CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2025, n. 40672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40672 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) UO GI, nato a [...] il [...] 2) ON LU IE, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti UO e ON sono indagati per diversi delitti, tra cui varie truffe ai danni di compagnie assicurative ed autoriciclaggio (artt. 642 e 648-ter.1, cod. pen.): nell'esercizio della loro professione di avvocati ed in concorso con medici, funzionari giudiziari ed altre figure professionali, avrebbero fraudolentemente creato una lunga serie di falsi sinistri stradali, incamerando le relative liquidazioni da parte delle compagnie ed investendo tali introiti in titoli, buoni postali ed altri strumenti finanziari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40672 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 06/11/2025 1.1. Premesso che l'indagine avrebbe accertato la derivazione da tale attività illecita della totalità dei proventi professionali realizzati dai ricorrenti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di denaro per l'importo complessivo degli indebiti risarcimenti corrisposti nei diversi episodi che hanno interessato ciascuno di essi, quale profitto dei delitti di cui all'art. 642, cod. pen.; nonché il sequestro delle somme corrispondenti agli investimenti da essi effettuati, in quanto ritenute prodotto del delitto di autoriciclaggio. 1.2. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza oggetto di ricorso, ha ridotto l'ammontare delle somme sequestrate a titolo di profitto dei delitti di cui all'art. 642, cod. pen., determinandolo nella quota delle varie liquidazioni individualmente percepita dai ricorrenti;
ma ha confermato il sequestro delle maggiori somme oggetti dei loro investimenti, ribaddendone la natura di prodotto del delitto di autoriciclaggio. Si legge nell'ordinanza che tale soluzione è coerente con la funzione ripristinatoria della confisca, volta ad impedire che l'economia legale sia inquinata dalla circolazione di beni di provenienza illecita. 2. Impugna tale decisione la difesa degli indagati, con unico atto comune, rilevando che i prodotti finanziari acquistati con le liquidità ottenute dalle frodi assicurative costituiscono anch'essi profitto di tali reati, in quanto immediata derivazione di quelle somme, e, come tali, soggetti a confisca diretta (si cita Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). A tali somme, dunque, dev'essere limitata l'ablazione. Infatti - si aggiunge - anche l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Tribunale del riesame, per cui non è necessario, per individuare il profitto del delitto di autoriciclaggio, che quest'ultimo abbia prodotto un'utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con il reato presupposto, non giunge mai ad affermare la duplicazione del vincolo, cioè l'apprensione di un valore doppio, riferibile sia al reato presupposto che all'autoriciclaggio. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio, rendendosi necessario un supplemento di motivazione. 2. Nella sua decisione, il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti princìpi di diritto. 2 2.1. Il "profitto" del reato consiste nel lucro da esso ritratto, nel vantaggio economico, cioè, ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita tipica: come tale, esso presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta delittuosa dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato, dunque, rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire dall'illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità. E tale stretto collegamento deve esistere anche rispetto ai cc.dd. "surrogati", quei beni, cioè, di altra natura, fungibili o infungibili, acquisiti attraverso l'immediato impiego o trasformazione del profitto diretto del reato (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso;
Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli;
Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli;
Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella;
sulla necessità dello stretto collegamento anche nel caso in cui il vantaggio economico ricavato dal reato consista in beni fungibili, ed in particolare in somme di denaro, si veda, da ultimo, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756). 2.2. Il "prodotto" del reato, invece, ne rappresenta il risultato, vale a dire il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). 3. Dall'applicazione di tali princìpi alle fattispecie delittuose ipotizzate a carico dei ricorrenti, discendono i seguenti corollari. 3.1. Le somme di denaro loro rivenienti dai falsi sinistri stradali, quali onorari professionali o ad altro titolo, e corrisposte dalle compagnie assicurative oppure, eventualmente, dai loro clienti privati o da altri terzi in ipotesi coinvolti in quelle vicende, costituiscono il "profitto" delle frodi di cui all'art. 642, cod. pen.. 3.2. I prodotti finanziari o gli altri beni da essi acquistati attraverso il reimpiego di quelle somme non costituiscono il "profitto", altresì, del delitto di autoriciclaggio. Consistendo quest'ultimo nell'impiego, la sostituzione od il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali od altrimenti speculative di beni od altre utilità provenienti da delitto, il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale reato - secondo la definizione di profitto dianzi rammentata - dev'essere individuato, piuttosto, nelle utilità economiche ulteriori 3 eventualmente realizzate attraverso quelle condotte, attraverso, cioè, il reinvestimento di quanto indebitamente ricavato in via diretta dai "delitti- presupposto" (Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204; solo per esemplificare, dunque, nel caso di acquisto di prodotti finanziari, gli interessi riscossi o maturati;
oppure, nell'ipotesi di acquisizione di partecipazioni societarie, gli utili ripartiti;
o, ancora, in caso di profitto del reato-presupposto consistente in un bene determinato, che sia un immobile, un'autovettura od altro, il prezzo ricavato dalla rivendita di esso). Mal si concilia, invero, con la nozione di profitto delineata dai ricordati precedenti delle Sezioni unite e con la necessità, ivi rimarcata, del nesso di derivazione diretta dei vantaggi economici dalla condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice, la diversa lettura normativa pur presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il profitto del reato di autoriciclaggio - come anche quello dei reati di riciclaggio e reimpiego - consiste nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico quid pluris derivante dalla condotta che integra il reato derivato (tra altre: Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Ghelarducci, Rv. 287870; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131). 3.3. Ciò non di meno, i beni acquisiti attraverso il reinvestimento del denaro o delle altre utilità economiche ricavati dai "reati-presupposto" costituiscono indiscutibilmente il frutto della condotta di reimpiego di quei profitti illegali precedentemente realizzati e, dunque, rappresentano il "prodotto" del delitto di autoriciclaggio, che è suscettibile di confisca - e quindi di sequestro preventivo in via cautelare - a norma dell'art. 648-quater, cod. pen. (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131). 4. Tanto precisato, non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui, dovendo intendersi per profitto del reato anche quanto acquisito dal reo attraverso l'immediato impiego o trasformazione delle utilità direttamente da lui ottenute dalla condotta illecita "a monte", il sequestro dovrebbe limitarsi all'ammontare dei compensi professionali indebitamente lucrati dai ricorrenti per effetto dei falsi sinistri o ad altri beni di valore equivalente a quelli. Va osservato, in proposito, per un verso, che il principio enunciato dalla citata "sentenza Miragliotta" delle Sezioni unite di questa Corte, su cui i ricorrenti fondano tale loro assunto, dev'essere adattato alla specifica fattispecie incriminatrice della quale si tratta, la cui condotta - e lo stesso varrebbe, per questo aspetto, anche nel caso del riciclaggio o dell'impiego ex art. 648-ter, cod. pen. - consiste proprio nel reimpiego o nella trasformazione del profitto di precedenti reati: con il paradossale effetto che - a voler portare fino in fondo il 4 ragionamento della difesa - il sequestro del profitto del delitto di autoriciclaggio non sarebbe mai possibile. In ogni caso, poi, la tesi difensiva trascura completamente la possibilità che i beni acquisiti con i profitti realizzati attraverso le frodi siano suscettibili di sequestro in quanto, ad un tempo, prodotto del delitto di autoriciclaggio. Peraltro, qualora, in relazione al medesimo bene, concorrano una pluralità di ragioni che ne legittimino il sequestro, come appunto nel caso in cui esso costituisca profitto di un dato reato e prodotto di un altro, la legge processuale non pone alcun ostacolo a che lo stesso possa essere staggito per l'uno per l'altro motivo. 5. Così definito il quadro giuridico di riferimento, il compito del Tribunale del riesame è quello di individuare - o quanto meno spiegare - con maggiore puntualità il collegamento dei beni sequestrati con i reati-presupposto e con quello derivato, esplicitando i nessi di tipo logico e cronologico tra quelle condotte illegali e le acquisizioni di tali beni, così da chiarire per quale ragione ed in quale misura essi rappresentino il vantaggio economico ricavato dai ricorrenti in via immediata e diretta dalle frodi assicurative perpetrate (quindi, il profitto del reato di cui all'art. 642, cod. pen.) oppure quanto da essi acquisito mediante l'investimento di quei ricavi illegali (il prodotto dell'autoriciclaggio, cioè), od ancora i frutti generati da tali investimenti (vale a dire il profitto dell'autoriciclaggio). Invero, dalla lettura del provvedimento, alla quale il giudice di legittimità deve limitarsi, tutto questo non emerge con la necessaria chiarezza, non risultando di agevole comprensione neppure le ragioni ed il computo sulla base di quali il Tribunale del riesame, muovendo dalle specifiche contestazioni, è pervenuto a determinare l'ammontare dei profitti in misura sensibilmente differente da quella stimata dal Giudice per le indagini preliminari, ma ha poi formulato una valutazione di tipo generalizzante riguardo al delitto di autoriciclaggio. Ovviamente, i valori del profitto delle frodi e del prodotto o profitto dell'autoriciclaggio non necessariamente debbono sempre coincidere, ben potendo accadere, ad esempio, che non tutti i ricavi realizzati mediante i reati presupposti vengano reinvestiti, come pure che gli investimenti degli stessi abbiano prodotto ricchezze ulteriori (interessi, utili e così via). In qualunque caso, tuttavia, l'ammontare del sequestro, diretto o per equivalente, non può superare la somma complessiva dei profitti: sia, cioè, di quelli realizzati attraverso i reati presupposti, quand'anche non tutti reinvestiti, che di quelli ottenuti mediante il reato derivato (o derivati, se più d'uno siano stati gli episodi di autoriciclaggio, anche se eventualmente in continuazione tra loro). Non è possibile, cioè, procedere al sequestro dei titoli e degli altri strumenti finanziari 5 acquistati dai ricorrenti quali prodotto del reato di autoriciclaggio e, ad un tempo, al sequestro per equivalente di liquidità o di altri beni per un valore corrispondente a quelli, anche a titolo di profitto delle frodi. Difatti, sia quando abbia funzione semplicemente ripristinatoria, perché attinge il quantum di ricchezza direttamente ottenuto dal reo mediante il reato, sia quando abbia natura sanzionatoria, perché va oltre tale misura, come ben può accadere quando riguardi il prodotto di un reato (su tale profilo, Sez. U, n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, cit.), la confisca, diretta o per equivalente, trova la sua essenziale ragione giustificativa nella necessità d'impedire che l'economia legale sia inquinata dalla circolazione di beni di provenienza illecita, non potendo perciò giustificarsi una doppia ablazione, diretta e/o per equivalente, ma un assorbimento qualora determinati beni rientrino in più di una delle categorie che la consentano (peraltro, alla medesima conclusione dell'illegittimità di una duplicazione del vincolo, ovvero dell'apprensione di un valore doppio, riferibile sia al reato presupposto, che all'azione dissimulatoria compiuta con il reato derivato, approda pure la giurisprudenza, dianzi richiamata, che - diversamente da quanto qui sostenuto -individua il profitto del reato di autoriciclaggio nell'intero valore dei beni oggetto delle condotte dissimulatorie e non solo negli eventuali frutti ulteriori da queste scaturiti).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti UO e ON sono indagati per diversi delitti, tra cui varie truffe ai danni di compagnie assicurative ed autoriciclaggio (artt. 642 e 648-ter.1, cod. pen.): nell'esercizio della loro professione di avvocati ed in concorso con medici, funzionari giudiziari ed altre figure professionali, avrebbero fraudolentemente creato una lunga serie di falsi sinistri stradali, incamerando le relative liquidazioni da parte delle compagnie ed investendo tali introiti in titoli, buoni postali ed altri strumenti finanziari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40672 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 06/11/2025 1.1. Premesso che l'indagine avrebbe accertato la derivazione da tale attività illecita della totalità dei proventi professionali realizzati dai ricorrenti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di denaro per l'importo complessivo degli indebiti risarcimenti corrisposti nei diversi episodi che hanno interessato ciascuno di essi, quale profitto dei delitti di cui all'art. 642, cod. pen.; nonché il sequestro delle somme corrispondenti agli investimenti da essi effettuati, in quanto ritenute prodotto del delitto di autoriciclaggio. 1.2. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza oggetto di ricorso, ha ridotto l'ammontare delle somme sequestrate a titolo di profitto dei delitti di cui all'art. 642, cod. pen., determinandolo nella quota delle varie liquidazioni individualmente percepita dai ricorrenti;
ma ha confermato il sequestro delle maggiori somme oggetti dei loro investimenti, ribaddendone la natura di prodotto del delitto di autoriciclaggio. Si legge nell'ordinanza che tale soluzione è coerente con la funzione ripristinatoria della confisca, volta ad impedire che l'economia legale sia inquinata dalla circolazione di beni di provenienza illecita. 2. Impugna tale decisione la difesa degli indagati, con unico atto comune, rilevando che i prodotti finanziari acquistati con le liquidità ottenute dalle frodi assicurative costituiscono anch'essi profitto di tali reati, in quanto immediata derivazione di quelle somme, e, come tali, soggetti a confisca diretta (si cita Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). A tali somme, dunque, dev'essere limitata l'ablazione. Infatti - si aggiunge - anche l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Tribunale del riesame, per cui non è necessario, per individuare il profitto del delitto di autoriciclaggio, che quest'ultimo abbia prodotto un'utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con il reato presupposto, non giunge mai ad affermare la duplicazione del vincolo, cioè l'apprensione di un valore doppio, riferibile sia al reato presupposto che all'autoriciclaggio. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio, rendendosi necessario un supplemento di motivazione. 2. Nella sua decisione, il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti princìpi di diritto. 2 2.1. Il "profitto" del reato consiste nel lucro da esso ritratto, nel vantaggio economico, cioè, ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita tipica: come tale, esso presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta delittuosa dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato, dunque, rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire dall'illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità. E tale stretto collegamento deve esistere anche rispetto ai cc.dd. "surrogati", quei beni, cioè, di altra natura, fungibili o infungibili, acquisiti attraverso l'immediato impiego o trasformazione del profitto diretto del reato (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso;
Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli;
Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli;
Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella;
sulla necessità dello stretto collegamento anche nel caso in cui il vantaggio economico ricavato dal reato consista in beni fungibili, ed in particolare in somme di denaro, si veda, da ultimo, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756). 2.2. Il "prodotto" del reato, invece, ne rappresenta il risultato, vale a dire il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). 3. Dall'applicazione di tali princìpi alle fattispecie delittuose ipotizzate a carico dei ricorrenti, discendono i seguenti corollari. 3.1. Le somme di denaro loro rivenienti dai falsi sinistri stradali, quali onorari professionali o ad altro titolo, e corrisposte dalle compagnie assicurative oppure, eventualmente, dai loro clienti privati o da altri terzi in ipotesi coinvolti in quelle vicende, costituiscono il "profitto" delle frodi di cui all'art. 642, cod. pen.. 3.2. I prodotti finanziari o gli altri beni da essi acquistati attraverso il reimpiego di quelle somme non costituiscono il "profitto", altresì, del delitto di autoriciclaggio. Consistendo quest'ultimo nell'impiego, la sostituzione od il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali od altrimenti speculative di beni od altre utilità provenienti da delitto, il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale reato - secondo la definizione di profitto dianzi rammentata - dev'essere individuato, piuttosto, nelle utilità economiche ulteriori 3 eventualmente realizzate attraverso quelle condotte, attraverso, cioè, il reinvestimento di quanto indebitamente ricavato in via diretta dai "delitti- presupposto" (Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204; solo per esemplificare, dunque, nel caso di acquisto di prodotti finanziari, gli interessi riscossi o maturati;
oppure, nell'ipotesi di acquisizione di partecipazioni societarie, gli utili ripartiti;
o, ancora, in caso di profitto del reato-presupposto consistente in un bene determinato, che sia un immobile, un'autovettura od altro, il prezzo ricavato dalla rivendita di esso). Mal si concilia, invero, con la nozione di profitto delineata dai ricordati precedenti delle Sezioni unite e con la necessità, ivi rimarcata, del nesso di derivazione diretta dei vantaggi economici dalla condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice, la diversa lettura normativa pur presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il profitto del reato di autoriciclaggio - come anche quello dei reati di riciclaggio e reimpiego - consiste nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico quid pluris derivante dalla condotta che integra il reato derivato (tra altre: Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Ghelarducci, Rv. 287870; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131). 3.3. Ciò non di meno, i beni acquisiti attraverso il reinvestimento del denaro o delle altre utilità economiche ricavati dai "reati-presupposto" costituiscono indiscutibilmente il frutto della condotta di reimpiego di quei profitti illegali precedentemente realizzati e, dunque, rappresentano il "prodotto" del delitto di autoriciclaggio, che è suscettibile di confisca - e quindi di sequestro preventivo in via cautelare - a norma dell'art. 648-quater, cod. pen. (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131). 