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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2022 promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Alfredo Sarno ( indirizzo CodiceFiscale_3 di posta elettronica certificata ), presso il quale elettivamente Email_1 domiciliano in Benevento, al Viale Antonio Mellusi n°152.
ATTORI contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Pietragalla (c.f. C.F._5 C.F._6
– pec: ), presso il cui Studio, in Pignola (PZ), Via F.lli Email_2
Perito, n. 36, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi attori hanno agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, al quale i convenuti avevano destinato l'immobile ad uso abitativo di loro proprietà; esponevano che, in data
12.12.1997 veniva venduta agli odierni convenuti la piena ed esclusiva proprietà del bene confinante con gli attori e che, a partire dal 2014, l'immobile degli attori iniziava a presentare diffuse macchie di umidità, presumibilmente cagionate da infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà dei convenuti.
pagina 1 di 10 A fronte di un'esplicitata volontà di entrambi le parti di giungere ad una pacifica e concorde soluzione del problema, gli attori lamentavano una persistente inerzia di parte convenuta nella risoluzione dei danni esposti. Dinanzi al peggioramento delle condizioni di umidità dell'abitazione, gli attori provvedevano da sé con una spesa di euro 9.699,00 per il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti.
Tuttavia, l'umidità successivamente appariva di nuovo e, pertanto, le parti dopo aver tentato di conciliare la lite con esito negativo, come da verbale dell'8.6.2018, gli attori agivano in giudizio con ricorso ex art. 700 c.p.c.; a seguito del ricorso presentato, il Tribunale di Avellino con il provvedimento del 9.1.2020, dopo aver svolto la consulenza tecnica d'ufficio, condannava gli odierni convenuti ad eseguire i lavori descritti dalla relazione tecnica del c.t.u.
Ciò nondimeno, gli obbligati rifiutavano di eseguire il provvedimento cautelare e proponevano ricorso ex art.669duodecies c.p.c, con il quale si opponevano alle modalità esecutive del provvedimento cautelare. Il Giudice, tuttavia, con l'ordinanza del 12.9.2020, onerava i ricorrenti ad anticipare i costi per i lavori “con diritto di rimborso nei confronti dei resistenti”.
Gli attori, all'esito di tali vicende, sono venuti a conoscenza dell'atto, rogato in data 20.3.2018, di costituzione del fondo patrimoniale sul bene immobile oggetto di giudizio, di talché hanno azionato il presente giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti del predetto atto.
In particolare, gli attori, ai fini della prova della sussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, hanno affermato di essere titolari di una posizione creditoria in virtù del principio, di derivazione pretoria, per cui è sufficiente una semplice aspettativa non pretestuosa e probabile, anche se non definitivamente accertata. Parte attrice ha evidenziato che le infiltrazioni d'acqua, originate dall'immobile dei convenuti, abbiano causato un danno patrimoniale di euro 9.699,00, come emergerebbe dalla fattura allegata dell'impresa esecutrice dei lavori.
In ordine all'elemento soggettivo, invece, come richiesto dal comma 1 dell'art. 2901 c.c., parte attrice ha ritenuto sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi creditori. Pertanto, secondo la tesi degli attori, la circostanza di aver devoluto il bene immobile, all'origine dei danni causati, testimonia la consapevolezza dei convenuti della possibilità di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore-attore.
Hanno pertanto concluso chiedendo di “revocare, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti degli attori, l'atto per notar di RU Nevano (NA), rogato il 20.3.2018, Persona_1
Rep 4838 – Racc.3710, col quale i convenuti e hanno Controparte_1 Controparte_2 costituito fondo patrimoniale sull'immobile di loro proprietà (per la quota di ½ ad ognuno di essi spettanti, poichè coniugati in regime di comunione legale dei beni), così identificato: “Porzione di pagina 2 di 10 fabbricato ad uso abitazione sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo) uniti da scala interna, con annessa terrazza ed area scoperta di pertinenza e proprietà esclusive (non autonomamente censite in quanto accatastate unitamente all'abitazione), nell'insieme costituenti un unico corpo composto da
5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali e confinante con: proprietà di terzi, via Parco San Giorgio, altra proprietà di terzi, muro perimetrale. La consistenza immobiliare urbana in oggetto è individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Roccabascerana (AV), regolarmente in ditta alla parte intestataria, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16 (griffati), via Miranda, piano T-1 interno 6, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 (cinque virgola cinque), (superficie catastale totale:
113 mq, totale aree scoperte: 101 mq), rendita catastale euro 213,04”; 2) ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 3) condannare i convenuti al pagamento di spese e compenso del giudizio, oltre agli accessori di legge.”.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i coniugi convenuti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, ovverosia l'esistenza di un debito e l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio, atteso che al tempo della costituzione del fondo patrimoniale tra le parti del presente giudizio non intercorreva alcun rapporto obbligatorio, mancando, quindi, sia l'elemento oggettivo dell'esistenza di un diritto di credito sia l'animus nocendi relativamente alla consapevolezza del pregiudizio arrecato agli interessi di parte creditrice.
Alla luce della ritenuta carenza dei presupposti della domanda attorea, i convenuti hanno concluso chiedendo di “rigettare in toto la domanda attorea di revoca e declaratoria di inefficacia dell'atto per notar di RU Nevano (NA), rogato il 20.3.2018, Rep 4838 -Racc.3710, Persona_1 col quale i convenuti e hanno costituito fondo patrimoniale Controparte_1 Controparte_2 sull'immobile di loro proprietà identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Roccabascerana (AV), regolarmente in ditta alla parte intestatario, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16
(griffati), via Miranda, piano T-l interno 6., per assoluta insussistenza dei presupposti di cui all'art.
2901 c.c.; 2) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Avellino di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale.; 3) Condannare, in solido, gli attori al risarcimento dei danni in favore dei convenuti per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in complessivi 20.000,00 euro o in quel diverso importo (maggiore o minore) da accertarsi in corso di causa o da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.”.
pagina 3 di 10 Assegnati i termini ex art. 183 VI co. C.p.c., all'esito dell'istruttoria solo documentale, all'esito dell'udienza cartolare di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. del 8.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
§Sull'ammissibilità dell'azione revocatoria
Il codice civile prevede tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata all'art. 2901 c.c., quale strumento a disposizione del creditore per preservare il soddisfacimento del proprio interesse. La funzione dell'azione revocatoria emerge laddove il debitore ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio riducendo le possibilità di soddisfazione delle ragioni creditorie e, pertanto, la disciplina codicistica legittima il creditore leso ad agire per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli eventuali atti dispositivi esclusivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cassazione Civile, sentenza n.
1804/2000). L'azione revocatoria, dunque, non mira a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma a limitare gli effetti del negozio tra le parti;
difatti, la pronuncia di inefficacia dell'atto è circoscritta al creditore, che avrà il diritto di soddisfarsi sul bene in sede esecutiva tramite l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza, l'esperibilità dell'azione revocatoria non richiede la totale compromissione della garanzia patrimoniale generica del debitore, ma è sufficiente che il compimento dell'atto renda più gravoso o incerto il soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Peraltro, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante la mera diminuzione di detta garanzia;
diventa, invece, rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (Cassazione Civile, sentenza n. 5269/2018);
Nel caso in esame, l'azione revocatoria è stata esperita per far dichiarare inefficace l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale da parte dei convenuti, registrato in data 23.3.2018.
Nella specie, la costituzione del fondo patrimoniale sul bene immobile è anteriore all'accertamento del credito, considerando il provvedimento cautelare del Tribunale di Avellino emesso in data 9.1.2020, ma è posteriore rispetto alla data di insorgenza delle infiltrazioni.
§ Esistenza del diritto di credito
Presupposto per il promovimento dell'azione è, quindi, anzitutto, l'esistenza di un credito a tutela del quale agire, ancorché sottoposto a termine o condizione.
pagina 4 di 10 Non è necessario che il credito sia “liquido”, ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sentenza n. 6511/2004), né è richiesta la sua concreta “esigibilità” essendo sufficiente la sola esistenza del credito (Cassazione civile, sentenza n. 9349/2002); rileva, pertanto, una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad esperire l'azione (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 4212/2020; Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9440/2004).
È chiaro che anche un credito litigioso, e dunque contestato, può giustificare una azione a sua tutela, mediante revocatoria dell'atto del debitore.
Nel caso di specie, gli attori agivano con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 28.1.2020 per chiedere l'immediata esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile di loro proprietà. Con provvedimento del 9.1.2020 il Tribunale di Avellino condannava gli odierni convenuti ad eseguire i lavori necessari, valutati dal c.t.u. in euro 10.828,00, e a corrispondere le spese processuali in euro 3.460,50, oltre accessori. Tuttavia, i convenuti rifiutarono di eseguire il provvedimento e proponevano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., a seguito del quale il
Giudice li condannava ad anticipare le spese per i lavori con la successiva ordinanza del 12.9.2020.
Dunque, come emerge dalla vicenda processuale il credito degli attori ha natura litigiosa, in quanto il provvedimento cautelare, opposto nelle sue modalità esecutive, non è un titolo giudiziario definitivamente idoneo a costituire fonte del diritto di credito, vista la sua natura emergenziale ed eccezionale. Il diritto di credito, in base al quale le parti hanno azionato la tutela pauliana, non è ancora pienamente sorto, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che con l'azione ex art. 2901 c.c. possa essere tutelata anche l'aspettativa di diritto, in quanto la nozione di credito è stata interpretata in termini ampi “comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.”
(ex multis Cass. n. 16819/2024).
Inoltre, come precedentemente affermato, presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e in corso di definizione, purché dedotto in giudizio.
Alla luce di quanto suesposto, può ritenersi sussistente in capo agli odierni attori un diritto di credito, anche se non definito ma sub iudice, che integra il requisito dell'azione revocatoria.
Si impone altresì di verificare quando sia sorto il credito litigioso.
pagina 5 di 10 A tal fine soccorre l'orientamento di legittimità a mente del quale “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. N.
11121/ 2020 richiamata in senso conforme da Cass. N. 19099/2025).
Non può non considerarsi, in applicazione del suesposto principio, che il fatto illecito dal quale è derivata l'obbligazione risarcitoria, pur accertata in via solo sommaria, si sia verificato prima del marzo
2018, data dell'atto dispositivo del quale si chiede revocarsi l'efficacia; in particolare i primi fenomeni insorgevano già a decorrere dal 2014; invero, si legge nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che “nel febbraio del
2017 i coniugi e furono costretti ad eseguire la tinteggiatura dell'intero CP_2 Pt_1 appartamento, sborsando l'importo di euro 9.699,00 dalla fattura della ditta De Parte_3
Pietro Costruzioni s.r.l., emessa l'8.2.2017 (doc.6); 7) a distanza di un anno l'umidità si è copiosamente riproposta, come si vede nelle allegate fotografie scattate il 5.2.2018” e che “risultate inutili le richieste di bonaria definizione, gli attori hanno promosso procedimento di mediazione obbligatoria (doc. 17) concluso con verbale negativo del 16.5.2018”.
La prima attività documentata in atti nella quale trovano riscontro l'esternazione delle doglianze attoree sono da riferibili al 2014 (missiva del 13.2.2024 con raccomandata a/r) e dalla domanda di mediazione del 28.11.2017, in riferimento a fenomeni infiltrativi asseritamente insorti nel 2014, che è pertanto da considerarsi la data dell'illecito dal quale origina il credito risarcitorio vantato da parte attrice, pur se litigioso.
Alla luce di tali evenienze, deve ritenersi che le ragioni creditorie fossero già sussistenti al momento dell'atto dispositivo, effettuato dagli odierni convenuti a titolo gratuito.
§ Sulla gratuità dell'atto dispositivo
Al riguardo, infatti, è da rilevare che la costituzione di un vincolo di destinazione non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti;
l'atto è, perciò, qualificabile come atto dispositivo ed è pertanto soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901
c.c., qualora ne ricorrano le condizioni (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 29727 nonché Cassazione Civile, Ordinanza n. 2530/2015; Cassazione Civile, sentenze n. 19029/2013 e n.
24757/2008 nella analoga materia del fondo patrimoniale); ciò appare conforme all'orientamento della
Suprema Corte che qualifica il rimedio in questione come mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da pagina 6 di 10 quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (Cassazione Civile, sentenza n.
966/2007, Tribunale di Crotone, sentenza n. 427/2020).
Quanto ai presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria, vengono ravvisati nell'esistenza di un diritto di credito, nel c.d. “eventus damni” e nell'elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis”.
§ Eventus damni
Ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il presupposto oggettivo, ossia il cd. eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 19207/2018).
Esso si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
Per giurisprudenza costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario, in ogni caso, che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cassazione civile, sentenza n.
7452/2000).
L'onere probatorio gravante sul creditore postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni (Cassazione Civile, sentenza n. 7767/2007), in ragione delle ampie poste patrimoniali residue, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito.
Da quanto esposto, consegue che deve ritenersi provato il pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore, atteso che il fondo patrimoniale contestato ha, senz'altro, determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio dei debitori, giacché l'atto in questione, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni familiari con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità del bene conferito, se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, rende pagina 7 di 10 certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni suddetti.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione in questione è idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie in quanto sottrae dalla garanzia patrimoniale l'unico bene immobile di proprietà dei debitori.
Infatti, la costituzione di un vincolo sottrae i beni che ne costituiscono l'oggetto alla garanzia patrimoniale del debitore, vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni del destinatario.
Inoltre, la parte debitrice non ha fornito alcuna adeguata prova circa l'eventuale sussistenza di ulteriori poste patrimoniali, che risultino tali da non esporre a rischio il soddisfacimento del credito vantato dall'istituto bancario.
§ Scientia damni e consiulium fraudis
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), con particolare riferimento al caso di specie, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, in quanto il terzo comunque acquisisce un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenze n. 5072/2009, n. 4642/2000, n. 12045/2010).
In tema di azione revocatoria ordinaria, una parte della giurisprudenza riteneva che l'elemento soggettivo mutasse in ordine alla prospettazione dell'anteriorità ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo: mentre, in caso di atto anteriore al sorgere del credito era sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivasse dall'atto dispositivo, qualora l'atto fosse, invece, successivo, era necessario verificare la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (ex multis
Cassazione civile, sentenza n. 25658 /2014).
Tuttavia, la giurisprudenza non era univoca sull'interpretazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. poiché vi era un altro filone giurisprudenziale, il quale riteneva, invece, che in entrambi i casi, a prescindere dal dato cronologico, fosse necessario provare l'animus nocendi del debitore, ossia la dolosa consapevolezza degli effetti pregiudizievoli dell'atto rispetto alle ragiono creditorie.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno composto il contrasto, aderendo alla tesi del dolo specifico, in base ad un'interpretazione che valorizza il dato testuale dell'art. 2901 c.c. e la ratio di tutela dell'azione revocatoria, e hanno statuito che “In tema di pagina 8 di 10 azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la
“dolosa preordinazione” richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025, n. 1898)
Dunque, le S.U. hanno ritenuto di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'azione revocatoria ai casi di dolosa preordinazione dell'agire debitorio, in ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, al fine di evitare eccessive estensioni applicative della disciplina, basate sulla mera conoscenza del pregiudizio arrecato. La prova di tale presupposto, che costituisce uno stato psicologico, può essere data anche attraverso presunzioni (Cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 3937/1983).
Nel caso in esame, l'intervento delle sezioni unite non incide sulla fondatezza della domanda, atteso che, se pure il provvedimento cautelare sia intervenuto dopo la costituzione del fondo, il credito litigioso per quanto suesposto il credito deve ritenersi sorto prima dell'atto dispositivo, atteso che i convenuti costituivano il fondo patrimoniale nel 2018, a seguito di tentativi di parte attrice di un bonario componimento della lite per via stragiudiziali, così dimostrando la conoscenza della pretesa patrimoniale avanzata nei loro confronti da parte attrice.
I coniugi convenuti, al momento della costituzione del fondo, erano cioè già consapevoli che la destinazione del bene immobile ai bisogni familiari avrebbe limitato il soddisfacimento dell'interesse creditorio, come testimonia l'art. 3 del rogito notarile, secondo il quale “Ciascuna consistenza immobiliare costituente il fondo patrimoniale potrà essere alienata, ipotecata o comunque vincolata con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori”. L'atto di disposizione è dunque posteriore al sorgere del credito.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova di detenere altri beni, mobili o immobili, suscettibili di soddisfare le regioni creditorie, così facendo presumere l'assenza di altre vie patrimoniali per la risoluzione della controversia.
Pertanto, la consapevolezza dei coniugi che la destinazione al fondo avrebbe precluso qualsiasi possibile aggressione patrimoniale da parte creditrice induce a ritenere sussistente il requisito del dolo generico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. pagina 9 di 10 Alla luce di quanto suesposto, l'agire di parte convenuta integra le condizioni richiesta dall'art.2901
c.c. per l'operatività della declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore.
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti degli attori l'atto per
Notar del 20.3.2018, registrato a Napoli il 23.3.2018 al n.3097/1T, con il quale i Persona_1 coniugi costituivano un fondo patrimoniale avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo, situato nel comune di Roccabascerana, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16
(griffati), via Miranda, piano T-l interno 6, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 (cinque virgola cinque), (superficie catastale totale: 113 mq, totale aree scoperte: 101 mq), rendita catastale euro 213,04"; nonché ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
AVELLINO, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2022 promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Alfredo Sarno ( indirizzo CodiceFiscale_3 di posta elettronica certificata ), presso il quale elettivamente Email_1 domiciliano in Benevento, al Viale Antonio Mellusi n°152.
ATTORI contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Pietragalla (c.f. C.F._5 C.F._6
– pec: ), presso il cui Studio, in Pignola (PZ), Via F.lli Email_2
Perito, n. 36, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi attori hanno agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, al quale i convenuti avevano destinato l'immobile ad uso abitativo di loro proprietà; esponevano che, in data
12.12.1997 veniva venduta agli odierni convenuti la piena ed esclusiva proprietà del bene confinante con gli attori e che, a partire dal 2014, l'immobile degli attori iniziava a presentare diffuse macchie di umidità, presumibilmente cagionate da infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà dei convenuti.
pagina 1 di 10 A fronte di un'esplicitata volontà di entrambi le parti di giungere ad una pacifica e concorde soluzione del problema, gli attori lamentavano una persistente inerzia di parte convenuta nella risoluzione dei danni esposti. Dinanzi al peggioramento delle condizioni di umidità dell'abitazione, gli attori provvedevano da sé con una spesa di euro 9.699,00 per il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti.
Tuttavia, l'umidità successivamente appariva di nuovo e, pertanto, le parti dopo aver tentato di conciliare la lite con esito negativo, come da verbale dell'8.6.2018, gli attori agivano in giudizio con ricorso ex art. 700 c.p.c.; a seguito del ricorso presentato, il Tribunale di Avellino con il provvedimento del 9.1.2020, dopo aver svolto la consulenza tecnica d'ufficio, condannava gli odierni convenuti ad eseguire i lavori descritti dalla relazione tecnica del c.t.u.
Ciò nondimeno, gli obbligati rifiutavano di eseguire il provvedimento cautelare e proponevano ricorso ex art.669duodecies c.p.c, con il quale si opponevano alle modalità esecutive del provvedimento cautelare. Il Giudice, tuttavia, con l'ordinanza del 12.9.2020, onerava i ricorrenti ad anticipare i costi per i lavori “con diritto di rimborso nei confronti dei resistenti”.
Gli attori, all'esito di tali vicende, sono venuti a conoscenza dell'atto, rogato in data 20.3.2018, di costituzione del fondo patrimoniale sul bene immobile oggetto di giudizio, di talché hanno azionato il presente giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti del predetto atto.
In particolare, gli attori, ai fini della prova della sussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, hanno affermato di essere titolari di una posizione creditoria in virtù del principio, di derivazione pretoria, per cui è sufficiente una semplice aspettativa non pretestuosa e probabile, anche se non definitivamente accertata. Parte attrice ha evidenziato che le infiltrazioni d'acqua, originate dall'immobile dei convenuti, abbiano causato un danno patrimoniale di euro 9.699,00, come emergerebbe dalla fattura allegata dell'impresa esecutrice dei lavori.
In ordine all'elemento soggettivo, invece, come richiesto dal comma 1 dell'art. 2901 c.c., parte attrice ha ritenuto sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi creditori. Pertanto, secondo la tesi degli attori, la circostanza di aver devoluto il bene immobile, all'origine dei danni causati, testimonia la consapevolezza dei convenuti della possibilità di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore-attore.
Hanno pertanto concluso chiedendo di “revocare, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti degli attori, l'atto per notar di RU Nevano (NA), rogato il 20.3.2018, Persona_1
Rep 4838 – Racc.3710, col quale i convenuti e hanno Controparte_1 Controparte_2 costituito fondo patrimoniale sull'immobile di loro proprietà (per la quota di ½ ad ognuno di essi spettanti, poichè coniugati in regime di comunione legale dei beni), così identificato: “Porzione di pagina 2 di 10 fabbricato ad uso abitazione sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo) uniti da scala interna, con annessa terrazza ed area scoperta di pertinenza e proprietà esclusive (non autonomamente censite in quanto accatastate unitamente all'abitazione), nell'insieme costituenti un unico corpo composto da
5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali e confinante con: proprietà di terzi, via Parco San Giorgio, altra proprietà di terzi, muro perimetrale. La consistenza immobiliare urbana in oggetto è individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Roccabascerana (AV), regolarmente in ditta alla parte intestataria, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16 (griffati), via Miranda, piano T-1 interno 6, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 (cinque virgola cinque), (superficie catastale totale:
113 mq, totale aree scoperte: 101 mq), rendita catastale euro 213,04”; 2) ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 3) condannare i convenuti al pagamento di spese e compenso del giudizio, oltre agli accessori di legge.”.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i coniugi convenuti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, ovverosia l'esistenza di un debito e l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio, atteso che al tempo della costituzione del fondo patrimoniale tra le parti del presente giudizio non intercorreva alcun rapporto obbligatorio, mancando, quindi, sia l'elemento oggettivo dell'esistenza di un diritto di credito sia l'animus nocendi relativamente alla consapevolezza del pregiudizio arrecato agli interessi di parte creditrice.
Alla luce della ritenuta carenza dei presupposti della domanda attorea, i convenuti hanno concluso chiedendo di “rigettare in toto la domanda attorea di revoca e declaratoria di inefficacia dell'atto per notar di RU Nevano (NA), rogato il 20.3.2018, Rep 4838 -Racc.3710, Persona_1 col quale i convenuti e hanno costituito fondo patrimoniale Controparte_1 Controparte_2 sull'immobile di loro proprietà identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Roccabascerana (AV), regolarmente in ditta alla parte intestatario, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16
(griffati), via Miranda, piano T-l interno 6., per assoluta insussistenza dei presupposti di cui all'art.
2901 c.c.; 2) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Avellino di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale.; 3) Condannare, in solido, gli attori al risarcimento dei danni in favore dei convenuti per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in complessivi 20.000,00 euro o in quel diverso importo (maggiore o minore) da accertarsi in corso di causa o da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.”.
pagina 3 di 10 Assegnati i termini ex art. 183 VI co. C.p.c., all'esito dell'istruttoria solo documentale, all'esito dell'udienza cartolare di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. del 8.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
§Sull'ammissibilità dell'azione revocatoria
Il codice civile prevede tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata all'art. 2901 c.c., quale strumento a disposizione del creditore per preservare il soddisfacimento del proprio interesse. La funzione dell'azione revocatoria emerge laddove il debitore ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio riducendo le possibilità di soddisfazione delle ragioni creditorie e, pertanto, la disciplina codicistica legittima il creditore leso ad agire per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli eventuali atti dispositivi esclusivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cassazione Civile, sentenza n.
1804/2000). L'azione revocatoria, dunque, non mira a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma a limitare gli effetti del negozio tra le parti;
difatti, la pronuncia di inefficacia dell'atto è circoscritta al creditore, che avrà il diritto di soddisfarsi sul bene in sede esecutiva tramite l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza, l'esperibilità dell'azione revocatoria non richiede la totale compromissione della garanzia patrimoniale generica del debitore, ma è sufficiente che il compimento dell'atto renda più gravoso o incerto il soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Peraltro, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante la mera diminuzione di detta garanzia;
diventa, invece, rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (Cassazione Civile, sentenza n. 5269/2018);
Nel caso in esame, l'azione revocatoria è stata esperita per far dichiarare inefficace l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale da parte dei convenuti, registrato in data 23.3.2018.
Nella specie, la costituzione del fondo patrimoniale sul bene immobile è anteriore all'accertamento del credito, considerando il provvedimento cautelare del Tribunale di Avellino emesso in data 9.1.2020, ma è posteriore rispetto alla data di insorgenza delle infiltrazioni.
§ Esistenza del diritto di credito
Presupposto per il promovimento dell'azione è, quindi, anzitutto, l'esistenza di un credito a tutela del quale agire, ancorché sottoposto a termine o condizione.
pagina 4 di 10 Non è necessario che il credito sia “liquido”, ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sentenza n. 6511/2004), né è richiesta la sua concreta “esigibilità” essendo sufficiente la sola esistenza del credito (Cassazione civile, sentenza n. 9349/2002); rileva, pertanto, una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad esperire l'azione (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 4212/2020; Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9440/2004).
È chiaro che anche un credito litigioso, e dunque contestato, può giustificare una azione a sua tutela, mediante revocatoria dell'atto del debitore.
Nel caso di specie, gli attori agivano con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 28.1.2020 per chiedere l'immediata esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile di loro proprietà. Con provvedimento del 9.1.2020 il Tribunale di Avellino condannava gli odierni convenuti ad eseguire i lavori necessari, valutati dal c.t.u. in euro 10.828,00, e a corrispondere le spese processuali in euro 3.460,50, oltre accessori. Tuttavia, i convenuti rifiutarono di eseguire il provvedimento e proponevano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., a seguito del quale il
Giudice li condannava ad anticipare le spese per i lavori con la successiva ordinanza del 12.9.2020.
Dunque, come emerge dalla vicenda processuale il credito degli attori ha natura litigiosa, in quanto il provvedimento cautelare, opposto nelle sue modalità esecutive, non è un titolo giudiziario definitivamente idoneo a costituire fonte del diritto di credito, vista la sua natura emergenziale ed eccezionale. Il diritto di credito, in base al quale le parti hanno azionato la tutela pauliana, non è ancora pienamente sorto, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che con l'azione ex art. 2901 c.c. possa essere tutelata anche l'aspettativa di diritto, in quanto la nozione di credito è stata interpretata in termini ampi “comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.”
(ex multis Cass. n. 16819/2024).
Inoltre, come precedentemente affermato, presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e in corso di definizione, purché dedotto in giudizio.
Alla luce di quanto suesposto, può ritenersi sussistente in capo agli odierni attori un diritto di credito, anche se non definito ma sub iudice, che integra il requisito dell'azione revocatoria.
Si impone altresì di verificare quando sia sorto il credito litigioso.
pagina 5 di 10 A tal fine soccorre l'orientamento di legittimità a mente del quale “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. N.
11121/ 2020 richiamata in senso conforme da Cass. N. 19099/2025).
Non può non considerarsi, in applicazione del suesposto principio, che il fatto illecito dal quale è derivata l'obbligazione risarcitoria, pur accertata in via solo sommaria, si sia verificato prima del marzo
2018, data dell'atto dispositivo del quale si chiede revocarsi l'efficacia; in particolare i primi fenomeni insorgevano già a decorrere dal 2014; invero, si legge nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che “nel febbraio del
2017 i coniugi e furono costretti ad eseguire la tinteggiatura dell'intero CP_2 Pt_1 appartamento, sborsando l'importo di euro 9.699,00 dalla fattura della ditta De Parte_3
Pietro Costruzioni s.r.l., emessa l'8.2.2017 (doc.6); 7) a distanza di un anno l'umidità si è copiosamente riproposta, come si vede nelle allegate fotografie scattate il 5.2.2018” e che “risultate inutili le richieste di bonaria definizione, gli attori hanno promosso procedimento di mediazione obbligatoria (doc. 17) concluso con verbale negativo del 16.5.2018”.
La prima attività documentata in atti nella quale trovano riscontro l'esternazione delle doglianze attoree sono da riferibili al 2014 (missiva del 13.2.2024 con raccomandata a/r) e dalla domanda di mediazione del 28.11.2017, in riferimento a fenomeni infiltrativi asseritamente insorti nel 2014, che è pertanto da considerarsi la data dell'illecito dal quale origina il credito risarcitorio vantato da parte attrice, pur se litigioso.
Alla luce di tali evenienze, deve ritenersi che le ragioni creditorie fossero già sussistenti al momento dell'atto dispositivo, effettuato dagli odierni convenuti a titolo gratuito.
§ Sulla gratuità dell'atto dispositivo
Al riguardo, infatti, è da rilevare che la costituzione di un vincolo di destinazione non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti;
l'atto è, perciò, qualificabile come atto dispositivo ed è pertanto soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901
c.c., qualora ne ricorrano le condizioni (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 29727 nonché Cassazione Civile, Ordinanza n. 2530/2015; Cassazione Civile, sentenze n. 19029/2013 e n.
24757/2008 nella analoga materia del fondo patrimoniale); ciò appare conforme all'orientamento della
Suprema Corte che qualifica il rimedio in questione come mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da pagina 6 di 10 quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (Cassazione Civile, sentenza n.
966/2007, Tribunale di Crotone, sentenza n. 427/2020).
Quanto ai presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria, vengono ravvisati nell'esistenza di un diritto di credito, nel c.d. “eventus damni” e nell'elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis”.
§ Eventus damni
Ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il presupposto oggettivo, ossia il cd. eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 19207/2018).
Esso si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
Per giurisprudenza costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario, in ogni caso, che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cassazione civile, sentenza n.
7452/2000).
L'onere probatorio gravante sul creditore postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni (Cassazione Civile, sentenza n. 7767/2007), in ragione delle ampie poste patrimoniali residue, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito.
Da quanto esposto, consegue che deve ritenersi provato il pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore, atteso che il fondo patrimoniale contestato ha, senz'altro, determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio dei debitori, giacché l'atto in questione, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni familiari con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità del bene conferito, se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, rende pagina 7 di 10 certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni suddetti.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione in questione è idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie in quanto sottrae dalla garanzia patrimoniale l'unico bene immobile di proprietà dei debitori.
Infatti, la costituzione di un vincolo sottrae i beni che ne costituiscono l'oggetto alla garanzia patrimoniale del debitore, vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni del destinatario.
Inoltre, la parte debitrice non ha fornito alcuna adeguata prova circa l'eventuale sussistenza di ulteriori poste patrimoniali, che risultino tali da non esporre a rischio il soddisfacimento del credito vantato dall'istituto bancario.
§ Scientia damni e consiulium fraudis
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), con particolare riferimento al caso di specie, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, in quanto il terzo comunque acquisisce un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenze n. 5072/2009, n. 4642/2000, n. 12045/2010).
In tema di azione revocatoria ordinaria, una parte della giurisprudenza riteneva che l'elemento soggettivo mutasse in ordine alla prospettazione dell'anteriorità ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo: mentre, in caso di atto anteriore al sorgere del credito era sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivasse dall'atto dispositivo, qualora l'atto fosse, invece, successivo, era necessario verificare la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (ex multis
Cassazione civile, sentenza n. 25658 /2014).
Tuttavia, la giurisprudenza non era univoca sull'interpretazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. poiché vi era un altro filone giurisprudenziale, il quale riteneva, invece, che in entrambi i casi, a prescindere dal dato cronologico, fosse necessario provare l'animus nocendi del debitore, ossia la dolosa consapevolezza degli effetti pregiudizievoli dell'atto rispetto alle ragiono creditorie.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno composto il contrasto, aderendo alla tesi del dolo specifico, in base ad un'interpretazione che valorizza il dato testuale dell'art. 2901 c.c. e la ratio di tutela dell'azione revocatoria, e hanno statuito che “In tema di pagina 8 di 10 azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la
“dolosa preordinazione” richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025, n. 1898)
Dunque, le S.U. hanno ritenuto di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'azione revocatoria ai casi di dolosa preordinazione dell'agire debitorio, in ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, al fine di evitare eccessive estensioni applicative della disciplina, basate sulla mera conoscenza del pregiudizio arrecato. La prova di tale presupposto, che costituisce uno stato psicologico, può essere data anche attraverso presunzioni (Cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 3937/1983).
Nel caso in esame, l'intervento delle sezioni unite non incide sulla fondatezza della domanda, atteso che, se pure il provvedimento cautelare sia intervenuto dopo la costituzione del fondo, il credito litigioso per quanto suesposto il credito deve ritenersi sorto prima dell'atto dispositivo, atteso che i convenuti costituivano il fondo patrimoniale nel 2018, a seguito di tentativi di parte attrice di un bonario componimento della lite per via stragiudiziali, così dimostrando la conoscenza della pretesa patrimoniale avanzata nei loro confronti da parte attrice.
I coniugi convenuti, al momento della costituzione del fondo, erano cioè già consapevoli che la destinazione del bene immobile ai bisogni familiari avrebbe limitato il soddisfacimento dell'interesse creditorio, come testimonia l'art. 3 del rogito notarile, secondo il quale “Ciascuna consistenza immobiliare costituente il fondo patrimoniale potrà essere alienata, ipotecata o comunque vincolata con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori”. L'atto di disposizione è dunque posteriore al sorgere del credito.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova di detenere altri beni, mobili o immobili, suscettibili di soddisfare le regioni creditorie, così facendo presumere l'assenza di altre vie patrimoniali per la risoluzione della controversia.
Pertanto, la consapevolezza dei coniugi che la destinazione al fondo avrebbe precluso qualsiasi possibile aggressione patrimoniale da parte creditrice induce a ritenere sussistente il requisito del dolo generico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. pagina 9 di 10 Alla luce di quanto suesposto, l'agire di parte convenuta integra le condizioni richiesta dall'art.2901
c.c. per l'operatività della declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore.
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti degli attori l'atto per
Notar del 20.3.2018, registrato a Napoli il 23.3.2018 al n.3097/1T, con il quale i Persona_1 coniugi costituivano un fondo patrimoniale avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo, situato nel comune di Roccabascerana, al foglio 13, particella 107, subalterno 9 e subalterno 16
(griffati), via Miranda, piano T-l interno 6, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 (cinque virgola cinque), (superficie catastale totale: 113 mq, totale aree scoperte: 101 mq), rendita catastale euro 213,04"; nonché ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
AVELLINO, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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