Art. 2.
La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo e' da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.
La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo e' da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.