4. Tanto precisato, non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui, dovendo intendersi per profitto del reato anche quanto acquisito dal reo attraverso l'immediato impiego o trasformazione delle utilità direttamente da lui ottenute dalla condotta illecita "a monte", il sequestro dovrebbe limitarsi all'ammontare dei compensi professionali indebitamente lucrati dai ricorrenti per effetto dei falsi sinistri o ad altri beni di valore equivalente a quelli. Va osservato, in proposito, per un verso, che il principio enunciato dalla citata "sentenza Miragliotta" delle Sezioni unite di questa Corte, su cui i ricorrenti fondano tale loro assunto, dev'essere adattato alla specifica fattispecie incriminatrice della quale si tratta, la cui condotta - e lo stesso varrebbe, per questo aspetto, anche nel caso del riciclaggio o dell'impiego ex art. 648-ter, cod. pen. - consiste proprio nel reimpiego o nella trasformazione del profitto di precedenti reati: con il paradossale effetto che - a voler portare fino in fondo il 4 ragionamento della difesa - il sequestro del profitto del delitto di autoriciclaggio non sarebbe mai possibile. In ogni caso, poi, la tesi difensiva trascura completamente la possibilità che i beni acquisiti con i profitti realizzati attraverso le frodi siano suscettibili di sequestro in quanto, ad un tempo, prodotto del delitto di autoriciclaggio. Peraltro, qualora, in relazione al medesimo bene, concorrano una pluralità di ragioni che ne legittimino il sequestro, come appunto nel caso in cui esso costituisca profitto di un dato reato e prodotto di un altro, la legge processuale non pone alcun ostacolo a che lo stesso possa essere staggito per l'uno per l'altro motivo. 5. Così definito il quadro giuridico di riferimento, il compito del Tribunale del riesame è quello di individuare - o quanto meno spiegare - con maggiore puntualità il collegamento dei beni sequestrati con i reati-presupposto e con quello derivato, esplicitando i nessi di tipo logico e cronologico tra quelle condotte illegali e le acquisizioni di tali beni, così da chiarire per quale ragione ed in quale misura essi rappresentino il vantaggio economico ricavato dai ricorrenti in via immediata e diretta dalle frodi assicurative perpetrate (quindi, il profitto del reato di cui all'art. 642, cod. pen.) oppure quanto da essi acquisito mediante l'investimento di quei ricavi illegali (il prodotto dell'autoriciclaggio, cioè), od ancora i frutti generati da tali investimenti (vale a dire il profitto dell'autoriciclaggio). Invero, dalla lettura del provvedimento, alla quale il giudice di legittimità deve limitarsi, tutto questo non emerge con la necessaria chiarezza, non risultando di agevole comprensione neppure le ragioni ed il computo sulla base di quali il Tribunale del riesame, muovendo dalle specifiche contestazioni, è pervenuto a determinare l'ammontare dei profitti in misura sensibilmente differente da quella stimata dal Giudice per le indagini preliminari, ma ha poi formulato una valutazione di tipo generalizzante riguardo al delitto di autoriciclaggio. Ovviamente, i valori del profitto delle frodi e del prodotto o profitto dell'autoriciclaggio non necessariamente debbono sempre coincidere, ben potendo accadere, ad esempio, che non tutti i ricavi realizzati mediante i reati presupposti vengano reinvestiti, come pure che gli investimenti degli stessi abbiano prodotto ricchezze ulteriori (interessi, utili e così via). In qualunque caso, tuttavia, l'ammontare del sequestro, diretto o per equivalente, non può superare la somma complessiva dei profitti: sia, cioè, di quelli realizzati attraverso i reati presupposti, quand'anche non tutti reinvestiti, che di quelli ottenuti mediante il reato derivato (o derivati, se più d'uno siano stati gli episodi di autoriciclaggio, anche se eventualmente in continuazione tra loro). Non è possibile, cioè, procedere al sequestro dei titoli e degli altri strumenti finanziari 5 acquistati dai ricorrenti quali prodotto del reato di autoriciclaggio e, ad un tempo, al sequestro per equivalente di liquidità o di altri beni per un valore corrispondente a quelli, anche a titolo di profitto delle frodi. Difatti, sia quando abbia funzione semplicemente ripristinatoria, perché attinge il quantum di ricchezza direttamente ottenuto dal reo mediante il reato, sia quando abbia natura sanzionatoria, perché va oltre tale misura, come ben può accadere quando riguardi il prodotto di un reato (su tale profilo, Sez. U, n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, cit.), la confisca, diretta o per equivalente, trova la sua essenziale ragione giustificativa nella necessità d'impedire che l'economia legale sia inquinata dalla circolazione di beni di provenienza illecita, non potendo perciò giustificarsi una doppia ablazione, diretta e/o per equivalente, ma un assorbimento qualora determinati beni rientrino in più di una delle categorie che la consentano (peraltro, alla medesima conclusione dell'illegittimità di una duplicazione del vincolo, ovvero dell'apprensione di un valore doppio, riferibile sia al reato presupposto, che all'azione dissimulatoria compiuta con il reato derivato, approda pure la giurisprudenza, dianzi richiamata, che - diversamente da quanto qui sostenuto -individua il profitto del reato di autoriciclaggio nell'intero valore dei beni oggetto delle condotte dissimulatorie e non solo negli eventuali frutti ulteriori da queste scaturiti).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.