Art. 23.
Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro".
Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro".