
504/92. Il documento depositato da controparte con la memoria del 22.02.2023 è la richiesta di sanatoria formalizzata dalla Sig.ra Resistente_1. Anche qualora si volesse condividere la tesi di controparte, secondo cui i coniugi comproprietari dei fabbricati avrebbero “correttamente assolto al pagamento della TASI per l'anno
2016 e seguenti, pagando sul valore (sicuramente superiore) determinato dalle Rendite catastali dei fabbricati, accatastati e insistenti sulle medesime aree”, resta comunque da considerare che la particella
“edificata” non coincide con l'intera cubatura dell'area accertata , con la conseguenza che l'avviso di accertamento risulta in ogni caso del tutto legittimo in ordine alla cubatura residua non edificata dell'area di interesse. Ciò sottolinea come il provvedimento di accertamento oggetto della controversia debba ritenersi legittimo quantomeno per la quota parte della capacità edificatoria residua dell'area. Si rileva, inoltre, che la sentenza della CGT di Roma n. 13175/22, risulta oggetto di specifico gravame.
2. Sulla condanna alla rifusione delle spese di lite. Tutto quanto esposto sia in fatto che in diritto impone una giusta pronuncia in ordine al pagamento delle spese di lite.
L'appellata società si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che risulta infondato il motivo di appello, circa “l'erroneità della Sentenza”, l'Ufficio pur insistendo nel merito dell'omesso pagamento della TASI sulle aree Fabbricabili, riconosce nelle motivazioni che gli stessi immobili, risultano oggetto di domanda di condono e non sono stati ancora regolarizzati, motivo per cui non risulterebbero nelle visure catastali. Come già documentato tali immobili risultano già censiti nel Catasto Urbano del Comune di Fiumicino, come Fabbricati D/8- D/7- D/7, siti in Indirizzo_1 per variazione toponomastica del 2016 ( doc 2-2.1-2.3), sono stati oggetto di domanda di condono e, dunque, esistono catastalmente. Nel doc. 4 allegato dal Comune in primo grado viene evidenziato in nota dal Catasto che, su detto Dati catastali_1 sono presenti immobili urbani non ancora regolarizzati/ definiti, ai sensi dl 78/2010, quindi oggetto di Condono non definito, ma pur sempre oggetto di accatastamento, come risulta dalle visure allegate.
L'Ag.Demanio ha attribuito agli immobili D/7, D/7 e D/8 delle rendite presunte aventi un valore catastale maggiore ed assorbente di ogni altro e qualsiasi valore, anche residuo di aree fabbricabili. Il D.
L.31maggio2010 n.78 stabilisce che, la “rendita presunta”, pur se transitoria, nelle more della presentazione degli atti di aggiornamento, consente di stabilire la rendita definitiva e nonostante, quindi, la transitorietà, esplica comunque tutti gli effetti a fini fiscali. La “presunzione” della rendita, implica un procedimento di attribuzione semplificato che rispetti i requisiti individuati dall'AdE- Ag.Demanio, e in primo luogo che si tratti di unità immobiliari accatastabili, si tratta di un valore che l'Ufficio Tributi e/o il Comune non può disattendere ai fini del pagamento dei tributi IMU e TASI. Risulta del pari erronea l'affermazione secondo la quale il
Comune sostiene che non figurano versamenti con i codici tributo 3960 relativi a Tasi Aree Edificabili, il comune non considera le somme versate per Tasi per il 2016, di seguito riportate: Codice tributo tipologia
3961 - Tasi su altre tipologie di aree - importo € 497,00. La richiesta del Comune complessiva per la Tasi- sul valore delle aree edificabili- risulta essere di soli € 363,00; un importo annuo notevolmente inferiore rispetto a quello pagato dal Contribuente per tali fabbricati (che il comune ritiene non esserci e comunque assorbe anche il valore dell'area fabbricabile) di € 994,00. Detto importo (imputabile alla Tasi annua per
Immobili D/7, D/7 e D8) non risulta essere stato considerato o riconosciuto dal comune nell'Accertamento
e/o conteggiato in detrazione ai fini di quanto richiesto e/o rimborsato se non dovuto e/o erroneamente versato. Il Comune ha introitato somme non dovute che debbono andare in scomputo di quello oggi erroneamente richiesto. Tale situazione è stata rilevata anche da altri primi Giudici, si veda la Sentenza
13175/2022 Corte Giustizia Tributaria Roma Sez 35- relativa IMU 2016 stesso petitum e al comproprietario Nominativo_1. Occorre tener conto degli intervenuti altri giudicati - Sentenza n 2926/23 (IMU 2016 Resistente_1)- Sentenza n.7380/2023 (Tasi 2016) e Sentenza n 13175/22(Imu 2016) riguardanti l'altro comproprietario Nominativo_1 ed aventi stesso petitum e imposte Imu a Tasi. Si deve ritenere l'Appello del Comune, così formulato, inammissibile e carente di presupposto, per aver semplicemente riproposto i suoi precedenti ed erronei motivi, adducendo infondatamente e pretestuosamente la nullità e illegittimità della sentenza per difetto di motivazione per violazione dell'art.36 c.2 Dlgs 546/92 della Sentenza.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Fiumicino non è fondato.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci ( Cass. Sez.5,
n.32954 del 2018).
Come documentato in atti, in relazione agli immobili realizzati sulle aree edificabili oggetto di accertamento, veniva presentata nell'anno 2012 istanza di condono e di attribuzione di rendita catastale presunta da parte dell'Agenzia del Territorio. L'Agenzia del Demanio accatastava gli immobili con i dati identificativi e le rendite catastali che seguono: Immobile D/7-Fg. 723 part 238 sub 2 Rendita € 4.536,00; Immobile D/7-Fg. 723 part
238 sub 3 Rendita € 1.512,00 - Immobile D/8-Fg. 723 part 238 sub 1 Rendita € 19.968,00. Gli immobili risultano censiti nel Catasto Urbano del Comune di Fiumicino, sul terreno di cui alla sezione: D Dati catastali_1 Dati catastali_1 rispettivamente come Fabbricati D/7- D/7- D/8, siti in Indirizzo_1 a seguito di variazione toponomastica del 2016 ( cfr. visura al 24/10/2022). La "rendita presunta" introdotta dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (art. 19, comma 10), convertito con la Legge n. 122/2010, è una misura fiscale finalizzata al fine di tassare gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali non è stata aggiornata la rendita a seguito di interventi edilizi ed ha valore ai fini fiscali. L'attribuzione della rendita catastale presunta di immobili esprime, quindi, un valore che il Comune deve considerare ai fini del pagamento dei tributi IMU e TASI, valore, nel caso di specie, maggiore di quello relativo alle sole aree fabbricabili. Il Comune non ha considerato in alcun modo le somme versate per Tasi relativa all'anno 2016, che si riportano qui di seguito: Codice tributo 3961 -
Tasi su altre tipologie di aree, importo € 497,00, somma superiore alla richiesta formulata dal Comune per la Tasi - sul valore delle aree edificabili- pari ad € 363,00. L'importo pagato dalla contribuente di € 994,00
(imputabile alla Tasi annua per Immobili D/7, D/7 e D8) non risulta essere stato considerato o riconosciuto dal Comune nell'accertamento, o conteggiato in detrazione ai fini di quanto richiesto, nè rimborsato. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria - Sentenza 13175/2022 - con riferimento al ricorso proposto dal comproprietario dell'area, Nominativo_1, per l'IMU 2016, avente lo stesso petitum. Va richiamata ancora la Sentenza n. 2926/2023- Corte Giustizia Tributaria di primo Grado - Roma Sez.
2 - Resistente_1 IMU 2016 in cui si afferma: “Si tratta quindi di una imposizione sui terreni che, allo stato, risultano occupati da fabbricati, a cui invece è stata attribuita una provvisoria rendita catastale da parte della Ag.d.Territorio ed oggetto di domanda di condono edilizio. Le somme versate dalla parte ricorrente devono pertanto essere computate ai fini della pretesa avanzata”. Nello stesso senso si è espressa, altresì, la Sentenza n.7380/2023 (Tasi 2016) riguardante l'altro comproprietario Nominativo_1 ed avente lo stesso petitum
L'appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 300,00, oltre accessori,
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, TO
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4348/2023 depositato il 21/08/2023
proposto da
Comune di Fiumicino - Piazza C.alberto Dalla Ricorrente_1 78 00054 Ricorrente_2 RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4975/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9131 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante: accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 4975/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pronunciata in data 13/03/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, condannando parte avversa alle spese del doppio grado del giudizio.
Conclusioni parte appellata: confermare integralmente la Sentenza perché conforme anche alle precedenti tre Sentenza relative alla Convenuta ed al Coniuge Comproprietario;
rigettare l'appello per erroneità e carenza di presupposto sia in fatto che in diritto dichiarando la sua inammissibilità. Con vittoria di Spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante, ha proposto appello avverso la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.4975/2023, depositata in data 13/04/2023, che ha accolto (con condanna del Comune alle spese) il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento ai fini TASI 2016 n. 9131 del 15.11.2021, notificato il 13.12.2021, per omesso pagamento della TASI 2016 relativamente ai seguenti terreni individuati come Aree Fabbricabili Dati catastali_1 , dell'importo di € 519,00 di cui € 363,00, per Tasi, € 108,90, per sanzioni, ed € 42,31, per interessi e spese di notifica, ritenendo dimostrato l'avvenuto versamento da parte della ricorrente di quanto dovuto in relazione agli immobili insistenti sulle aree indicate nell'avviso di accertamento, immobili condonati e dotati di rendite provvisorie, attribuite dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, come da ricevute di versamenti allegati.
L'Ente appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Nullità ed illegittimità per vizio di motivazione o comunque per erroneità della stessa, omessa valutazione di prove decisive, error in procedendo commesso dai giudici di prime cure ed erronea valutazione delle prove. Non risulta alcun versamento, da parte dei coniugi Resistente_1 - Nominativo_1, a titolo di TASI per i terreni oggetto di accertamento relativamente all'anno 2016. Le somme versate e corrispondenti agli F24, depositati in atti dalla ricorrente, non sono relative alle richieste di pagamento oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
tra i codici tributo versati non figura il codice
3960 relativo a Tasi Aree Edificabili - Comune, unico codice tributo relativo ai terreni oggetto di avviso di accertamento. L'Ufficio ha correttamente fondato l'accertamento sull'estratto di mappa catastale (doc. 3 del fascicolo di I grado) e sulla visura catastale (doc. 4 del fascicolo di I grado) da cui emerge che sull'area in parola non è presente alcun fabbricato che possa destituire di fondamento il predetto accertamento;
ne è la riprova il fatto che, all'interno della richiamata visura catastale, si legge: “particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010”. Non insistendo in catasto alcun immobile ultimato/ regolarizzato l'appellante Comune ha richiesto l'imposta dovuta per “area edificabile” sull'intera superficie dettagliata nell'avviso di accertamento , in accordo con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.
504/92. Il documento depositato da controparte con la memoria del 22.02.2023 è la richiesta di sanatoria formalizzata dalla Sig.ra Resistente_1. Anche qualora si volesse condividere la tesi di controparte, secondo cui i coniugi comproprietari dei fabbricati avrebbero “correttamente assolto al pagamento della TASI per l'anno
2016 e seguenti, pagando sul valore (sicuramente superiore) determinato dalle Rendite catastali dei fabbricati, accatastati e insistenti sulle medesime aree”, resta comunque da considerare che la particella
“edificata” non coincide con l'intera cubatura dell'area accertata , con la conseguenza che l'avviso di accertamento risulta in ogni caso del tutto legittimo in ordine alla cubatura residua non edificata dell'area di interesse. Ciò sottolinea come il provvedimento di accertamento oggetto della controversia debba ritenersi legittimo quantomeno per la quota parte della capacità edificatoria residua dell'area. Si rileva, inoltre, che la sentenza della CGT di Roma n. 13175/22, risulta oggetto di specifico gravame.
2. Sulla condanna alla rifusione delle spese di lite. Tutto quanto esposto sia in fatto che in diritto impone una giusta pronuncia in ordine al pagamento delle spese di lite.
L'appellata società si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che risulta infondato il motivo di appello, circa “l'erroneità della Sentenza”, l'Ufficio pur insistendo nel merito dell'omesso pagamento della TASI sulle aree Fabbricabili, riconosce nelle motivazioni che gli stessi immobili, risultano oggetto di domanda di condono e non sono stati ancora regolarizzati, motivo per cui non risulterebbero nelle visure catastali. Come già documentato tali immobili risultano già censiti nel Catasto Urbano del Comune di Fiumicino, come Fabbricati D/8- D/7- D/7, siti in Indirizzo_1 per variazione toponomastica del 2016 ( doc 2-2.1-2.3), sono stati oggetto di domanda di condono e, dunque, esistono catastalmente. Nel doc. 4 allegato dal Comune in primo grado viene evidenziato in nota dal Catasto che, su detto Dati catastali_1 sono presenti immobili urbani non ancora regolarizzati/ definiti, ai sensi dl 78/2010, quindi oggetto di Condono non definito, ma pur sempre oggetto di accatastamento, come risulta dalle visure allegate.
L'Ag.Demanio ha attribuito agli immobili D/7, D/7 e D/8 delle rendite presunte aventi un valore catastale maggiore ed assorbente di ogni altro e qualsiasi valore, anche residuo di aree fabbricabili. Il D.
L.31maggio2010 n.78 stabilisce che, la “rendita presunta”, pur se transitoria, nelle more della presentazione degli atti di aggiornamento, consente di stabilire la rendita definitiva e nonostante, quindi, la transitorietà, esplica comunque tutti gli effetti a fini fiscali. La “presunzione” della rendita, implica un procedimento di attribuzione semplificato che rispetti i requisiti individuati dall'AdE- Ag.Demanio, e in primo luogo che si tratti di unità immobiliari accatastabili, si tratta di un valore che l'Ufficio Tributi e/o il Comune non può disattendere ai fini del pagamento dei tributi IMU e TASI. Risulta del pari erronea l'affermazione secondo la quale il
Comune sostiene che non figurano versamenti con i codici tributo 3960 relativi a Tasi Aree Edificabili, il comune non considera le somme versate per Tasi per il 2016, di seguito riportate: Codice tributo tipologia
3961 - Tasi su altre tipologie di aree - importo € 497,00. La richiesta del Comune complessiva per la Tasi- sul valore delle aree edificabili- risulta essere di soli € 363,00; un importo annuo notevolmente inferiore rispetto a quello pagato dal Contribuente per tali fabbricati (che il comune ritiene non esserci e comunque assorbe anche il valore dell'area fabbricabile) di € 994,00. Detto importo (imputabile alla Tasi annua per
Immobili D/7, D/7 e D8) non risulta essere stato considerato o riconosciuto dal comune nell'Accertamento
e/o conteggiato in detrazione ai fini di quanto richiesto e/o rimborsato se non dovuto e/o erroneamente versato. Il Comune ha introitato somme non dovute che debbono andare in scomputo di quello oggi erroneamente richiesto. Tale situazione è stata rilevata anche da altri primi Giudici, si veda la Sentenza
13175/2022 Corte Giustizia Tributaria Roma Sez 35- relativa IMU 2016 stesso petitum e al comproprietario Nominativo_1. Occorre tener conto degli intervenuti altri giudicati - Sentenza n 2926/23 (IMU 2016 Resistente_1)- Sentenza n.7380/2023 (Tasi 2016) e Sentenza n 13175/22(Imu 2016) riguardanti l'altro comproprietario Nominativo_1 ed aventi stesso petitum e imposte Imu a Tasi. Si deve ritenere l'Appello del Comune, così formulato, inammissibile e carente di presupposto, per aver semplicemente riproposto i suoi precedenti ed erronei motivi, adducendo infondatamente e pretestuosamente la nullità e illegittimità della sentenza per difetto di motivazione per violazione dell'art.36 c.2 Dlgs 546/92 della Sentenza.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Fiumicino non è fondato.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci ( Cass. Sez.5,
n.32954 del 2018).
Come documentato in atti, in relazione agli immobili realizzati sulle aree edificabili oggetto di accertamento, veniva presentata nell'anno 2012 istanza di condono e di attribuzione di rendita catastale presunta da parte dell'Agenzia del Territorio. L'Agenzia del Demanio accatastava gli immobili con i dati identificativi e le rendite catastali che seguono: Immobile D/7-Fg. 723 part 238 sub 2 Rendita € 4.536,00; Immobile D/7-Fg. 723 part
238 sub 3 Rendita € 1.512,00 - Immobile D/8-Fg. 723 part 238 sub 1 Rendita € 19.968,00. Gli immobili risultano censiti nel Catasto Urbano del Comune di Fiumicino, sul terreno di cui alla sezione: D Dati catastali_1 Dati catastali_1 rispettivamente come Fabbricati D/7- D/7- D/8, siti in Indirizzo_1 a seguito di variazione toponomastica del 2016 ( cfr. visura al 24/10/2022). La "rendita presunta" introdotta dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (art. 19, comma 10), convertito con la Legge n. 122/2010, è una misura fiscale finalizzata al fine di tassare gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali non è stata aggiornata la rendita a seguito di interventi edilizi ed ha valore ai fini fiscali. L'attribuzione della rendita catastale presunta di immobili esprime, quindi, un valore che il Comune deve considerare ai fini del pagamento dei tributi IMU e TASI, valore, nel caso di specie, maggiore di quello relativo alle sole aree fabbricabili. Il Comune non ha considerato in alcun modo le somme versate per Tasi relativa all'anno 2016, che si riportano qui di seguito: Codice tributo 3961 -
Tasi su altre tipologie di aree, importo € 497,00, somma superiore alla richiesta formulata dal Comune per la Tasi - sul valore delle aree edificabili- pari ad € 363,00. L'importo pagato dalla contribuente di € 994,00
(imputabile alla Tasi annua per Immobili D/7, D/7 e D8) non risulta essere stato considerato o riconosciuto dal Comune nell'accertamento, o conteggiato in detrazione ai fini di quanto richiesto, nè rimborsato. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria - Sentenza 13175/2022 - con riferimento al ricorso proposto dal comproprietario dell'area, Nominativo_1, per l'IMU 2016, avente lo stesso petitum. Va richiamata ancora la Sentenza n. 2926/2023- Corte Giustizia Tributaria di primo Grado - Roma Sez.
2 - Resistente_1 IMU 2016 in cui si afferma: “Si tratta quindi di una imposizione sui terreni che, allo stato, risultano occupati da fabbricati, a cui invece è stata attribuita una provvisoria rendita catastale da parte della Ag.d.Territorio ed oggetto di domanda di condono edilizio. Le somme versate dalla parte ricorrente devono pertanto essere computate ai fini della pretesa avanzata”. Nello stesso senso si è espressa, altresì, la Sentenza n.7380/2023 (Tasi 2016) riguardante l'altro comproprietario Nominativo_1 ed avente lo stesso petitum
L'appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 300,00, oltre accessori,