Art. 23.
L' articolo 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:
acqua: 10 per cento in piu' del valore dichiarato.
Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non e' da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sara' stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidita' media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonche' alle possibilita' tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati.
protidi: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano piu' del 35 per cento di protidi, la tolleranza in meno e' ridotta al 7 per cento;
ceneri: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; 50 per cento in piu' per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in piu' per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento;
30 per cento in piu' per valori dichiarati superiori al 3 per cento;
fibra grezza: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; silice: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
cloruro di sodio: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
zuccheri: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.
Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.
Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.
Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi
composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, cruscami e panelli o farine di estrazione di semi oleosi e' tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi commestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nell'elencazione dei componenti.
Nei mangimi di cui al precedente comma e' anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.
Le tolleranze sui valori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi nonche' le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali, ed altri principi attivi verranno stabilite dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9".
L' articolo 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:
acqua: 10 per cento in piu' del valore dichiarato.
Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non e' da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sara' stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidita' media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonche' alle possibilita' tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati.
protidi: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano piu' del 35 per cento di protidi, la tolleranza in meno e' ridotta al 7 per cento;
ceneri: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; 50 per cento in piu' per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in piu' per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento;
30 per cento in piu' per valori dichiarati superiori al 3 per cento;
fibra grezza: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; silice: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
cloruro di sodio: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati;
zuccheri: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.
Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.
Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.
Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi
composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, cruscami e panelli o farine di estrazione di semi oleosi e' tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi commestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nell'elencazione dei componenti.
Nei mangimi di cui al precedente comma e' anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.
Le tolleranze sui valori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi nonche' le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali, ed altri principi attivi verranno stabilite dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9".