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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27479 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
udito il Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli che concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Venezia respingeva l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 26 novembre 2019 pronunciata dal Tribunale di Verona con la quale GI OC è stato condannato per il reato di ricettazione di un autoveicolo. La Corte rilevava (a) che il OC il 21 maggio 2010, nel corso delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, (b) che il 12 ottobre 2017 il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso il domicilio eletto, (c) che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia era avvenuta a processo avviato Penale Sent. Sez. 2 Num. 27479 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/06/2025 2 l’11 gennaio 2018, (d) che il OC non aveva mantenuto i doverosi contatti con il suo difensore fiduciario. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di GI OC, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629-bis cod. proc. pen.): l'ordinanza sarebbe illegittima poiché non avrebbe valutato l’incidenza sulla conoscenza del processo della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia;
tale evento indicherebbe la “carenza di colpa” del ricorrente, che, ignaro dello sviluppo del procedimento, sarebbe venuto a conoscenza della condanna solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione;
si deduceva, inoltre, che l'ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe fatto riferimento ad un onere di allegazione gravante sul ricorrente al momento della dichiarazione di assenza. 2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto allega doglianze manifestamente infondate. La Cassazione ha chiarito che la conoscenza del processo deve essere valutata in relazione all’atto di vocatio in iudicium (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01), dunque, nel caso in esame, al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, che veniva effettuata presso il difensore di fiducia dove il OC aveva regolarmente eletto domicilio. Dunque non vi sono elementi per ritenere che l’istante non avesse avuto perfetta conoscenza dell’avvio del processo. A ciò si aggiunge che l’interruzione dei rapporti con il difensore di fiducia indica - come rilevato nel provvedimento impugnato - un colpevole disinteresse del OC per la progressione del processo. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 20 giugno 2025.
udito il Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli che concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Venezia respingeva l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 26 novembre 2019 pronunciata dal Tribunale di Verona con la quale GI OC è stato condannato per il reato di ricettazione di un autoveicolo. La Corte rilevava (a) che il OC il 21 maggio 2010, nel corso delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, (b) che il 12 ottobre 2017 il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso il domicilio eletto, (c) che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia era avvenuta a processo avviato Penale Sent. Sez. 2 Num. 27479 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/06/2025 2 l’11 gennaio 2018, (d) che il OC non aveva mantenuto i doverosi contatti con il suo difensore fiduciario. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di GI OC, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629-bis cod. proc. pen.): l'ordinanza sarebbe illegittima poiché non avrebbe valutato l’incidenza sulla conoscenza del processo della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia;
tale evento indicherebbe la “carenza di colpa” del ricorrente, che, ignaro dello sviluppo del procedimento, sarebbe venuto a conoscenza della condanna solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione;
si deduceva, inoltre, che l'ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe fatto riferimento ad un onere di allegazione gravante sul ricorrente al momento della dichiarazione di assenza. 2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto allega doglianze manifestamente infondate. La Cassazione ha chiarito che la conoscenza del processo deve essere valutata in relazione all’atto di vocatio in iudicium (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01), dunque, nel caso in esame, al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, che veniva effettuata presso il difensore di fiducia dove il OC aveva regolarmente eletto domicilio. Dunque non vi sono elementi per ritenere che l’istante non avesse avuto perfetta conoscenza dell’avvio del processo. A ciò si aggiunge che l’interruzione dei rapporti con il difensore di fiducia indica - come rilevato nel provvedimento impugnato - un colpevole disinteresse del OC per la progressione del processo. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 20 giugno 2025.