Versione
7 febbraio 1963
7 febbraio 1963
Art. 3.
Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.
L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all' articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 . La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.
Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.
L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all' articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 . La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sentenza 28/04/1995, n. 4740Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi del 25.2.88 ___ e altri convenivano dinanzi al Pretore di Napoli l'ATAN premettendo che 1) prestavano la loro attivita' in turni avvicendati, nei quali erano previste almeno tre domeniche al mese come "lavorate"; 2) della retribuzione facevano parte, tra l'altro, l'indennita' domenicale; l'indennita' di turno; l'indennita' di presenza; l'indennita' aziendale di turno (istituite quest'ultima dall'ASA del 6.2.79, modificato dall'ASA del 17.10.81, e le prime tre con accordo nazionale del 21.5.1981, modificato dall'accordo 17.6.82); 3) detti compensi, assoggettati a contribuzione previdenziale, non erano stati considerati nella determinazione del …Leggi di più...
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- indennita' di malattia·
- calcolo·
- domanda di accertamento·
- interesse del lavoratore non deducente la prova di assenze dal lavoro per malattia·
- insussistenza·
- computabilita' di alcune voci della retribuzione