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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2275/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2216/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- COM.PREV.IPOTEC n. 2344/21 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1238/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 10/04/2025 la società “Ricorrente_2 s.r.l.”, cod. fisc. P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. Società_1 per giudizio di ottemperanza contro la Resistente_1 Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per il Comune di Noto, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore.
Parte ricorrente rileva:
● che la Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa con sentenza n. 2216/04/2023 ha accolto il ricorso condannando controparte alle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
● che la sentenza sopra citata, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 546/92, è stata notificata alla Resistente_1 A. a mezzo pec in data 27/02/2024;
● che ad oggi la controparte non ha ancora provveduto, ed è decorso il termine prescritto dalla legge per l'adempimento a carico dell'ente impositore (ex art. 69, c. 4, D.lgs. 546/92).
Conclude perché la Corte voglia adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza n. 2216/04/2023, al fine di far conseguire alla ricorrente il pagamento delle spese di giudizio così come statuito con la succitata sentenza;
vinte spese ed onorari da distrarre, ex art. 93 c.p.
c., a favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non risulta costituita in giudizio la Resistente_1 pur avendo ricevuto in data 26/05/2025 regolare comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia ad opera della Segreteria di questa Corte, né risultano pervenute le osservazioni di parte convenuta ai sensi dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. n. Società_1.
All'udienza del 07/07/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che ai sensi dell'art. 70 (Giudizio di ottemperanza) del D.lgs. Società_1:
“1. La parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto”;
■ che “In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo” (Cass. Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022);
■ che parte ricorrente ha provato la notifica alla SO.GE.R.T. in data 27/02/2024 della sentenza n.
2216/04/2023;
■ che la SO.GE.R.T., rimasta contumace, non ha ad oggi provveduto al pagamento di quanto dovuto;
■ che in accoglimento del ricorso va pertanto dichiarato l'obbligo della SO.GE.R.T. di provvedere al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate nella sentenza n. 2216/04/2023 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa in “euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso contributo unificato”, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente decisione, con espressa avvertenza che, in mancanza, questa Corte provvederà alla nomina di un commissario;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso per ottemperanza come da motivazione;
condanna la società SO.GE.R.T.
S.p.A. al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 991,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario della società ricorrente.
Così deciso in Siracusa in data 07 luglio 2025.
Il Giudice monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2275/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2216/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- COM.PREV.IPOTEC n. 2344/21 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1238/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 10/04/2025 la società “Ricorrente_2 s.r.l.”, cod. fisc. P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. Società_1 per giudizio di ottemperanza contro la Resistente_1 Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per il Comune di Noto, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore.
Parte ricorrente rileva:
● che la Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa con sentenza n. 2216/04/2023 ha accolto il ricorso condannando controparte alle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
● che la sentenza sopra citata, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 546/92, è stata notificata alla Resistente_1 A. a mezzo pec in data 27/02/2024;
● che ad oggi la controparte non ha ancora provveduto, ed è decorso il termine prescritto dalla legge per l'adempimento a carico dell'ente impositore (ex art. 69, c. 4, D.lgs. 546/92).
Conclude perché la Corte voglia adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza n. 2216/04/2023, al fine di far conseguire alla ricorrente il pagamento delle spese di giudizio così come statuito con la succitata sentenza;
vinte spese ed onorari da distrarre, ex art. 93 c.p.
c., a favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non risulta costituita in giudizio la Resistente_1 pur avendo ricevuto in data 26/05/2025 regolare comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia ad opera della Segreteria di questa Corte, né risultano pervenute le osservazioni di parte convenuta ai sensi dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. n. Società_1.
All'udienza del 07/07/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che ai sensi dell'art. 70 (Giudizio di ottemperanza) del D.lgs. Società_1:
“1. La parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto”;
■ che “In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo” (Cass. Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022);
■ che parte ricorrente ha provato la notifica alla SO.GE.R.T. in data 27/02/2024 della sentenza n.
2216/04/2023;
■ che la SO.GE.R.T., rimasta contumace, non ha ad oggi provveduto al pagamento di quanto dovuto;
■ che in accoglimento del ricorso va pertanto dichiarato l'obbligo della SO.GE.R.T. di provvedere al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate nella sentenza n. 2216/04/2023 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa in “euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso contributo unificato”, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente decisione, con espressa avvertenza che, in mancanza, questa Corte provvederà alla nomina di un commissario;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso per ottemperanza come da motivazione;
condanna la società SO.GE.R.T.
S.p.A. al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 991,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario della società ricorrente.
Così deciso in Siracusa in data 07 luglio 2025.
Il Giudice monocratico