Art. 8.
In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.
In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.