Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2025 REG.RIC.
N. 01836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2025, proposto da:
IA UI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
EL UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FA NT UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Di Martino, Clementina Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2025, proposto da:
FA NT UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Di Martino, Clementina Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA UI, non costituito in giudizio;
EL UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1695 del 2025:
a - del provvedimento prot. n. 11295 del 17.07.2025, con il quale il Comune di Positano:
- ha respinto la s.c.i.a. in sanatoria e l'istanza di compatibilità paesaggistica depositata
dal Sig. FA NT UI in data 25.09.2023;
- ha disposto la demolizione delle opere realizzate sull'area di esclusiva proprietà del Sig. FA NT UI anche nei confronti della ricorrente;
b - della nota prot. n. 17943 del 28.11.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali. .
quanto al ricorso n. 1836 del 2025:
per l'annullamento e la declaratoria di nullità, del provvedimento prot. 11295, del 17.07.2025, del Servizio Edilizia Privata del Comune di Positano, recante <diniego definitivo>
dell'istanza di conformità urbanistica prot. 13265 del 25.9.2023 (prat. 137/23) e dell'istanza di compatibilità paesaggistica prot. 13264 del 25.09.2023 (prat. 136/23);
della contestuale ordinanza di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dei luoghi n. 23 del 17/07/2025, di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque, connesso con quelli che precedono, tra cui ogni relazione istruttoria/procedimentale di cui si ignorano estremi e contenuti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di EL UI e di FA NT UI e di EL UI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Entrambi i ricorrenti impugnano il provvedimento del Comune di Positano prot. 11295, del 17.07.2025, recante il diniego definitivo dell’istanza di conformità urbanistica prot. 13265 del 25.9.2023 (prat. 137/23) e dell’istanza di compatibilità paesaggistica prot. 13264 del 25.09.2023 (prat. 136/23);
i due ricorsi vanno pertanto riuniti;
essi sono manifestamente fondati e possono essere decisi con sentenza semplificata;
è decisivo osservare che l’Amministrazione avrebbe dovuto essa trasmettere gli atti alla Soprintendenza, per il parere obbligatoriamente previsto dalla legge sulla compatibilità paesaggistica;
per altro, occorre specificare che anche sotto il profilo edilizio (ritenuto assorbente dal Comune ai fini del rigetto delle due istanze) non si è valutato che i due locali interrati accessibili con botola potrebbero configurarsi come volumi tecnici preesistenti, in quanto già pozzi neri (per casi analoghi, riguardanti lo stesso Comune intimato: Tar Salerno, sent. 473/2024, che richiama CdS, sent. n. 5600/2021) e che sul manufatto n. 5 dovrebbe pendere condono;
i due ricorsi così riuniti sono accolti;
le spese del giudizio possono essere compensate per la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, RG 2025/1695 ed RG 2025/1836, così riuniti, li accoglie e, per l’effetto, annulla provvedimento prot. 11295, del 17.07.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AE EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO