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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/02/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 1253/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 15/02/2024 nella causa n. 1253/2021 RGL, promossa da:
, rappresentata da Parte_1 C.F._1 Parte_2 in qualità di amministratore di sostegno, ass. dall'Avv.to ARRU BENEDETTO e dall'avv. ASARA MARGHERITA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità a seguito di domanda amministrativa respinta dall' in ragione dell'attività lavorativa svolta come collaboratrice CP_1 domestica;
ritiene parte ricorrente di aver lavorato solo qualche giorno e di essere in concreto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, essendo affetta da gravi patologie mentali;
afferma di trovarsi pertanto nella situazione legittimante il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità della defunta madre e che il provvedimento di diniego è nullo per la sua mancata partecipazione al procedimento;
− parte convenuta si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso in CP_1 assenza di allegazione e prova dei requisiti legittimanti e, in ogni caso, eccependo la prescrizione dei ratei maturati tra la morte della madre e lo svolgimento di attività lavorativa;
− la causa è stata istruita mediante acquisizione di prova per testi. Ritenuto che:
1 − l'art. 22 L. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”;
− parte ricorrente, maggiore di età alla data della morte della madre (30/6/2012), è pertanto onerata di dimostrare sia di essere stata – al momento del decesso della madre – inabile al lavoro, cioè incapace ad applicarsi in concreto ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, sia di essere stata a carico della madre;
− il requisito della cd. “vivenza a carico”, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (da ultimo, Cass. civ. 17/2/2016 n. 3025); è stato chiarito che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del figlio maggiorenne e inabile al lavoro non necessariamente deve essere esclusivo e totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante e comunque prevalente, non costituendo ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità (Cass. Civ. 3/7/2007 n. 14996) e, ancora, che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. Civ. 14/2/2013 n. 3678 e precedenti in essa richiamati);
− l'istituto previdenziale ha negato la prestazione richiesta avendo accertato che, successivamente al decesso della madre, parte ricorrente ha avuto un'occupazione (lavoratrice domestica); ritiene inoltre l' che parte CP_1 ricorrente non abbia provato né offerto di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, con particolare riferimento al requisito della vivenza a carico del genitore pensionato;
− è assorbente rilevare che parte ricorrente allega "fino al momento del decesso della IG.ra , la IG.ra era totalmente Controparte_2 Parte_1
a suo carico in ordine alle cure ed al sostentamento di cui necessitava"; sebbene il teste fratello della ricorrente, abbia confermato il Testimone_1 capo di prova così formulato, la circostanza è dedotta in modo talmente generico che, in assenza di ulteriori allegazioni e riscontri, nessuna conferma può essere considerata dirimente;
2 − ebbene, alcuna documentazione è stata prodotta a sostegno di tale unica e generica allegazione: non un certificato di stato di famiglia, non un certificato di residenza, nessuna documentazione reddituale ecc.;
− l'assenza di prova del requisito della vivenza a carico rende irrilevante l'accertamento delle ulteriori condizioni per la concessione della prestazione richiesta ed è assorbente rispetto alle eccezioni formulate da parte ricorrente posto che il provvedimento dell'inps non avrebbe in ogni caso potuto essere diverso;
− nulla sulle spese attesa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− rigetta il ricorso
− nulla sulle spese. Sassari, 15/02/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 15/02/2024 nella causa n. 1253/2021 RGL, promossa da:
, rappresentata da Parte_1 C.F._1 Parte_2 in qualità di amministratore di sostegno, ass. dall'Avv.to ARRU BENEDETTO e dall'avv. ASARA MARGHERITA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità a seguito di domanda amministrativa respinta dall' in ragione dell'attività lavorativa svolta come collaboratrice CP_1 domestica;
ritiene parte ricorrente di aver lavorato solo qualche giorno e di essere in concreto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, essendo affetta da gravi patologie mentali;
afferma di trovarsi pertanto nella situazione legittimante il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità della defunta madre e che il provvedimento di diniego è nullo per la sua mancata partecipazione al procedimento;
− parte convenuta si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso in CP_1 assenza di allegazione e prova dei requisiti legittimanti e, in ogni caso, eccependo la prescrizione dei ratei maturati tra la morte della madre e lo svolgimento di attività lavorativa;
− la causa è stata istruita mediante acquisizione di prova per testi. Ritenuto che:
1 − l'art. 22 L. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”;
− parte ricorrente, maggiore di età alla data della morte della madre (30/6/2012), è pertanto onerata di dimostrare sia di essere stata – al momento del decesso della madre – inabile al lavoro, cioè incapace ad applicarsi in concreto ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, sia di essere stata a carico della madre;
− il requisito della cd. “vivenza a carico”, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (da ultimo, Cass. civ. 17/2/2016 n. 3025); è stato chiarito che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del figlio maggiorenne e inabile al lavoro non necessariamente deve essere esclusivo e totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante e comunque prevalente, non costituendo ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità (Cass. Civ. 3/7/2007 n. 14996) e, ancora, che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. Civ. 14/2/2013 n. 3678 e precedenti in essa richiamati);
− l'istituto previdenziale ha negato la prestazione richiesta avendo accertato che, successivamente al decesso della madre, parte ricorrente ha avuto un'occupazione (lavoratrice domestica); ritiene inoltre l' che parte CP_1 ricorrente non abbia provato né offerto di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, con particolare riferimento al requisito della vivenza a carico del genitore pensionato;
− è assorbente rilevare che parte ricorrente allega "fino al momento del decesso della IG.ra , la IG.ra era totalmente Controparte_2 Parte_1
a suo carico in ordine alle cure ed al sostentamento di cui necessitava"; sebbene il teste fratello della ricorrente, abbia confermato il Testimone_1 capo di prova così formulato, la circostanza è dedotta in modo talmente generico che, in assenza di ulteriori allegazioni e riscontri, nessuna conferma può essere considerata dirimente;
2 − ebbene, alcuna documentazione è stata prodotta a sostegno di tale unica e generica allegazione: non un certificato di stato di famiglia, non un certificato di residenza, nessuna documentazione reddituale ecc.;
− l'assenza di prova del requisito della vivenza a carico rende irrilevante l'accertamento delle ulteriori condizioni per la concessione della prestazione richiesta ed è assorbente rispetto alle eccezioni formulate da parte ricorrente posto che il provvedimento dell'inps non avrebbe in ogni caso potuto essere diverso;
− nulla sulle spese attesa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− rigetta il ricorso
− nulla sulle spese. Sassari, 15/02/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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