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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1742/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. PEPE GROSSO CARMELA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPANO' DOMENICO
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. [già MedioCredito
Centrale S.p.A.) (C.F. ) rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Francesco Grisanti P.IVA_2
Convenuti
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ad intimazione di pagamento ritualmente notificato l'odierno istante ha richiesto a Codesto Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione esattoriale e delle relativa azione esecutiva intrapresa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva;
di essere destinatario nella sua qualità di fideiussore della
[...]
(poi , Controparte_2 Controparte_3 della intimazione di pagamento N. 071 2018 90414847 77/000 fondata sulla cartella esattoriale N. 071 2016 00924708 59 001 emessa per l'importo di € 6.570,00; che la predetta cartella esattoriale sarebbe stata emessa sulla scorta della iscrizione a ruolo disposta dalla Banca Del Mezzogiorno -
Mediocredito Centrale Spa (ruolo N. 2016/011283, reso esecutivo in data 21.09.2016) avente quale causale dell'addebito il recupero delle agevolazioni Legge 662/96, senza la formalizzazione di alcun provvedimento di revoca;
che prima della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento nessun altro atto veniva notificato al fideiussore se non la comunicazione di surroga da parte della a seguito della escussione della garanzia del Controparte_4
Fondo; che prima di procedere con la procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale contro il fideiussore , nessun atto e/o procedimento sarebbe stato intrapreso contro Parte_1 il debitore principale che la cartella di pagamento N. Controparte_3
071 2016 00924708 59 001 risulta altresì nulla ed inefficace poiché la fideiussione prestata dal sig. sarebbe parimenti nulla in quanto ricalcherebbe lo schema ABI;
che la procedura di Pt_1 riscossione esattoriale sarebbe ugualmente nulla e/o illegittima poiché non sorretta da valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità delle contestazioni avversarie direttamente riferite al merito della pretesa poiché intempestive, nel merito instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata in caso di fondatezza della domanda eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione veniva assegnata in decisione con note di trattazione e deposito di comparse conclusionali.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in Controparte_5 quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle. Secondo la Suprema Corte, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n.
23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Sempre in via preliminare occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio
1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Ciò posto passando al merito riguardo all'eccepita nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione siccome adottata in assenza di un valido esecutivo poichè per la riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assumerebbe natura di titolo esecutivo essendo l'Ente impositore onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumerebbe natura esclusiva di precetto. Dunque, dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.
Lgs. 46/1999, sarebbero suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione a ruolo, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. Tuttavia, ad avviso del giudicante, tale interpretazione non può essere condivisa atteso che nella fattispecie di causa il rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Parte_ quindi, il credito di rivalsa del oggetto del presente giudizio, è pacificamente di natura pubblica, non necessita di alcuna precostituitone di un titolo esecutivo siccome direttamente iscrivibile a ruolo esattoriale da parte dello stesso in base al combinato disposto dell'art. 9 CP_6 comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del d. Lgs. 112/99, dell'art. 8 bis d.l. n. 3/2015 che specificamente individua le modalità di riscossione del credito attraverso la diretta iscrizione a ruolo
(Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915).
Né l'assunta assenza di revoca formale del provvedimento può integrare difetto di un presupposto costitutivo della fattispecie atteso che, come opina la giurisprudenza di merito richiamata da parte convenuta, “Il comma 4 dell'art. 9 del medesimo decreto (D.L. 123/1998), che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca
“comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico. Per effetto, dunque, del richiamo all'art. 9 comma 5
d. lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale (...) Occorre aggiungere che l'art.
8-bis, comma 3, del D.L.
n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.” (Trib. di Santa Maria Capua Venere, sezione IV, sent. n. 1499/2020).
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva.”; “In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.” (Cass 2664 19).
Per quanto concerne, infine, la doglianza circa la conformità delle fideiussioni al modello ABI e, indi, in ordine all'eccepita nullità delle medesime, si rileva quanto segue.
A parere dell'intestato Tribunale non sussiste nullità alcuna delle fideiussioni per presenza delle clausole cc.dd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus), le quali, secondo il provvedimento della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In effetti, la fideiussione de qua presenta tali clausole ed esse coincidono con i predetti articoli del citato modello ABI, la cui contrarietà con la disciplina antitrust, come ravvisata nel citato provvedimento della Banca d'Italia in esito a capillare indagine, non può essere negata sulla base delle considerazioni formulate con la comparsa di risposta.
Ciò, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, non determina la nullità né dell'intero contratto, né delle singole clausole, anche se sul punto è sorta un'ampia querelle giurisprudenziale che ha visto il profilarsi di persistenti contrasti nella giurisprudenza delle corti di merito, le quale offrono, per come evidenziato e riportato, tanto da parte opponente, quanto da parte opposta, a differenti letture delle medesime pertinenti sentenze della Suprema Corte.
In una fattispecie analoga a quella di cui all'odierno giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.09.2019 n. 24044, ha affermato: “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
Indi, nel caso sottoposto al vaglio dell'intestato Tribunale, alcun riscontro probatorio si ravvisa a tal riguardo.
In particolare, poi, con riguardo alle corti territoriali, si evidenzia che un primo orientamento di merito mutua la nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole dalla nullità del predetto schema contrattuale ABI quale intesa restrittive della concorrenza in violazione della normativa antitrust di carattere imperativo, oscillando tra la qualificazione della nullità dei singoli contratti (o delle singole clausole) come derivata o virtuale.
Un secondo indirizzo di merito, condiviso dall'intestato Tribunale, esclude tale nullità in quanto non prevista espressamente (art. 1418, III comma c.c.), non derivabile dalla nullità delle intese vietate in assenza di collegamento negoziale funzionale (art. 1419 c.c.) e neppure ricavabile ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. in presenza di altri specifici rimedi approntati dalla normativa speciale.
In tal senso appare, peraltro, essere orientata anche la Suprema Corte, la quale in più occasioni “ha già avuto modo di chiarire che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)” (Cass. Sez. 3 n.
4175 del 19.2.2020; analogamente Cass. Sez. 1 n. 24044 del 26.7.2019): infatti, “all'art. 33 co. 2°, la legge ha previsto una tutela civilistica, autonoma e concorrente rispetto alle funzioni esercitate dall'Autorità, ad opera della Corte d'appello (ndr: ora Tribunale Specializzato per le imprese) competente per territorio in relazione ad azioni di nullità, risarcimento danni e ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per violazione delle disposizioni antitrust;
la qual cosa lascia dedurre che se l'accordo antitrust può essere dichiarato nullo, i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordo o intesa mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento del danno nei confronti dei distributori da parte degli utenti” (Cass. Sez. 3 n. 9384 dell'11.6.2003, sul punto espressamente ripresa dalla citata Sez. 1 n. 24044/2019).
Non si ravvisano, invece, contrarie pronunce della Corte di Cassazione, giacché le sentenze che contengono riferimenti alla nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole in realtà si limitano a prendere atto di valutazioni dei giudici di merito che non erano oggetto di ricorso, per affermare altri principi: la Corte di Cassazione, Sezione 1, n. 29810 del 12/12/2017 si è occupata solo della possibilità di estendere la valenza dell'accertamento della Banca d'Italia con il citato provvedimento del 2.5.2005 a contratti stipulati anteriormente, senza esprimersi sulla nullità delle fideiussioni (“il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti […] ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto stipulato tra il fideiussore (il sig. ) e la Pt_3 [...] il 18 febbraio 2005, non potrebbe essere dichiarato nullo in forza di un dictum CP_7
(dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del
2 maggio 2005)”); parimenti la sezione 1, n. 24044 del 25.9.2019, in una controversia nella quale non è più in discussione la nullità delle singole clausole corrispondenti a quelle del modello ABI valutate ha soltanto puntualizzato che “avendo l'Autorità amministrativa Controparte_8 circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art.
1419 cod. civ., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione”, mostrando comunque espressa adesione all'orientamento (nel cui ambito ha collocato anche la sentenza della Prima Sezione n. 29810/2017, appena citata) secondo cui dalla nullità delle intese non discende automaticamente la nullità dei singoli contratti perché essi mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni di risarcimento danni (“quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011). Questi principi trovano conferma anche nella recente ordinanza, richiamata dai ricorrenti, secondo la quale, «In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.» (Cass. n. 29810 del 12/12/2017).
La Suprema Corte, poi, Sez. 3 n. 4175/2020 ha precisato le modalità di formulazione dell'eccezione di nullità della fideiussione in sede di legittimità, senza dare in alcun modo per scontato la configurabilità di tale nullità, anzi richiamando comunque il consolidato orientamento che ne esclude la derivazione automatica dalla nullità delle intese anticoncorrenziali. Invero, la legge
287/1990 in nessun luogo prevede la nullità dei singoli contratti o di singoli clausole stipulate in attuazione di intese anticoncorrenziali, ma solo, all'art. 2, 3° comma, la nullità di queste ultime, e, all'art. 33, 2° comma, la possibilità di agire – davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata per le imprese (in precedenza, cioè dell'entrata in vigore del d.l. 1/2012, davanti alla Corte di Appello) – per la declaratoria di nullità delle intese e per il risarcimento del danno ingiusto ex 2043 c.c., il quale, nel caso del consumatore consiste specificamente “nel danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte” (S.U. n. 2207 del 4.2.2005), nel quadro di una prospettiva, anche comunitaria
(cfr. Corte di Giustizia n. 453 del 1999, Courage), “che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato” (S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Dunque, innanzitutto, non vi è alcun spazio per ravvisare, con riferimento ai singoli contratti attuativi delle intese anticoncorrenziali, nullità testuali ai sensi dell'art. 1418, III comma, c.c.
Non ricorrono neppure ipotesi di nullità virtuali, ai sensi dell'art. 1481, I comma, c.c. per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, tali nullità discendono dalla violazione di norme imperative “salvo che la legge disponga diversamente”, ossia in assenza di specifici rimedi, che, nel settore che qui occupa, sono ben presenti in quanto espressamente previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 33 l. 287/1990 e consistono nella nullità delle intese anticoncorrenziali e nel risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 3
n. 525 del 15.1.2020: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”; cfr. Cass, Sez. 6 - 3 n. 25222 del
14.12.2010: “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, le nullità virtuali non derivano dalla violazione di qualsiasi norma imperativa, ma unicamente di quelle “concernenti la validità del contratto”, mentre l'inosservanza delle norme inderogabili riguardanti “il comportamento” di singoli contraenti può dare luogo a responsabilità risarcitorie ed alla risoluzione del contratto (S.U. n.
26724 del 19/12/2007). Tanto si verifica, come espressamente previsto dall'art. 33 l. 287/1990, nel caso di “comportamento” dell'imprenditore che, in attuazione di un'intesa anticorrenziale a monte, imponga determinate clausole al suo cliente, privandolo di alternative reali (“Il consumatore, che è
l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto, la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente” S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Infine, non appare possibile ritenere che sussista alcun collegamento negoziale funzionale (nel senso richiesto dalla giurisprudenza per produrre nullità derivate ai sensi dell'art. 1419 c.c.) tra lo schema contrattuale ABI e le singole fideiussioni in quanto difetta il necessario comune intento pratico delle parti, atteso che l'imposizione delle clausole previste nel modello generale da parte della banca al singolo cliente risponde esclusivamente a logiche economiche anticoncorrenziali degli istituti di credito a scapito del libero mercato e, quindi, della effettiva possibilità di scelta dei consumatori finali, piuttosto che ad un effettivo scopo concreto condiviso tra le parti (Sez. 1 n.
22216 del 12/9/2018: “affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”).
Alla luce, dunque, di quanto argomentato, l'eccepita nullità delle fideiussioni si appalesa del tutto infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
In conclusione, per quanto sopra dedotto ed argomentato, declinata l'intestato Tribunale la propria giurisdizione;
le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 18.09.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1742/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. PEPE GROSSO CARMELA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPANO' DOMENICO
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. [già MedioCredito
Centrale S.p.A.) (C.F. ) rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Francesco Grisanti P.IVA_2
Convenuti
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ad intimazione di pagamento ritualmente notificato l'odierno istante ha richiesto a Codesto Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione esattoriale e delle relativa azione esecutiva intrapresa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva;
di essere destinatario nella sua qualità di fideiussore della
[...]
(poi , Controparte_2 Controparte_3 della intimazione di pagamento N. 071 2018 90414847 77/000 fondata sulla cartella esattoriale N. 071 2016 00924708 59 001 emessa per l'importo di € 6.570,00; che la predetta cartella esattoriale sarebbe stata emessa sulla scorta della iscrizione a ruolo disposta dalla Banca Del Mezzogiorno -
Mediocredito Centrale Spa (ruolo N. 2016/011283, reso esecutivo in data 21.09.2016) avente quale causale dell'addebito il recupero delle agevolazioni Legge 662/96, senza la formalizzazione di alcun provvedimento di revoca;
che prima della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento nessun altro atto veniva notificato al fideiussore se non la comunicazione di surroga da parte della a seguito della escussione della garanzia del Controparte_4
Fondo; che prima di procedere con la procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale contro il fideiussore , nessun atto e/o procedimento sarebbe stato intrapreso contro Parte_1 il debitore principale che la cartella di pagamento N. Controparte_3
071 2016 00924708 59 001 risulta altresì nulla ed inefficace poiché la fideiussione prestata dal sig. sarebbe parimenti nulla in quanto ricalcherebbe lo schema ABI;
che la procedura di Pt_1 riscossione esattoriale sarebbe ugualmente nulla e/o illegittima poiché non sorretta da valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità delle contestazioni avversarie direttamente riferite al merito della pretesa poiché intempestive, nel merito instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata in caso di fondatezza della domanda eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione veniva assegnata in decisione con note di trattazione e deposito di comparse conclusionali.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in Controparte_5 quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle. Secondo la Suprema Corte, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n.
23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Sempre in via preliminare occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio
1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Ciò posto passando al merito riguardo all'eccepita nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione siccome adottata in assenza di un valido esecutivo poichè per la riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assumerebbe natura di titolo esecutivo essendo l'Ente impositore onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumerebbe natura esclusiva di precetto. Dunque, dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.
Lgs. 46/1999, sarebbero suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione a ruolo, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. Tuttavia, ad avviso del giudicante, tale interpretazione non può essere condivisa atteso che nella fattispecie di causa il rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Parte_ quindi, il credito di rivalsa del oggetto del presente giudizio, è pacificamente di natura pubblica, non necessita di alcuna precostituitone di un titolo esecutivo siccome direttamente iscrivibile a ruolo esattoriale da parte dello stesso in base al combinato disposto dell'art. 9 CP_6 comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del d. Lgs. 112/99, dell'art. 8 bis d.l. n. 3/2015 che specificamente individua le modalità di riscossione del credito attraverso la diretta iscrizione a ruolo
(Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915).
Né l'assunta assenza di revoca formale del provvedimento può integrare difetto di un presupposto costitutivo della fattispecie atteso che, come opina la giurisprudenza di merito richiamata da parte convenuta, “Il comma 4 dell'art. 9 del medesimo decreto (D.L. 123/1998), che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca
“comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico. Per effetto, dunque, del richiamo all'art. 9 comma 5
d. lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale (...) Occorre aggiungere che l'art.
8-bis, comma 3, del D.L.
n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.” (Trib. di Santa Maria Capua Venere, sezione IV, sent. n. 1499/2020).
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva.”; “In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.” (Cass 2664 19).
Per quanto concerne, infine, la doglianza circa la conformità delle fideiussioni al modello ABI e, indi, in ordine all'eccepita nullità delle medesime, si rileva quanto segue.
A parere dell'intestato Tribunale non sussiste nullità alcuna delle fideiussioni per presenza delle clausole cc.dd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus), le quali, secondo il provvedimento della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In effetti, la fideiussione de qua presenta tali clausole ed esse coincidono con i predetti articoli del citato modello ABI, la cui contrarietà con la disciplina antitrust, come ravvisata nel citato provvedimento della Banca d'Italia in esito a capillare indagine, non può essere negata sulla base delle considerazioni formulate con la comparsa di risposta.
Ciò, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, non determina la nullità né dell'intero contratto, né delle singole clausole, anche se sul punto è sorta un'ampia querelle giurisprudenziale che ha visto il profilarsi di persistenti contrasti nella giurisprudenza delle corti di merito, le quale offrono, per come evidenziato e riportato, tanto da parte opponente, quanto da parte opposta, a differenti letture delle medesime pertinenti sentenze della Suprema Corte.
In una fattispecie analoga a quella di cui all'odierno giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.09.2019 n. 24044, ha affermato: “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
Indi, nel caso sottoposto al vaglio dell'intestato Tribunale, alcun riscontro probatorio si ravvisa a tal riguardo.
In particolare, poi, con riguardo alle corti territoriali, si evidenzia che un primo orientamento di merito mutua la nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole dalla nullità del predetto schema contrattuale ABI quale intesa restrittive della concorrenza in violazione della normativa antitrust di carattere imperativo, oscillando tra la qualificazione della nullità dei singoli contratti (o delle singole clausole) come derivata o virtuale.
Un secondo indirizzo di merito, condiviso dall'intestato Tribunale, esclude tale nullità in quanto non prevista espressamente (art. 1418, III comma c.c.), non derivabile dalla nullità delle intese vietate in assenza di collegamento negoziale funzionale (art. 1419 c.c.) e neppure ricavabile ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. in presenza di altri specifici rimedi approntati dalla normativa speciale.
In tal senso appare, peraltro, essere orientata anche la Suprema Corte, la quale in più occasioni “ha già avuto modo di chiarire che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)” (Cass. Sez. 3 n.
4175 del 19.2.2020; analogamente Cass. Sez. 1 n. 24044 del 26.7.2019): infatti, “all'art. 33 co. 2°, la legge ha previsto una tutela civilistica, autonoma e concorrente rispetto alle funzioni esercitate dall'Autorità, ad opera della Corte d'appello (ndr: ora Tribunale Specializzato per le imprese) competente per territorio in relazione ad azioni di nullità, risarcimento danni e ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per violazione delle disposizioni antitrust;
la qual cosa lascia dedurre che se l'accordo antitrust può essere dichiarato nullo, i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordo o intesa mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento del danno nei confronti dei distributori da parte degli utenti” (Cass. Sez. 3 n. 9384 dell'11.6.2003, sul punto espressamente ripresa dalla citata Sez. 1 n. 24044/2019).
Non si ravvisano, invece, contrarie pronunce della Corte di Cassazione, giacché le sentenze che contengono riferimenti alla nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole in realtà si limitano a prendere atto di valutazioni dei giudici di merito che non erano oggetto di ricorso, per affermare altri principi: la Corte di Cassazione, Sezione 1, n. 29810 del 12/12/2017 si è occupata solo della possibilità di estendere la valenza dell'accertamento della Banca d'Italia con il citato provvedimento del 2.5.2005 a contratti stipulati anteriormente, senza esprimersi sulla nullità delle fideiussioni (“il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti […] ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto stipulato tra il fideiussore (il sig. ) e la Pt_3 [...] il 18 febbraio 2005, non potrebbe essere dichiarato nullo in forza di un dictum CP_7
(dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del
2 maggio 2005)”); parimenti la sezione 1, n. 24044 del 25.9.2019, in una controversia nella quale non è più in discussione la nullità delle singole clausole corrispondenti a quelle del modello ABI valutate ha soltanto puntualizzato che “avendo l'Autorità amministrativa Controparte_8 circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art.
