Art. 2. Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto 1. All' articolo 211-bis del codice penale , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 211-bis del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.".
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 211-bis del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.".