Art. 110.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .