Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025, proposto da
IL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cavallina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Bologna, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 532/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 7.5.2024 che condanna INPS a corrispondere al ricorrente il pagamento dell’importo di euro 1.266,00 oltre interessi maturati dalla data della trattenuta al saldo effettivo, nonché le spese legali relative al procedimento giudiziario, liquidate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. UG Di ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, con ricorso notificato in data 15 luglio 2025 e depositato in data 4/8/2025.
L’INPS intimato non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata in data 10/11/2025, ritualmente notificata, il difensore ha dichiarato di rinunciare gli atti del presente Giudizio di ottemperanza, e ha chiesto l’estinzione del processo.
Il collegio ne prende atto.
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso per deposito tardivo, oltre i quindici giorni, previsti per il presente rito, dall’articolo 87 del c.p.a. (il quale prevede termini dimidiati).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di ED |
IL SEGRETARIO