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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38644 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna, dopo avere acquisito dalle competenti autorità rumene informazioni individualizzate sulle condizioni detentive a cui sarà sottoposto IN UT CI, ha dichiarato sussistenti le condizioni per la sua consegna premettendo come egli sia destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.), in relazione alla sentenza di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38644 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 27/11/2025 condanna emessa dal Tribunale di Timis, divenuta irrevocabile il 2 luglio 2025, per il reato di truffa continuata e traffico di sostanze tossiche. 2. Avverso la sentenza propone ricorso IN UT CI, tramite il proprio difensore, con un unico articolato motivo concernente le condizioni carcerarie in Romania. Denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2 I. n. 69 del 2005, 3 della CEDU e 698 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata, a seguito di informativa proveniente dalle autorità dello Stato richiedente sulle condizioni detentive alle quali il ricorrente sarà sottoposto in Romania, nelle tre diverse strutture carcerarie di Bucarest, Arad e Timisoara, ha ritenuto che lo spazio delle celle - pari a meno di tre metri quadrati di superficie calpestabile netta - fosse compensabile con il tipo di regime carcerario per lui previsto. Infatti, l'informativa proveniente dalle autorità rumene, pur nella sua genericità, conferma, in sostanza, che non saranno rispettati i limiti minimi indicati dalla Corte EDU in relazione alla disponibilità di spazi individuali adeguati, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata a pag. 5. Il ricorso ritiene non soddisfatti i rigorosi criteri prescritti dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità e, in particolare, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 6551 del 24/09/2020, per evitare trattamenti inumani e degradanti alla luce della superficie calpestabile della cella, pur tenuto conto dei fattori compensativi, sia in regime cd semi-aperto, sia, soprattutto, in regime cd chiuso (pari a 9 mesi) e mancando qualsiasi dato oggettivo circa la metratura nelle stanze di detenzione comune numero di occupanti. Infine, il ricorrente ha provato documentalmente la propria presenza stabile nel territorio italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Sul piano logico deve esaminarsi, innanzitutto, la censura relativa alla presenza del ricorrente in Italia. La Corte ha escluso lo stabile radicamento di SO nel nostro Paese rilevando come, sulla base delle stesse dichiarazioni da lui rese in sede di convalida dell'arresto e della documentazione depositata, risalente ad agosto 2025, risultasse che il ricorrente fosse da poche settimane in Italia. A fronte di ciò, il motivo si è limitato ad un'apodittica critica, priva di qualsiasi specificità, in quanto tale inammissibile. 2 P 2. Il motivo relativo ai trattamenti inumani e degradanti derivanti dalle dimensioni delle celle è infondato. 2.1. Va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante in quanto il relativo divieto, di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto, strettamente connesso al rispetto della dignità umana. Ciò vale in quanto il presupposto è che il sistema euro-unitario offre una protezione dei diritti umani "equivalente" a quella prevista dalla CEDU. In sostanza, lo Stato che appartiene all'Unione europea si presume che tenga una condotta convenzionalmente conforme non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU proprio con riferimento al caso in cui nell'esecuzione di un m.a.e. entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione (Corte EDU, Grande Camera, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005, § 155, n. 45036/98). Detta presunzione di conformità è suscettibile ovviamente di prova contraria qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato. Ciò a fronte di sistemi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione Europea per i quali, come scritto, vale la presunzione di "protezione equivalente" per come declinata dalla sentenza Corte EDU, 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio, § 64, n. 21055/11 che, dato atto dell'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che essi richiedono fra gli Stati membri dell'Unione europea, ha affermato che l'esecuzione del m.a.e. è obbligatoria per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (§§ 66 e 71), fatta salva la presenza di motivi ostativi. Questi devono essere seri e comprovati facendo ritenere che la persona, se estradata nel Paese di destinazione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019, RO AN c. Belgio, n. 8351/17, § 92). Alla luce di questo sistema, costituisce preciso onere della difesa allegare elementi di fatto su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di 3 un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120). 2.2. Nel caso di specie la Corte di merito, in adempimento agli obblighi delineati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sopra citata e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296), dopo avere richiesto allo Stato emittente tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato, le ha puntualmente vagliate tanto da superare i rilievi critici espressi sul tema dal ricorrente e riproposti in questa sede. 2.2.1. Con specifico riferimento allo spazio individuale di cui i detenuti devono usufruire durante la carcerazione, ai sensi dell'art. 3 della CEDU, la relazione del 23 ottobre 2025 dello Stato emittente ha fornito adeguate precisazioni in relazione sia alle caratteristiche del regime esecutivo previsto per CI, sia alla garanzia che beneficerà di un sistema compensativo rispetto all'occupazione di uno spazio minimo individuale di 3 m 2, inclusi il letto e il mobilio, in tutte e tre le strutture carcerarie in cui sconterà la pena con i differenti regimi previsti (periodo di adattamento, chiuso, semi aperto/aperto). In particolare, presso il penitenziario di Bucarest - dove sconterà il periodo di quarantena di 21 giorni - sarà valutato un piano di intervento individualizzato per la fruizione di una passeggiata al giorno, della durata di due ore, e la partecipazione ad una serie di attività a scelta con la garanzia di contatti con l'esterno e visite, anche online. Successivamente, quando CI sarà trasferito nel penitenziario di Arad - in regime chiuso - beneficerà di programmi giornalieri comprendenti lavoro, attività educative, culturali, terapeutiche e sportive, consulenza psicologica e assistenza sociale, attività religiose, formazione, assistenza medica e passeggiate di un minimo di quattro ore e, ove le menzionate attività non possano essere svolte, il detenuto avrà diritto a tre ore di passeggiata al giorno. Decorso 1/5 della pena e riesaminato il comportamento tenuto, si valuterà se sottoporre il detenuto ad un regime semiaperto, con uno spazio minimo individuale sempre di 3 m 2 , inclusi il letto ed il mobilio, ma caratterizzato da ampia libertà di movimento in quanto le celle resteranno aperte tutto il giorno, eccetto al momento dei pasti e del riposo notturno. Infine, presso il carcere di Timisoara, ultima destinazione, se CI supererà positivamente l'attività di osservazione, sarà ammesso al regime aperto che prevede l'accesso illimitato ai cortili di passeggio e l'apertura delle celle. 4 In sostanza, il regime di evoluzione dell'esecuzione, ed i suoi margini, sino a quello più ampio, dipende dalla condotta della persona condannata durante il periodo di esecuzione della pena. 2.2.2. Alla stregua di tali dati oggettivi può concludersi che non è ravvisabile la censurata violazione dell'art. 2 della legge m.a.e., per come integrato dal parametro convenzionale offerto dall'art. 3 CEDU, non potendosi qualificare il trattamento riservato al ricorrente come disumano e degradante (in questi termini, tra gli altri, per m.a.e. emessi dall'Autorità giudiziaria rumena Sez. 2, n. 37235 del 30/09/2022, Purcaru;
Sez. 6, n. 8080 del 03/03/2022, Ionita). Infatti, considerato che la Corte EDU non assume il criterio geometrico- spaziale, pur rilevante ai fini del sovraffollamento carcerario, come canone esclusivo per riconoscere un trattamento carcerario inumano e degradante, ma accede ad una valutazione ponderata di tutti gli elementi ambientali tali da rendere il trattamento contrario al rispetto della dignità personale, si può concludere che il ridotto spazio (al di sotto dei 3 metri quadrati per la presenza del letto e del mobilio) assicurato al ricorrente nella cella concerne comunque un periodo limitato (l'osservazione di 21 giorni nel carcere di Bucarest) che si inscrive nell'ambito di un regime che, in ossequio agli standards convenzionali, rispetta le esigenze personali individuali. Ciò avviene sia con riguardo all'ambito igienico-sanitario proprio in quanto la detenzione non è di lunga durata (Sez. F, n. 35798 del 24/08/2023, Rogin), sia nella prospettiva di uno standard di libertà di movimento del detenuto stabilita, in modo personalizzato, da un'apposita commissione specializzata che elabora un piano di intervento individuale. Con riferimento al periodo successivo ai menzionati 21 giorni nelle altre due strutture carcerarie (in regime chiuso e semi-aperto) la metratura dello spazio riservato al ricorrente rispetta i canoni interpretativi condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433; Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554) secondo la quale la ristrettezza delle dimensioni delle celle è compensata da altri requisiti nella specie esistenti quali: la breve durata della detenzione, la libertà di movimento garantita da attività trattamentali di natura ricreativa, sanitaria e lavorativa, l'adeguatezza della struttura (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri
contro
Croazia). La difesa, a fronte di quanto puntualmente documentato nella relazione citata, per come riportata nella stessa sentenza impugnata, si è limitata a richiamare la sentenza n. 27087 del 23/07/2025 di questa Sezione che attiene ad una situazione ben diversa non solo perché la Corte di appello aveva adottato il provvedimento impugnato dopo aver chiesto, per due volte, informazioni integrative alle autorità rumene non pervenute, tanto da avere dovuto ritenere 5 Così deciso il 27 novembre 2025 La Consigliera estensora sufficienti quelle già ricevute;
ma perché il periodo di detenzione del ricorrente, contrariamente al caso in esame, era molto lungo, a causa della pena applicata, e dopo la quarantena doveva proseguire nel medesimo istituto penitenziario di Bucarest in regime chiuso. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. La Preside e
Sez. 6, n. 8080 del 03/03/2022, Ionita). Infatti, considerato che la Corte EDU non assume il criterio geometrico- spaziale, pur rilevante ai fini del sovraffollamento carcerario, come canone esclusivo per riconoscere un trattamento carcerario inumano e degradante, ma accede ad una valutazione ponderata di tutti gli elementi ambientali tali da rendere il trattamento contrario al rispetto della dignità personale, si può concludere che il ridotto spazio (al di sotto dei 3 metri quadrati per la presenza del letto e del mobilio) assicurato al ricorrente nella cella concerne comunque un periodo limitato (l'osservazione di 21 giorni nel carcere di Bucarest) che si inscrive nell'ambito di un regime che, in ossequio agli standards convenzionali, rispetta le esigenze personali individuali. Ciò avviene sia con riguardo all'ambito igienico-sanitario proprio in quanto la detenzione non è di lunga durata (Sez. F, n. 35798 del 24/08/2023, Rogin), sia nella prospettiva di uno standard di libertà di movimento del detenuto stabilita, in modo personalizzato, da un'apposita commissione specializzata che elabora un piano di intervento individuale. Con riferimento al periodo successivo ai menzionati 21 giorni nelle altre due strutture carcerarie (in regime chiuso e semi-aperto) la metratura dello spazio riservato al ricorrente rispetta i canoni interpretativi condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433; Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554) secondo la quale la ristrettezza delle dimensioni delle celle è compensata da altri requisiti nella specie esistenti quali: la breve durata della detenzione, la libertà di movimento garantita da attività trattamentali di natura ricreativa, sanitaria e lavorativa, l'adeguatezza della struttura (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri
contro
Croazia). La difesa, a fronte di quanto puntualmente documentato nella relazione citata, per come riportata nella stessa sentenza impugnata, si è limitata a richiamare la sentenza n. 27087 del 23/07/2025 di questa Sezione che attiene ad una situazione ben diversa non solo perché la Corte di appello aveva adottato il provvedimento impugnato dopo aver chiesto, per due volte, informazioni integrative alle autorità rumene non pervenute, tanto da avere dovuto ritenere 5 Così deciso il 27 novembre 2025 La Consigliera estensora sufficienti quelle già ricevute;
ma perché il periodo di detenzione del ricorrente, contrariamente al caso in esame, era molto lungo, a causa della pena applicata, e dopo la quarantena doveva proseguire nel medesimo istituto penitenziario di Bucarest in regime chiuso. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. La Preside e