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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3169/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - GI GR 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 18/06/2025 Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001367/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001368/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001369/001 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04031/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D0AEC04035/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04040/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06EC04042/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - GI GR 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001367/001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001368/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001369/001 TRIBUTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04031/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D0AEC04035/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04040/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06EC04042/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: In via principale, di riformare integralmente la sentenza n. 2674/2025, per i motivi sopra esposti con conseguente accoglimento del ricorso originario e annullamento degli avvisi di accertamento e degli atti impugnati, sostituendo i capi e le parti della sentenza impugnata come segue: “accertato che Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - si è costituita tardivamente ed ha prodotto tardivamente i documenti da 1 a 4 allegati alla sua costituzione, espunge le predette produzioni documentali dal fascicolo e non li valuta ai fini della decisione;
Osservato che Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano
- non ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, essendosi costituita tardivamente ed avendo prodotto altrettanto tardivamente i documenti posti a sostegno delle sue difese, con la conseguenza che la sua produzione documentale non può far ingresso nel compendio probatorio utile per la decisione;
Osservato che non è stata acquisita agli atti la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0682024902539532000; rilevato che invece Agenzia Delle Entrate Riscossione si è costituita per tempo ed ha prodotto a sostegno delle sue difese i documenti numeri 7 e 8, provenienti da Agenzia Delle
Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - che però appaiono incompleti in quanto riproducono in copia il frontespizio di ciascuno degli avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa tributaria di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - e le rispettive relate di notifica;
atteso che detta produzione dimostra che al Ricorrente_1 sono stati consegnati i frontespizi degli avvisi di accertamento e non l'intero avviso di accertamento, deve escludersi che sia stata fornita dagli enti convenuti in giudizio dal ricorrente, la prova dell'avvenuto perfezionamento delle notifiche integrali di tutti gli avvisi di accertamento opposti dal Ricorrente_1 e degli atti ad essi successivi;
ritenuto che
non vi sia agli atti la prova della notifica integrale degli avvisi di accertamento su cui si fonda la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano
e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la corte accoglie le doglianze del signor Ricorrente_1. All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti in causa si può evincere che gli avvisi di accertamento opposti dal signor Ricorrente_1 e gli atti di pignoramento anch'essi opposti per ricorrente sono tutti incompleti e privi di adeguata e sufficiente motivazione. In virtù del principio di soccombenza ed in ragione delle difese formulate dalle parti con condanna agenzia delle entrate riscossione ed agenzie delle entrate-direzione provinciale II di Milano - a rifondere le spese di costituzione in giudizio sostenute dal signor Ricorrente_1 in entrambi i gradi del procedimento;
- In via subordinata, di riformare la sentenza impugnata come segue: “gli avvisi di accertamento prodotti risultano sì notificati correttamente ma appaiono difformi al disposto dell'articolo 7 dello statuto del contribuente e quindi devono essere dichiarati nulli, o comunque inefficaci ad assumere la funzione di titoli esecutivo, in virtù del fatto che non sono completi e correttamente motivati”, ovvero di riformarla affermando che “si ritiene che gli atti di pignoramento impugnati, seppure regolarmente preceduti dalla notifica irregolare degli avvisi di accertamento prodotti dalla agenzia delle entrate riscossione, non risultano sufficientemente motivati mancando il dettaglio dei crediti azionati che non permette al debitore di comprendere esattamente l'entità delle somme dovute”. - In via di ulteriore subordine, di riformare la sentenza impugnata, nel modo che segue: all'esito del giudizio si accerta e dichiara la incompletezza e carenza di motivazione degli atti di pignoramento verso terzi nn. 06884202500001369/001,
06884202500001368/001 e 06884202500001367/001 oggetto di contestazione e si accoglie il ricorso. - In via di estremo subordine, di riformare la sentenza impugnata e compensare le spese legali di costituzione da sostenute da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano. - In ogni caso, di rideterminare le spese di lite, ponendole a carico delle Agenzie appellate. - Con vittoria di spese per il presente giudizio. -
Riserva la deduzione di altri motivi di appello.
Appellato Agenzia Entrate Direzione Provinciale: Piaccia a codesta Illustrissima Corte di Giustizia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito rigettare l'appello, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Appellato Agenzia Entrate Riscossione: l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità ed inammissibilità della proposta impugnativa, comunque infondata, confermando la legittimità degli atti impugnati in primo grado, posti in essere dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione in conformità alle vigenti normative;
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione. - Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso quattro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano e tre conseguenti atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR 602/1973 emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente a IRPEF per gli anni 2017 e 2019.
In sede di ricorso il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla procedura esecutiva di riscossione, impugnata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte adita ha respinto il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.800,00 in favore di ciascuna agenzia costituita. In sede di udienza cautelare, il primo giudice premetteva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992 per definire la causa nel merito con sentenza in forma semplificata. Nel merito, circoscritta la questione di merito alla notificazione degli avvisi di accertamento prodromici agli atti di pignoramento presso terzi, evidenziava che l'Agenzia delle Entrate - tramite l'Agente della Riscossione - ha fornito la prova legale della notifica al ricorrente sia degli avvisi d'accertamento, sia successivi atti interruttivi (cartelle di pagamento, ecc.), con conseguente legittimità dei pignoramenti.
Appella il contribuente eccependo l'inammissibilità della produzione documentale di controparte, in quanto tardiva ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Eccepisce inoltre la violazione del principio del contraddittorio, non avendo la possibilità di replicare alle difese avversarie in quanto l'Agenzia delle Entrate si è costituita il 05.06.2025, giorno dell'udienza e comunque oltre il termine di legge. Rileva anche il vizio della motivazione della sentenza, che fa riferimento ai documenti da 7 a 47 prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione, che in realtà ha prodotto solo 14 documenti. Nel merito ritiene che in ogni caso la documentazione non provi la valida notificazione degli avvisi di accertamento e dell'intimazione di pagamento n. 0682024902539532000; in particolare, i documenti 7 e 8 sono incompleti, contenendo - oltre alle relate di notifica - solo la prima pagina degli avvisi di accertamento. In ogni caso, sono insufficientemente motivati gli atti di pignoramento, mancando il dettaglio dei crediti azionati. Eccepisce altresì che il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione di decadenza dell'accertamento per il 2017, che avrebbe dovuto essere notificato entro il
25.03.2024. Contesta altresì la condanna alle spese di lite, considerata la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, vengano annullati gli avvisi di accertamento ed i successivi atti di esecuzione, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la riunione del giudizio con quello rubricato al n. 3185/2025, di fatto duplicazione del medesimo appello. Premette che il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, all'esito della fase cautelare ha rigettato le istanze del contribuente avverso gli atti di pignoramento e che la parte non ha coltivato il giudizio di merito. Quanto all'appello di controparte,
Agenzia delle Entrate Riscossione rileva di essersi tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado, con conseguente legittimità della propria produzione documentale. Né si sono realizzate decadenze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, considerato che l'udienza del 05.06.2025 era chiamata per la decisione della fase cautelare e che comunque in quella sede la parte nulla ha eccepito. Nel merito, richiama le proprie deduzioni di primo grado;
quanto all'eccepita decadenza per il 2017 rimanda alle difese dell'Agenzia delle
Entrate. Insiste per la conferma della sentenza, anche in punto di condanna alle spese di lite, tra l'altro liquidate in misura notevolmente inferiore rispetto ai parametri di legge.
Si costituisce in giudizio altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano osservando che le prove documentali prodotte in primo grado hanno dimostrato la rituale notifica degli avvisi di accertamento.
Premette di essersi costituita nel termine di legge, data l'ordinatorietà del termine di cui all'art. 22 D.Lgs.
546/1992; legittima è altresì la produzione documentale di primo grado, depositata nei termini della discussione della domanda cautelare. Aggiunge che il contraddittorio è stato rispettato, che la sentenza è validamente motivata e che l'eccezione di decadenza per il 2017 è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello e comunque da proporsi in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento, acclarata la regolarità della loro notificazione. Analoghe argomentazioni valgono per l'eccepita carenza di motivazione degli atti impositivi. Chiede la conferma integrale della sentenza, anche in punto di vittoria di spese.
Lo stesso appello viene ridepositato dalla parte, rubricato al RG 3185/2025.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone che gli appelli rubricati ai numeri di ruolo 3169/2025 e 3185/2025 vengano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto investono la medesima sentenza. Del resto, il fascicolo n.
3185/2025 contiene di fatto la duplicazione dell'iscrizione a ruolo dell'unico appello proposto dal contribuente, con l'inserimento dei relativi allegati.
Ciò premesso, l'appello del contribuente deve essere respinto.
Va in primo luogo rilevata la regolarità dello svolgimento del giudizio di primo grado e delle allegazioni in esso prodotte.
Quanto alla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, l'art. 23
D.Lgs. 546/1992 dispone che la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire “entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato” con atto di controdeduzioni che deve contenere le difese e l'indicazione delle prove di cui avvalersi, “proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Nel caso di specie, a fronte della notificazione del ricorso eseguita il 17.03.2025, l'Ufficio si è costituito in giudizio il 05.06.2025, dunque oltre il termine indicato dalla norma. Peraltro, il termine di cui al citato art. 23 D.Lgs. 546/92 non può essere considerato perentorio in assenza di espresse previsioni legislative che ne sanzionino l'inosservanza (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 2925/2010). La sua violazione “determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse” (Cass. Civ., Sez. Trib., 21212/2004), da individuarsi nella decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi: “nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32” (Cass. Civ., Sez. Trib., 2585/2019; idem, per tutte: Cass. Civ., Sez. V, 18962/2005). Ne deriva la regolarità della costituzione e dell'instaurazione del contraddittorio.
Quanto all'ammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 32 D.Lgs. 546/1992 dispone che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”. La norma peraltro è inserita nel Titolo II Capo I Sezione III del D.Lgs. 546/1992, intitolato “Trattazione della controversia”, dunque il riferimento è alla “data di trattazione” del giudizio di merito e non a quella del giudizio cautelare, regolamentata dal successivo art. 47 del decreto legislativo. Ne deriva che non vi è alcuna preclusione alla produzione di documenti in sede di udienza cautelare, in quanto il termine ultimo è quello fissato rispetto all'udienza di merito. Nel caso in esame, l'udienza del 05.06.2025 era stata fissata per la discussione dell'istanza cautelare presentata dal contribuente, quindi l'allegazione dell'Agenzia delle Entrate
è tempestiva. A nulla può rilevare in senso contrario che in quella sede la Corte di Giustizia abbia deciso il giudizio nel merito in applicazione dell'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, ravvisandone i presupposti indicati dalla norma (“trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite” e non avendo le parti dichiarato “di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione”).
In ogni caso, la documentazione prodotta dalla Direzione Provinciale di Milano al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento era già stata prodotta in precedenza dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e di conseguenza nessuna violazione del diritto di difesa del contribuente può essere rilevata, avendo la parte potuto prenderne tempestivamente visione.
In relazione a tale documentazione, effettivamente risulta equivoca la sentenza di primo grado laddove richiama i documenti da 7 a 47 prodotti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi in realtà della numerazione utilizzata dall'Ufficio finanziario nella propria memoria di costituzione avanti al Tribunale
Ordinario di Milano (allegata in primo grado quale doc. 14) anziché della numerazione del fascicolo tributario, che contiene la prima pagina degli avvisi di accertamento e le correlate relate di notifica nell'allegato n. 7.
Da tale erronea indicazione, peraltro, non risultano conseguenze sfavorevoli al contribuente, che in sede di impugnazione ha esaminato la documentazione nel merito e dunque ha dato atto di avere compreso il contenuto del materiale probatorio richiamato dalla Corte.
Tale documentazione, oltre che ammissibile, risulta altresì dirimente ai fini della decisione. Con detta produzione, in primo grado l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la prova della regolare notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente. Ciascuna “relazione di notificazione” riporta il numero dell'avviso di accertamento oggetto di consegna, la data di notificazione, l'attestazione che la notifica è stata effettuata a “mani proprie” del destinatario che “ritira e firma l'atto”, il tutto corredato dalla sottoscrizione in calce del contribuente (in un caso “in qualità di interessato”).
Infondata è altresì la contestazione che insieme alla relata sia stata allegata solo la prima pagina di ciascun avviso di accertamento, con la conseguenza che non vi sarebbe prova della notificazione dell'intero atto impositivo. Le citate relate, oltre al numero di ciascun avviso di accertamento, riportano anche l'indicazione del numero di pagine del singolo atto (es. “numero 16 pagine”); diverso è solo l'avviso di accertamento per l'anno 2019, la cui relata di notifica è compilata nella prima pagina dell'atto, ma dove peraltro è apposto il
QR–CODE identificativo dell'atto impositivo che ne consente la verifica della corrispondenza con l'originale.
La sottoscrizione apposta in ciascuna relata dal contribuente ad attestazione della consegna certifica pertanto la completezza di quanto notificatogli.
Rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati, eventuali vizi di tali atti, le relative questioni di merito nonché l'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente in relazione all'anno 2017 avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la loro impugnazione. In assenza di ricorso, la pretesa erariale deve ritenersi definitivamente accertata, senza che ne sia consentita una nuova valutazione in questa sede. Da respingere è altresì il rilevo del contribuente volto a contestare la carenza di motivazione degli atti di pignoramento presso terzi. La validità degli atti dell'esecuzione è già stata valutata – e definitivamente confermata – dal Tribunale Ordinario di Milano in qualità di giudice dell'esecuzione, essendo titolare della giurisdizione in materia.
La sentenza di primo grado deve da ultimo essere confermata in punto di condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, anche in considerazione della già sopra descritta regolarità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 - oltre ad accessori di legge se dovuti - in favore di ciascuna parte appellata, disponendosi altresì la distrazione delle somme dovute ad Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigetta gli appelli riuniti del contribuente;
condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.200,00= oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratasi antistataria per Agenzia delle Entrate Riscossione.
Milano, 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE LA PRESIDENTE
UC NI RI RV
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3169/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - GI GR 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 18/06/2025 Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001367/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001368/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001369/001 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04031/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D0AEC04035/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04040/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06EC04042/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - GI GR 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001367/001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001368/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 06884202500001369/001 TRIBUTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04031/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D0AEC04035/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01EC04040/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06EC04042/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: In via principale, di riformare integralmente la sentenza n. 2674/2025, per i motivi sopra esposti con conseguente accoglimento del ricorso originario e annullamento degli avvisi di accertamento e degli atti impugnati, sostituendo i capi e le parti della sentenza impugnata come segue: “accertato che Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - si è costituita tardivamente ed ha prodotto tardivamente i documenti da 1 a 4 allegati alla sua costituzione, espunge le predette produzioni documentali dal fascicolo e non li valuta ai fini della decisione;
Osservato che Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano
- non ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, essendosi costituita tardivamente ed avendo prodotto altrettanto tardivamente i documenti posti a sostegno delle sue difese, con la conseguenza che la sua produzione documentale non può far ingresso nel compendio probatorio utile per la decisione;
Osservato che non è stata acquisita agli atti la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0682024902539532000; rilevato che invece Agenzia Delle Entrate Riscossione si è costituita per tempo ed ha prodotto a sostegno delle sue difese i documenti numeri 7 e 8, provenienti da Agenzia Delle
Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - che però appaiono incompleti in quanto riproducono in copia il frontespizio di ciascuno degli avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa tributaria di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - e le rispettive relate di notifica;
atteso che detta produzione dimostra che al Ricorrente_1 sono stati consegnati i frontespizi degli avvisi di accertamento e non l'intero avviso di accertamento, deve escludersi che sia stata fornita dagli enti convenuti in giudizio dal ricorrente, la prova dell'avvenuto perfezionamento delle notifiche integrali di tutti gli avvisi di accertamento opposti dal Ricorrente_1 e degli atti ad essi successivi;
ritenuto che
non vi sia agli atti la prova della notifica integrale degli avvisi di accertamento su cui si fonda la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano
e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la corte accoglie le doglianze del signor Ricorrente_1. All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti in causa si può evincere che gli avvisi di accertamento opposti dal signor Ricorrente_1 e gli atti di pignoramento anch'essi opposti per ricorrente sono tutti incompleti e privi di adeguata e sufficiente motivazione. In virtù del principio di soccombenza ed in ragione delle difese formulate dalle parti con condanna agenzia delle entrate riscossione ed agenzie delle entrate-direzione provinciale II di Milano - a rifondere le spese di costituzione in giudizio sostenute dal signor Ricorrente_1 in entrambi i gradi del procedimento;
- In via subordinata, di riformare la sentenza impugnata come segue: “gli avvisi di accertamento prodotti risultano sì notificati correttamente ma appaiono difformi al disposto dell'articolo 7 dello statuto del contribuente e quindi devono essere dichiarati nulli, o comunque inefficaci ad assumere la funzione di titoli esecutivo, in virtù del fatto che non sono completi e correttamente motivati”, ovvero di riformarla affermando che “si ritiene che gli atti di pignoramento impugnati, seppure regolarmente preceduti dalla notifica irregolare degli avvisi di accertamento prodotti dalla agenzia delle entrate riscossione, non risultano sufficientemente motivati mancando il dettaglio dei crediti azionati che non permette al debitore di comprendere esattamente l'entità delle somme dovute”. - In via di ulteriore subordine, di riformare la sentenza impugnata, nel modo che segue: all'esito del giudizio si accerta e dichiara la incompletezza e carenza di motivazione degli atti di pignoramento verso terzi nn. 06884202500001369/001,
06884202500001368/001 e 06884202500001367/001 oggetto di contestazione e si accoglie il ricorso. - In via di estremo subordine, di riformare la sentenza impugnata e compensare le spese legali di costituzione da sostenute da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano. - In ogni caso, di rideterminare le spese di lite, ponendole a carico delle Agenzie appellate. - Con vittoria di spese per il presente giudizio. -
Riserva la deduzione di altri motivi di appello.
Appellato Agenzia Entrate Direzione Provinciale: Piaccia a codesta Illustrissima Corte di Giustizia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito rigettare l'appello, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Appellato Agenzia Entrate Riscossione: l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità ed inammissibilità della proposta impugnativa, comunque infondata, confermando la legittimità degli atti impugnati in primo grado, posti in essere dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione in conformità alle vigenti normative;
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione. - Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso quattro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano e tre conseguenti atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR 602/1973 emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente a IRPEF per gli anni 2017 e 2019.
In sede di ricorso il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla procedura esecutiva di riscossione, impugnata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte adita ha respinto il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.800,00 in favore di ciascuna agenzia costituita. In sede di udienza cautelare, il primo giudice premetteva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992 per definire la causa nel merito con sentenza in forma semplificata. Nel merito, circoscritta la questione di merito alla notificazione degli avvisi di accertamento prodromici agli atti di pignoramento presso terzi, evidenziava che l'Agenzia delle Entrate - tramite l'Agente della Riscossione - ha fornito la prova legale della notifica al ricorrente sia degli avvisi d'accertamento, sia successivi atti interruttivi (cartelle di pagamento, ecc.), con conseguente legittimità dei pignoramenti.
Appella il contribuente eccependo l'inammissibilità della produzione documentale di controparte, in quanto tardiva ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Eccepisce inoltre la violazione del principio del contraddittorio, non avendo la possibilità di replicare alle difese avversarie in quanto l'Agenzia delle Entrate si è costituita il 05.06.2025, giorno dell'udienza e comunque oltre il termine di legge. Rileva anche il vizio della motivazione della sentenza, che fa riferimento ai documenti da 7 a 47 prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione, che in realtà ha prodotto solo 14 documenti. Nel merito ritiene che in ogni caso la documentazione non provi la valida notificazione degli avvisi di accertamento e dell'intimazione di pagamento n. 0682024902539532000; in particolare, i documenti 7 e 8 sono incompleti, contenendo - oltre alle relate di notifica - solo la prima pagina degli avvisi di accertamento. In ogni caso, sono insufficientemente motivati gli atti di pignoramento, mancando il dettaglio dei crediti azionati. Eccepisce altresì che il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione di decadenza dell'accertamento per il 2017, che avrebbe dovuto essere notificato entro il
25.03.2024. Contesta altresì la condanna alle spese di lite, considerata la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, vengano annullati gli avvisi di accertamento ed i successivi atti di esecuzione, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la riunione del giudizio con quello rubricato al n. 3185/2025, di fatto duplicazione del medesimo appello. Premette che il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, all'esito della fase cautelare ha rigettato le istanze del contribuente avverso gli atti di pignoramento e che la parte non ha coltivato il giudizio di merito. Quanto all'appello di controparte,
Agenzia delle Entrate Riscossione rileva di essersi tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado, con conseguente legittimità della propria produzione documentale. Né si sono realizzate decadenze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, considerato che l'udienza del 05.06.2025 era chiamata per la decisione della fase cautelare e che comunque in quella sede la parte nulla ha eccepito. Nel merito, richiama le proprie deduzioni di primo grado;
quanto all'eccepita decadenza per il 2017 rimanda alle difese dell'Agenzia delle
Entrate. Insiste per la conferma della sentenza, anche in punto di condanna alle spese di lite, tra l'altro liquidate in misura notevolmente inferiore rispetto ai parametri di legge.
Si costituisce in giudizio altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano osservando che le prove documentali prodotte in primo grado hanno dimostrato la rituale notifica degli avvisi di accertamento.
Premette di essersi costituita nel termine di legge, data l'ordinatorietà del termine di cui all'art. 22 D.Lgs.
546/1992; legittima è altresì la produzione documentale di primo grado, depositata nei termini della discussione della domanda cautelare. Aggiunge che il contraddittorio è stato rispettato, che la sentenza è validamente motivata e che l'eccezione di decadenza per il 2017 è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello e comunque da proporsi in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento, acclarata la regolarità della loro notificazione. Analoghe argomentazioni valgono per l'eccepita carenza di motivazione degli atti impositivi. Chiede la conferma integrale della sentenza, anche in punto di vittoria di spese.
Lo stesso appello viene ridepositato dalla parte, rubricato al RG 3185/2025.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone che gli appelli rubricati ai numeri di ruolo 3169/2025 e 3185/2025 vengano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto investono la medesima sentenza. Del resto, il fascicolo n.
3185/2025 contiene di fatto la duplicazione dell'iscrizione a ruolo dell'unico appello proposto dal contribuente, con l'inserimento dei relativi allegati.
Ciò premesso, l'appello del contribuente deve essere respinto.
Va in primo luogo rilevata la regolarità dello svolgimento del giudizio di primo grado e delle allegazioni in esso prodotte.
Quanto alla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, l'art. 23
D.Lgs. 546/1992 dispone che la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire “entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato” con atto di controdeduzioni che deve contenere le difese e l'indicazione delle prove di cui avvalersi, “proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Nel caso di specie, a fronte della notificazione del ricorso eseguita il 17.03.2025, l'Ufficio si è costituito in giudizio il 05.06.2025, dunque oltre il termine indicato dalla norma. Peraltro, il termine di cui al citato art. 23 D.Lgs. 546/92 non può essere considerato perentorio in assenza di espresse previsioni legislative che ne sanzionino l'inosservanza (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 2925/2010). La sua violazione “determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse” (Cass. Civ., Sez. Trib., 21212/2004), da individuarsi nella decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi: “nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32” (Cass. Civ., Sez. Trib., 2585/2019; idem, per tutte: Cass. Civ., Sez. V, 18962/2005). Ne deriva la regolarità della costituzione e dell'instaurazione del contraddittorio.
Quanto all'ammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 32 D.Lgs. 546/1992 dispone che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”. La norma peraltro è inserita nel Titolo II Capo I Sezione III del D.Lgs. 546/1992, intitolato “Trattazione della controversia”, dunque il riferimento è alla “data di trattazione” del giudizio di merito e non a quella del giudizio cautelare, regolamentata dal successivo art. 47 del decreto legislativo. Ne deriva che non vi è alcuna preclusione alla produzione di documenti in sede di udienza cautelare, in quanto il termine ultimo è quello fissato rispetto all'udienza di merito. Nel caso in esame, l'udienza del 05.06.2025 era stata fissata per la discussione dell'istanza cautelare presentata dal contribuente, quindi l'allegazione dell'Agenzia delle Entrate
è tempestiva. A nulla può rilevare in senso contrario che in quella sede la Corte di Giustizia abbia deciso il giudizio nel merito in applicazione dell'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, ravvisandone i presupposti indicati dalla norma (“trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite” e non avendo le parti dichiarato “di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione”).
In ogni caso, la documentazione prodotta dalla Direzione Provinciale di Milano al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento era già stata prodotta in precedenza dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e di conseguenza nessuna violazione del diritto di difesa del contribuente può essere rilevata, avendo la parte potuto prenderne tempestivamente visione.
In relazione a tale documentazione, effettivamente risulta equivoca la sentenza di primo grado laddove richiama i documenti da 7 a 47 prodotti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi in realtà della numerazione utilizzata dall'Ufficio finanziario nella propria memoria di costituzione avanti al Tribunale
Ordinario di Milano (allegata in primo grado quale doc. 14) anziché della numerazione del fascicolo tributario, che contiene la prima pagina degli avvisi di accertamento e le correlate relate di notifica nell'allegato n. 7.
Da tale erronea indicazione, peraltro, non risultano conseguenze sfavorevoli al contribuente, che in sede di impugnazione ha esaminato la documentazione nel merito e dunque ha dato atto di avere compreso il contenuto del materiale probatorio richiamato dalla Corte.
Tale documentazione, oltre che ammissibile, risulta altresì dirimente ai fini della decisione. Con detta produzione, in primo grado l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la prova della regolare notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente. Ciascuna “relazione di notificazione” riporta il numero dell'avviso di accertamento oggetto di consegna, la data di notificazione, l'attestazione che la notifica è stata effettuata a “mani proprie” del destinatario che “ritira e firma l'atto”, il tutto corredato dalla sottoscrizione in calce del contribuente (in un caso “in qualità di interessato”).
Infondata è altresì la contestazione che insieme alla relata sia stata allegata solo la prima pagina di ciascun avviso di accertamento, con la conseguenza che non vi sarebbe prova della notificazione dell'intero atto impositivo. Le citate relate, oltre al numero di ciascun avviso di accertamento, riportano anche l'indicazione del numero di pagine del singolo atto (es. “numero 16 pagine”); diverso è solo l'avviso di accertamento per l'anno 2019, la cui relata di notifica è compilata nella prima pagina dell'atto, ma dove peraltro è apposto il
QR–CODE identificativo dell'atto impositivo che ne consente la verifica della corrispondenza con l'originale.
La sottoscrizione apposta in ciascuna relata dal contribuente ad attestazione della consegna certifica pertanto la completezza di quanto notificatogli.
Rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati, eventuali vizi di tali atti, le relative questioni di merito nonché l'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente in relazione all'anno 2017 avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la loro impugnazione. In assenza di ricorso, la pretesa erariale deve ritenersi definitivamente accertata, senza che ne sia consentita una nuova valutazione in questa sede. Da respingere è altresì il rilevo del contribuente volto a contestare la carenza di motivazione degli atti di pignoramento presso terzi. La validità degli atti dell'esecuzione è già stata valutata – e definitivamente confermata – dal Tribunale Ordinario di Milano in qualità di giudice dell'esecuzione, essendo titolare della giurisdizione in materia.
La sentenza di primo grado deve da ultimo essere confermata in punto di condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, anche in considerazione della già sopra descritta regolarità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 - oltre ad accessori di legge se dovuti - in favore di ciascuna parte appellata, disponendosi altresì la distrazione delle somme dovute ad Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigetta gli appelli riuniti del contribuente;
condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.200,00= oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratasi antistataria per Agenzia delle Entrate Riscossione.
Milano, 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE LA PRESIDENTE
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