1419 cod. civ., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione”, mostrando comunque espressa adesione all'orientamento (nel cui ambito ha collocato anche la sentenza della Prima Sezione n. 29810/2017, appena citata) secondo cui dalla nullità delle intese non discende automaticamente la nullità dei singoli contratti perché essi mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni di risarcimento danni (“quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011). Questi principi trovano conferma anche nella recente ordinanza, richiamata dai ricorrenti, secondo la quale, «In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.» (Cass. n. 29810 del 12/12/2017).
La Suprema Corte, poi, Sez. 3 n. 4175/2020 ha precisato le modalità di formulazione dell'eccezione di nullità della fideiussione in sede di legittimità, senza dare in alcun modo per scontato la configurabilità di tale nullità, anzi richiamando comunque il consolidato orientamento che ne esclude la derivazione automatica dalla nullità delle intese anticoncorrenziali. Invero, la legge
287/1990 in nessun luogo prevede la nullità dei singoli contratti o di singoli clausole stipulate in attuazione di intese anticoncorrenziali, ma solo, all'art. 2, 3° comma, la nullità di queste ultime, e, all'art. 33, 2° comma, la possibilità di agire – davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata per le imprese (in precedenza, cioè dell'entrata in vigore del d.l. 1/2012, davanti alla Corte di Appello) – per la declaratoria di nullità delle intese e per il risarcimento del danno ingiusto ex 2043 c.c., il quale, nel caso del consumatore consiste specificamente “nel danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte” (S.U. n. 2207 del 4.2.2005), nel quadro di una prospettiva, anche comunitaria
(cfr. Corte di Giustizia n. 453 del 1999, Courage), “che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato” (S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Dunque, innanzitutto, non vi è alcun spazio per ravvisare, con riferimento ai singoli contratti attuativi delle intese anticoncorrenziali, nullità testuali ai sensi dell'art. 1418, III comma, c.c.
Non ricorrono neppure ipotesi di nullità virtuali, ai sensi dell'art. 1481, I comma, c.c. per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, tali nullità discendono dalla violazione di norme imperative “salvo che la legge disponga diversamente”, ossia in assenza di specifici rimedi, che, nel settore che qui occupa, sono ben presenti in quanto espressamente previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 33 l. 287/1990 e consistono nella nullità delle intese anticoncorrenziali e nel risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 3
n. 525 del 15.1.2020: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”; cfr. Cass, Sez. 6 - 3 n. 25222 del
14.12.2010: “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, le nullità virtuali non derivano dalla violazione di qualsiasi norma imperativa, ma unicamente di quelle “concernenti la validità del contratto”, mentre l'inosservanza delle norme inderogabili riguardanti “il comportamento” di singoli contraenti può dare luogo a responsabilità risarcitorie ed alla risoluzione del contratto (S.U. n.
26724 del 19/12/2007). Tanto si verifica, come espressamente previsto dall'art. 33 l. 287/1990, nel caso di “comportamento” dell'imprenditore che, in attuazione di un'intesa anticorrenziale a monte, imponga determinate clausole al suo cliente, privandolo di alternative reali (“Il consumatore, che è
l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto, la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente” S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Infine, non appare possibile ritenere che sussista alcun collegamento negoziale funzionale (nel senso richiesto dalla giurisprudenza per produrre nullità derivate ai sensi dell'art. 1419 c.c.) tra lo schema contrattuale ABI e le singole fideiussioni in quanto difetta il necessario comune intento pratico delle parti, atteso che l'imposizione delle clausole previste nel modello generale da parte della banca al singolo cliente risponde esclusivamente a logiche economiche anticoncorrenziali degli istituti di credito a scapito del libero mercato e, quindi, della effettiva possibilità di scelta dei consumatori finali, piuttosto che ad un effettivo scopo concreto condiviso tra le parti (Sez. 1 n.
22216 del 12/9/2018: “affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”).
Alla luce, dunque, di quanto argomentato, l'eccepita nullità delle fideiussioni si appalesa del tutto infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
In conclusione, per quanto sopra dedotto ed argomentato, declinata l'intestato Tribunale la propria giurisdizione;
le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 18.09.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli