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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6659 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero r.g. 978/2023 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Samuele Foffi) PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Marco Mattei) PARTE APPELLATA OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 13/2023 del Tribunale di Civitavecchia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 13/2023, ha rigettato la domanda, proposta dal nei confronti d i e Parte_1 CP_2 CP_1 quali eredi di al fine di sentirne accertare la responsabilità per Persona_1
l'inosservanza dell'obbligo di rimozione del deposito di pneumatici stoccato in località Serpentaro di cui all'Ordinanza sindacale n. 45 del 1998 e per il danno ambientale conseguente alla contaminazione del terreno sito in Pescia Romana, località Serpentaro n. 25, a causa degli pneumatici ad esso interrati, con condanna dei convenuti rimborso della spesa occorsa per lo smaltimento degli pneumatici e per la bonifica del terreno, pari a complessivi € 805.530,00; ed ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice ed in favore di . CP_1
Il ha proposto appello e ha domandato “accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità del Sig. nella determinazione del Persona_1 danno ex art. 2043 c.c., in violazione delle norme di legge, causato dall'aver interrato pneumatici nel terreno di sua proprietà sito in Fraz. Pescia Romana, località Serpentaro, 25, Comune di Montalto di Castro (VT), come analiticamente descritto nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio e riportato nel ricorso per la riassunzione;
condannare per l'effetto la Sig.ra (c.f. CP_1 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Castro C.F._1
(VT) in Str. Tavolaro, 15 pi. 1, in proprio e in qualità di figlia ed erede del Sig. Per_1
, nato a [...], il [...] e deceduto in Tarquinia (VT), il
[...] 03.01.2015, nonché quale erede del Sig. a rifondere, risarcire e Persona_2 restituire all'attore la somma di € 805.530,00 anticipata dall'Amministrazione Comunale per i lavori di bonifica sul terreno di proprietà del Sig. , Persona_1 sito in Fraz. Pescia Romana, località Serpentaro, 25, Comune di Montalto di Castro (VT), di cui ha beneficiato o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia o ragione, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA come per Legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto “in via CP_1 pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in subordine, nel merito,
[...] rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato in Parte_1 punto di fatto e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 13/2023 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 04 gennaio 2023 e pubblicata il successivo 05 gennaio 2023; con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. I difensori delle parti all'udienza del 6.11.2025 hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno, poi, chiesto congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese. Alla stregua di quanto rappresentato e richiesto, nel prendere atto della concorde dichiarazione delle parti in merito al venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenuta soluzione stragiudiziale della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.; compensa tra le parti le spese di lite del grado. Roma, così deciso in Roma il 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Fiorella Gozzer Maria Grazia Serafin
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero r.g. 978/2023 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Samuele Foffi) PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Marco Mattei) PARTE APPELLATA OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 13/2023 del Tribunale di Civitavecchia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 13/2023, ha rigettato la domanda, proposta dal nei confronti d i e Parte_1 CP_2 CP_1 quali eredi di al fine di sentirne accertare la responsabilità per Persona_1
l'inosservanza dell'obbligo di rimozione del deposito di pneumatici stoccato in località Serpentaro di cui all'Ordinanza sindacale n. 45 del 1998 e per il danno ambientale conseguente alla contaminazione del terreno sito in Pescia Romana, località Serpentaro n. 25, a causa degli pneumatici ad esso interrati, con condanna dei convenuti rimborso della spesa occorsa per lo smaltimento degli pneumatici e per la bonifica del terreno, pari a complessivi € 805.530,00; ed ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice ed in favore di . CP_1
Il ha proposto appello e ha domandato “accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità del Sig. nella determinazione del Persona_1 danno ex art. 2043 c.c., in violazione delle norme di legge, causato dall'aver interrato pneumatici nel terreno di sua proprietà sito in Fraz. Pescia Romana, località Serpentaro, 25, Comune di Montalto di Castro (VT), come analiticamente descritto nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio e riportato nel ricorso per la riassunzione;
condannare per l'effetto la Sig.ra (c.f. CP_1 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Castro C.F._1
(VT) in Str. Tavolaro, 15 pi. 1, in proprio e in qualità di figlia ed erede del Sig. Per_1
, nato a [...], il [...] e deceduto in Tarquinia (VT), il
[...] 03.01.2015, nonché quale erede del Sig. a rifondere, risarcire e Persona_2 restituire all'attore la somma di € 805.530,00 anticipata dall'Amministrazione Comunale per i lavori di bonifica sul terreno di proprietà del Sig. , Persona_1 sito in Fraz. Pescia Romana, località Serpentaro, 25, Comune di Montalto di Castro (VT), di cui ha beneficiato o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia o ragione, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA come per Legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto “in via CP_1 pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in subordine, nel merito,
[...] rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato in Parte_1 punto di fatto e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 13/2023 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 04 gennaio 2023 e pubblicata il successivo 05 gennaio 2023; con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. I difensori delle parti all'udienza del 6.11.2025 hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno, poi, chiesto congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese. Alla stregua di quanto rappresentato e richiesto, nel prendere atto della concorde dichiarazione delle parti in merito al venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenuta soluzione stragiudiziale della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.; compensa tra le parti le spese di lite del grado. Roma, così deciso in Roma il 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Fiorella Gozzer Maria Grazia Serafin