Articolo 3 della Legge 28 gennaio 1963, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 febbraio 1963
Art. 3.
Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.
L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all' articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 . La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963
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